CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'Il aprile 2022 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (per facilitare la lettura, si mantiene la numerazione della ordinanza impugnata): 2) sentenza del Tribunale di Firenze del 2 novembre 2015, irrevocabile il 18 gennaio 2016, per un reato commesso il 22 febbraio 2013, condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; 3) sentenza del Tribunale di Firenze del 30 ottobre 2015, irrevocabile il 4 aprile 2016 per un reato commesso il 16 gennaio 2013, condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione; 4) sentenza del Tribunale di Firenze del 19 febbraio 2016, irrevocabile il 3 gennaio 2018, per reato commesso in agosto 2012, condanna a mesi 3 di reclusione; 5) sentenza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018, irrevocabile il 17 dicembre 2018 per reato commesso il 16 luglio 2013, condanna a mesi 4 di reclusione; 6) sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 2019, irrevocabile 1 108 giugno 2020 per reato commesso il 3 giugno 2014, condanna a giorni 20 di reclusione. Con riferimento alla condanna sub 2), l'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna a fatto anteriormente commesso che comporta il superamento dei limiti massimi di concessione del beneficio (in particolare, la sentenza del Tribunale di Firenze del 30 ottobre 2015, per fatto del 16 gennaio 2013, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione). Con riferimento alle condanne sub 3), 4) 5) e 6), l'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 3, cod. pen. perché concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis c.p.p., 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen., con riferimento ai titoli nn. 3, 4, 5, e 6, considerato che il giudice dell'esecuzione non ha provveduto all'acquisizione dei titoli esecutivi e degli atti a disposizione del giudice della cognizione per verificare la conoscenza da parte di questi della causa ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis e 648 c.p.p. con riferimento al titolo esecutivo n. 6, considerato che il giorno della pronuncia della sentenza, il 20 novembre 2019, sul certificato del casellario giudiziario erano già annotate le condanne su 1, 3 e 4, il pubblico ministero avrebbe potuto chiedere la revoca del beneficio concesso in presenza della condizione ostativa mediante l'impugnazione della sentenza, sicché gli era preclusa la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 674, comma 1 bis c.p.p., 164 comma 4 e 168 comma 3, cod. pen. con riferimento al titolo n. 3 che si assume essere stata concessa per la terza volta, pertanto in presenza di cause ostative. Afferma, infatti, che al momento della concessione del beneficio, il 30 ottobre 2015, le sentenze di cui ai precedenti titoli nn. 1 e 2 non erano ancora passate in giudicato, pertanto, non vi era, in realtà, alcuna condizione ostativa. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis e 648 c.p.p. con riferimento al titolo esecutivo n. 4, considerato che al momento della pronuncia della sentenza sub 4, il 19 febbraio 2016 non sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio, non essendo divenute irrevocabili le sentenze di cui ai titoli 4 e 3, ma solo la n. 2. Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., considerato che il beneficio era stato concesso in assenza di aggiornamento del casellario giudiziale, la successiva revoca del beneficio per i titoli 2, 4, 5, e 6 attraverso lo strumento di cui all'art. 674 c.p.p. è resa in violazione della Costituzione facendo dipendere il ritardo nell'esecuzione della pena da un ritardo amministrativo. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce la violazione degli artt. 674 comma 1 bis c.p.p., 164 comma 4 e 168 comma 3 cod. pen., con riferimento ai titoli nn. 3, 4, 5, e 6, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha provveduto all'acquisizione dei titoli esecutivi e degli atti a disposizione del giudice della cognizione per verificare la conoscenza da parte di questi della causa ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, è fondato con riferimento alla revoca della sospensione concessa con le condanne sub 5) e sub 6). Alla data della condanna di primo grado della pronuncia sub 5) (sentenza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018), così come alla data della condanna di primo grado della pronuncia sub 6) (sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 2019), erano già divenute irrevocabili le sentenze sub 2), 3) e 4). L'acquisizione dei fascicoli della cognizione avrebbe consentito, pertanto, al giudice dell'esecuzione di comprendere se la esistenza della causa ostativa era nota al giudice della cognizione, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: Al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio). Il motivo è infondato, invece, con riferimento alle pronunce sub 3) e 4), perché alla data in cui sono state pronunciate non vi erano sul certificato penale almeno due condanne passate in giudicato che potessero ritenersi ostative ad un una ulteriore concessione. 2. Il secondo motivo, che riguardava la sentenza sub 6), è a questo punto assorbito. 3. Il terzo motivo è infondato. In esso si deduce, con riferimento alla sentenza sub 3), che al momento della concessione del beneficio, il 30 ottobre 2015, le sentenze di cui ai precedenti titoli nn. 1) e 2) non erano ancora passate in giudicato, pertanto, non vi era, in realtà, alcuna condizione ostativa. Il motivo non è fondato, perché la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare la norma dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. ha ritenuto che "quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo" (Sez. 1, Sentenza n. 906 del 09/10/2019, dep. 2020, PM in proc. Longo, Rv. 277971; Sez. 1, Sentenza n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, PM in proc. Ingenito, Rv. 242506). 4. Il quarto motivo è infondato. In esso si deduce, con riferimento alla sentenza sub 3), che al momento della concessione del beneficio, il 19 febbraio 2016, le sentenze di cui ai precedenti titoli nn. 3) e 4) non erano ancora passate in giudicato, pertanto, non vi era, in realtà, alcuna condizione ostativa.Il motivo è identico al precedente, e quindi deve essere dichiarato infondato per le ragioni indicate al punto sub 3). 5. Il quinto motivo è inammissibile. In esso si deduce la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., considerato che il beneficio era stato concesso più volte per effetto della tardività degli aggiornamenti del casellario giudiziale, la successiva revoca del beneficio per i titoli 2, 4, 5, e 6 ed il ritardo, quindi, nell'esecuzione della pena dipende da un ritardo amministrativo. Il motivo è inammissibile già per genericità (il ricorrente non allega nulla a sostegno dell'affermazione, né fa calcoli sull'incidenza del ritardo sul dispositivo di ciascuna sentenza), ed è comunque inammissibile anche per carenza di interesse, perché la ricorrente ha, in realtà, tratto beneficio dal ritardo negli aggiornamenti del casellario, perché altrimenti non avrebbe ottenuto per sei volte la sospensione condizionale, e la pena nei suoi confronti sarebbe già transitata in esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 ottobre 2018, irrevocabile il 17 dicembre 2018, e con la sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 2019, irrevocabile 1'8 giugno 2020, con rinvio per nuovo giudizio su