CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato il ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 5 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte previste 493-ter cod. pen., per quanto qui di interesse. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il G.u.p., in sede di giudizio abbreviato, disponeva l'acquisizione di atti di altro procedimento — tre annotazioni di polizia giudiziaria, datate 25 febbraio 2020, 4 giugno 2020, 1 luglio 2020 — che poneva alla base della affermazione di responsabilità per i capi da 1 a 4 della imputazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittima l'acquisizione che costituiva, invece, elemento di novità non prevedibile da parte dell'imputato per far fronte ad una assenza di informazione probatoria e non ad una incompletezza. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 493-ter cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il delitto previsto dall'art. 493-ter cod. pen. pur in assenza della prova di un profitto, per un verso, to m nyA rché [OSCURATO:PERSONA] era socio della Men at [OSCURATO:PERSONA], intestataria della carta Visa emessa da [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'imputazione, lett. n. e o.), e su tale ultimo punto il ricorrente lamenta omessa motivazione da parte della Corte, come anche in tema di prova del dolo specifico richiesto. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al capo 5) dell'imputazione per mancanza e contraddizione. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha preso atto della circostanza che non è stata fornita la prova relativamente al reato di sostituzione di persona, così come contestato, per assenza dì fonti di prova al riguardo. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 240 cod. pen. avendo la Corte di appello confermato la confisca di beni che non risultavano sequestrati nell'ambito del procedimento. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.8. Il ricorso è stato poi trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, di. n. 105 del 2021, a seguito della richiesta tempestiva del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di giudizio abbreviato l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 17/01/2022, Provenza, Rv. 282395 - 01; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M., Rv. 265907 - 01). Nel caso in esame il ricorrente censura di fatto la sentenza impugnata che ha ritenuto legittima l'acquisizione officiosa, le ragioni della acquisizione delle tre informative lamentandone la novità non prevedibile da parte dell'imputato per far fronte ad una assenza di informazione probatoria e non ad una incompletezza. In vero la Corte di appello ha chiarito come le annotazioni, acquisite dal G.u.p. ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. fossero relativitai beni sequestrati nel procedimento parallelo scaturito dall'arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma i relativi beni venivano ritenuti corpo del reato nel presente procedimento e nel fascicolo dello stesso venivano anche inseriti i relativi atti esecutivi. Il G.u.p. di fatto, correttamente rileva la Corte territoriale, ha disposto l'acquisizione delle annotazioni già citate nella richiesta di sequestro originaria rivolta dal pubblico ministero al Gip, che aveva condotto al sequestro dei corpi di reato (carte dì credito e altro). In tal senso correttamente la Corte rileva come [OSCURATO:PERSONA] avesse ben contezza che nel corso delle indagini vi erano state le annotazioni di polizia giudiziaria poi acquisite, quale fondamento del sequestro. Per altro verso valutava ben possibile anche l'acquisizione istruttoria finalizzata alla ricostruzione del fatto storico e della sua attribuibilità all'imputato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa in appello e ora di fatto reiterato. A ben vedere la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia in quanto in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione:il "thema probandum" non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti, bensì va riferito ai fatti descritti nell'imputazione, così come richiamati dall'art. 187 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01; massime conformi: n. 24995 del 2015 rv. 264379 - 01, n. 47710 del 2015 rv. 265422 - 01, n. 4186 del 2018 rv. 272459 - 01, n. 11558 del 2009 rv. 243063 - 01). Pertanto nel caso in esame non è censurabile, né è censurata, l'attinenza alle imputazioni né la necessità ai fini del decidere, ma esclusivamente l'estraneità al contenuto del fascicolo e al percorso probatorio seguito dalle parti, che però non può condizionare l'intervento officioso del giudice. Anche recentemente, con motivazione che questo Collegio condivide pienamente e che riprende a seguire, è stato ribadito che — cfr. Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 - 01 — l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv. 264407). Sez. 6, Prevete va riportata testualmente: «Le sentenze che hanno sostenuto l'opposto orientamento, che escludevano la possibilità di disporre l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato (Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229; Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004, Carta, Rv. 229497) sono, infatti, molto risalenti mentre le più recenti ne hanno escluso il fondamento giuridico con argomentazioni convincenti e fondate sull'analisi della riscrìttura della normativa in tema di giudizio abbreviato, che ne ha modificato le condizioni di accesso al rito e che non presuppone più, come condizione per la sua ammissibilità, la definizione del processo allo stato degli atti e, perciò, neppure il consenso del pubblico ministero, "accesso al rito" che non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio. Questo principio vale in assoluto nel caso in cui l'imputato richieda il giudizio abbreviato cd. puro oltre che nell'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, quando questa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità proprie del procedimento. La scelta unilaterale dell'imputato non può, dunque, fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito perché, qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell'incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione, l'integrazione probatoria officiosa costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell'imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, 23/01/2009 n. 11558, Trentadue, Rv. 243063). In effetti in relazione al rito abbreviato cd. secco - come nella specie attivato dal ricorrente - il giudice non ha una funzione passiva — come per altro neanche in sede dibattimentale con riguardo ai poteri ex art. 507 cod. proc. pen. — bensì deve "recuperare" nella fase processuale attraverso l'attività integrativa le lacune investigative c.d. strutturali - le uniche perciò colmabili in quanto necessarie per la decisione - in linea con la modifica corrispondentemente apportata all'art. 421- bis cod. proc. pen. che, richiedendo ex ante il rispetto del principio di completezza delle indagini, impone al giudice dell'udienza preliminare di indicare al pubblico ministero, nel caso di indagini preliminari incomplete, l'espletamento di ulteriori indagini. L'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non si spinge al punto di dichiarare preclusa la facoltà del giudice di integrazione probatoria officiosa con riguardo alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità di esso all'imputato - che costituiva nella precedente giurisprudenza un portato della ricostruzione strutturale dell'istituto in esame - e l'integrazione probatoria sarà ammessa quando risulti "necessaria ai fini della decisione" con la precisazione che l'integrazione non può spingersi sino al punto da alterare la concorrente funzione del processo penale, quale processo di parti a struttura accusatoria sicché il ricorso ai poteri ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto alcuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l'incompletezza di essa, incompletezza che potrà essere colmata non con l'acquisizione di un qualsiasi elemento, ma solo di quelli necessari per decidere». E bene, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, evocando il riferimento al vuoto probatorio, nel caso in esame non si incorreva in alcun vuoto probatorio, sia perché sussistevano fonti di prova ulteriore, sia anche perché era assolutamente prevedibile l'integrazione istruttoria disposta dal Gup: i beni sequestrati sono corpo dei reati per i quali si procede e la stessa richiesta di sequestro del pubblico ministero richiamava le annotazioni di polizia giudiziaria poi acquisite, cosicchè il G.u.p. non ha operato alcuna attività istruttoria 'esplorativa' o 'eccentrica' rispetto alla imputazione e alla indagini svolte, sostanziandosi l'esercizio dei poteri istruttori officiosi in una possibile e plausibile evoluzione del rito speciale intrapreso, del tutto prevedibile, per altro, per chi conosceva gli atti di indagine. Il motivo pertanto è infondato. 3. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perché connessi. 3.1 Il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale, perché richiede una rilettura del materiale probatorio, per altro risultando reiterativo di quello già formulato in appello, in ordine al quale la Corte territoriale ha compiuto una approfondita, logica e pertinente motivazione, in sintonia con gli orientamenti consolidati. Un primo argomento di censura riguarda la circostanza che non essendo comprovato il profitto, non sarebbe configurabile il delitto previsto dall'art. 493- ter cod. pen. A ben vedere la Corte di appello in primo luogo rappresenta, con una analisi in fatto logica e non eccepibile, per altro non specificamente 'attaccata' dal ricorrente (cfr. foll. 12 e 13 della sentenza impugnata), che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a trarre profitto dalla disponibilità delle carte di credito di cui all'imputazione (pagamenti al [OSCURATO:PERSONA], soggiorno alle terme [OSCURATO:PERSONA], spese compiute in Giappone, rinnovo dell'abbonamento annuale presso la palestra Virgin, oltre che nella zona di residenza del ricorrente, in Nichelino, Moncalieri, Santena, Torino sud), transazioni ricostruite anche grazie alle celle telefoniche attivate, come pure riceveva importi sulla carta medesima dei quali non dava spiegazione alcuna con operazioni varie, tenendo in conto anche la prova della falsificazione della carta di identità del Giovando (il capo 4 è dedicato al delitto ex art. 497 -bis cod. pen.) che fu rinvenuta nel computer del [OSCURATO:PERSONA]. Anche per la carta intestata a Albanese la Corte di appello indicava [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge Frascolla come utilizzatori in alcune delle medesime località già indicate. Pertanto, inammissibile è il motivo dì ricorso, perché non contesta nello specifico la ricostruzione della Corte di appello in fatto, sul punto del profitto ottenuto grazie all'uso abusivo delle carte di credito. Né a tanto può bastare, come ha rilevato la Corte di appello al fol. 14, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che viene anche riprodotta in ricorso, e che viene valutata inadeguata — con giudizio ineccepibile e non sindacabile in questa sede di legittimità — a dare conto delle ragioni lecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] utilizzava carte delle quali non era titolare formale. Infatti, ciò che il ricorrente richiede a questa Corte di legittimità è inammissibile, perché esule infatti «dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificatìvo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 12 Per altro, si torna a ribadire, sia in relazione alle carte di credito di cui alle imputazioni indicate ai capi 1, 2 e 3, in ordine alle quali è comunque stato ritenuto dimostrato il profitto dalla Corte di appello, sia anche per quelle del capo 5, il ricorrente lamenta la non configurabilità del delitto contestato per difetto di prova del profitto. A riguardo la Corte di appello rende conto dell'orientamento consolidato, che esclude che l'assenza di profitto elida il delitto previsto dall'art. 493-ter cod. pen. Deve condividersi l'orientamento ormai consolidato, richiamato anche dalla Corte di appello, che ritiene che l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493 -ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109 - 01: fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza) o che intervenga il prelievo di denaro (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 - 01) o che la carta sia stata bloccata (Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358 - 01; massime conformi: n. 16572 del 2006 rv. 234460 - 01, n. 37016 del 2011 rv. 251155 - 01). 3.3 Per le carte indicate al capo 5, lettere m) e n), intestate a [OSCURATO:PERSONA], secondo l'imputazione, il ricorrente richiama invece la sentenza di primo grado che aveva ritenuto abusivo l'utilizzo delle carte perché intestate a società in accomandita semplice della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante e, come tale, non legittimato all'utilizzo. A riguardo il motivo di ricorso censura per omessa motivazione la sentenza di appello, che invece al punto 4.2.1 fol. 11 richiama la sentenza del Gup condividendola. Dunque non vi è motivazione mancante sul punto, mentre invece difetta una censura di travisamento per omissione della valutazione di un dato probatorio (documentazione relativa alla natura 'sociale' dei pagamenti, cioè collegati alle esigenze della società), corredata dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità di decisività, autosufficienza, specificità. D'altro canto, in assenza di prova di una esplicita autorizzazione all'uso da parte e per conto della società — cfr. Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, Chiuchiolo, Rv. 281286 - 01 — in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (nello stesso senso Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv. 276422 - 01; conf. Sez. 1, n. 11023 del 19/02/2004, Postacchini, Rv. 227516 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo. 3.4 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere la Corte di appello ha fatto proprio il ragionamento probatorio del Gup, rilevando come, pur non essendo stati escussi i presunti titolari delle carte sequestrate a [OSCURATO:PERSONA], per il numero delle carte di credito nella disponibilità dell'imputato e per gli elementi indiziari indicati dal Gup fosse comprovata la responsabilità penale dell'imputato. A riguardo rileva questa Corte come il motivo riproduca solo una parte della sentenza impugnata, che invece affronta il tema sollevato dal presente motivo, del difetto di prova della sostituzione dì persona, con riferimento alle carte sub lett. b), g) e i), nonché d) e l) del capo 5), con riferimento agli intestatari rispettivi Penta e Mazzone, per i quali nel computer del [OSCURATO:PERSONA] veniva per altro rinvenuta l'immagine delle relative carte di identità (cfr. foll. 15 e 16 della sentenza impugnata). E dunque, per la maggior parte delle carte di cui al capo 5) la Corte di appello ritiene provato che sia stato [OSCURATO:PERSONA] a consumare il delitto di sostituzione di persona, per quanto non formalmente contestato; per le residue carte deve rilevare questo Collegio come la Corte territoriale abbia una operato più che congrua estensione logica ritenendole abusivamente detenute, dato il numero e la \v\ 8 circostanza che «[OSCURATO:PERSONA] non era un istituto bancario», tanto più che per il delitto contestato previsto dall'art. 493-ter non è richiesto quale elemento essenziale della condotta la sostituzione di persone. 4. Il quarto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 240 cod. pen., in vero è del tutto aspecifico oltre che precluso, in quanto non si attaglia alla motivazione della Corte di appello, che invece si occupa della verifica dei presupposti richiesti dall'art. 240-bis cod. pen., che fra i titoli di reato indica anche il delitto previsto dall'art. 493-ter cod. pen. La motivazione impugnata rende conto della sussistenza dei presupposti di sproporzione e di assenza di giustificazione. A fronte di tale valutazione il ricorso nulla osserva, virando verso i presupposti dell'art. 240 cod. pen. Pertanto il motivo non è specifico, ossia generico ed indeterminato, perché carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Per altro, deve rilevare questa Corte come la doglíanza sia preclusa, in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). E comunque, da ultimo, il motivo è del tutto infondato, lamentando che la confisca avrebbe attinto beni oggetto di sequestro probatorio nell'altro procedimento R.G. 4846/20. Come correttamente osserva la Procura Generale è irrilevante, tenuto in conto che in conformità all'art. 240-bis cod. pen. si tratti di beni di cui l'imputato non ha dato giustificazione ed il cui valore sia sproporzionato rispetto ai suoi redditi ufficiali, che non sussistesse un preventivo sequestro degli stessi nel procedimento da cui s'ingenera il provvedimento ablativo. Infatti, la confisca prevista dall'art. 12-sexies, di. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, Taverniti, Rv. 274485 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di confisca obbligatoria in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, il rispetto del contraddittorio sulla misura di sicurezza è assicurato dalla correlazione fra accusa e sentenza; nello stesso senso, Sez. 3, n. 7079 del 23/01/2013, Buzi, Rv. 254751 - 01; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, De B