CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 1971
Cassazione n. 29130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1971 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Napoli in data 23 maggio 2018 (confermata dalla Corte di appello di Napoli del 9 gennaio 2020), divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2021, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ricettazione in concorso con condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione; b) sentenza del Tribunale di Brindisi in data 14 luglio 2016 (confermata dalla Corte di appello di Lecce del 6 luglio 2018), divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2019, per truffa aggravata in concorso, con condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa. 1.1. La Corte territoriale ha dato atto che il Cammarota, con la prima sentenza, è stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte del sodalizio camorristico denominato 'clan Mariano' operante nel territorio di Napoli e provincia dal settembre del 2009 e che il suo ruolo era, in particolare, quello di preparare ed organizzare truffe articolate ai danni di commercianti italiani, ricettare merce rubata e titoli bancari di provenienza illecita e di mettere in commercio merce con marchio contraffatto. Quanto alla condanna emessa dal Tribunale di Brindisi, la Corte di appello ha evidenziato che per lo stesso fatto (truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore vitivinicolo di Cellino S. Marco riguardante una partita di bottiglie di vino del valore di oltre 190.000 euro commessa il 2 marzo 2011, indicata anche come 'truffa del vino') erano stati imputati altri soggetti nell'ambito del procedimento svoltosi a Napoli e riguardante sempre il 'clan Mariano'; ciò posto la Corte territoriale ha però escluso la sussistenza della continuazione tra i reati accertati con le due sentenze sopra indicate per l'assenza di dichiarazioni da parte di collaboratori di giustizia rispetto alla truffa in danno del Maci, per la mancanza di commenti e riferimenti a tale ultimo reato nei colloqui intercorsi tra il Cammarota e gli esponenti del clan camorristico. Inoltre, la Corte di appello ha dato rilievo alla esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa da parte del Tribunale di Napoli quanto agli altri imputati per la citata truffa ed alla circostanza che nella sentenza del Tribunale di Brindisi mancano elementi di collegamento tra la truffa e le attività programmatiche del sodalizio camorristico. 1.2. Sulla base di tali elementi, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto mancante la prova della rappresentazione della volizione unitaria dei fatti per i quali il Cammarota ha chiesto la continuazione, ritenendo che la truffa in danno dell'imprenditore Maci sia un reato legato a ragioni contingenti ed occasionali dell'istante imputato, per tale fatto, unicamente in concorso con la moglie. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza ed illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione ha apoditticamente motivato il rigetto della istanza sulla base della mancanza di elementi probatori costituiti da dichiarazioni di collaboranti ed intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza tenere conto del fatto che la sentenza del Tribunale di Napoli aveva accertato il ruolo attivo del Cammarota, nell'ambito del 'clan Mariano', proprio nella commissione delle truffe in danno di imprenditori e, in particolare, proprio nella truffa in danno del Maci per la quale egli è stato giudicato separatamente rispetto agli altri associati. Egli, inoltre, lamenta la mancata valutazione da parte della Corte territoriale della contiguità temporale tra i reati oggetto della istanza, che costituisce un ulteriore elemento a conferma della unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, la motivazione non pare aver argomentato in modo adeguato in merito al fatto che la sentenza del 9 gennaio 2020 della Corte d'appello di Napoli ha richiamato (pagg. 25, 26 e 27 relative alla posizione dell'odierno ricorrente) le dichiarazioni del collaboratore Gaudino rispetto al ruolo svolto dal Cammarota nell'organizzare le truffe e, in particolare, proprio con riferimento a quello in danno del Maci (c.d. truffa "del vino"), che è stata ricompresa nell'ambito delle attività rientranti in quelle progettate dall'associazione camorristica. Ne consegue che emerge la contraddizione tra quanto è sostenuto nel provvedimento impugnato e la valutazione del giudice della cognizione, il quale invece aveva ricondotto l'episodio della truffa "del vino" nell'ambito della progettualità del clan camorristico. Al riguardo deve ricordarsi che il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Cass. Sez. 1, n. 37041 del 26/6/2019, Rv. 276944). 2.1. Quanto poi alla questione relativa all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I n. 203/1991, avrebbe dovuto verificarsi se la stessa potesse o meno assumere rilevanza nel presente procedimento, alla luce della considerazione che l'imputazione per la quale era stata pronunciata la condanna del Tribunale di Brindisi riguardava unicamente la truffa e, per altro verso, era stato comunque affermato il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e il reato fine di ricettazione da parte del Tribunale di Napoli. 2.2. Deve infine aggiungersi che la Corte territoriale non ha motivato - onde stabilire se nel caso di specie l'indice sintomatico potesse svolgere o meno una funzione rilevante - in ordine alla contiguità temporale fra i reati, elemento che costituisce uno degli indici più significativi per la verifica della sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, non è suffragata, come avrebbe dovuto essere, da una valutazione in concreto, avente riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, dell'insussistenza degli indici rivelatori della pregressa generica ideazione comune degli illeciti giungendo ad escludere, in ipotesi come quella in esame, irragionevolmente e ingiustificatamente l'applicazione dell'istituto della continuazione. 4. Dette carenze e contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 24 maggio 2022 Il C