CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 41723/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez.3318/2025 CC - 21/11/2025 R.G.N. 40034/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41723/2025 Roma, lì, 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2022 per il delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-ter, cod. pen. e per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., attenuante divenuta applicabile a seguito della sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte Costituzionale. Il giudice della cognizione aveva calcolato la pena-base in relazione al delitto di rapina comprensivo dell'aumento previsto per l'aggravante privilegiata, quindi aveva concesso le attenuanti generiche, valutandole però solo equivalenti alla residua aggravante e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, stante il divieto di prevalenza stabilito in relazione a quest'ultima. Secondo il giudice dell'esecuzione, perciò, la concessione dell'attenuante in questione non poteva portare ad un bilanciamento diverso e ad una riduzione della pena, perché l'avvenuto riconoscimento della sussistenza della recidiva qualificata, da parte del giudice di merito, impediva in ogni caso la valutazione di prevalenza della ulteriore attenuante su tale aggravante, in applicazione del divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto ricorso chiedendo sollevarsi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. quanto al divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Questa Corte, con provvedimento emesso in data 28 gennaio 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 codice penale, applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 117 emessa in data 23 giugno 2025, depositata in data 21 luglio 2025, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.». 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio, alla luce di tale declaratoria di incostituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., con riferimento alla possibilità di dichiarare l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. prevalente sulle aggravanti, ed in particolare sull'aggravante della recidiva qualificata. 2. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto sussistente un'ipotesi di lieve entità del fatto, con riferimento al delitto di rapina aggravata per il quale il ricorrente era stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2022, ed aveva perciò applicato a tale delitto l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., che la sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale aveva dichiarato applicabile anche a tale reato. Aveva perciò posto in bilanciamento tale attenuante con le aggravanti sussistenti, tra le quali il giudice della cognizione aveva ricompreso quella della recidiva qualificata: correttamente, perciò, aveva escluso la possibilità di dichiarare le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, stante il divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. con riferimento all'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Tale decisione deve essere annullata, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui vieta la prevalenza anche dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., impone una nuova operazione di bilanciamento delle circostanze che tenga conto, nel caso concreto, della possibilità di dichiarare l'attenuante oggettiva, di cui all'art. 311 cod. pen., prevalente sull'aggravante soggettiva della recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato divieto perché impone una irragionevole valutazione di non prevalenza di un'attenuante che attiene all'oggettività del fatto e alla sua effettiva offensività, attribuendo all'aggravante della recidiva, che opera su un piano esclusivamente soggettivo, il potere di impedire l'individuazione della pena congrua in relazione alla concreta offensività del fatto, e l'applicazione di una pena che svolga la sua finalità rieducativa. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio in ordine al bilanciamento delle circostanze, da svolgere con piena libertà di giudizio, ma tenendo conto del mutato quadro normativo, in cui non sussiste un divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., già ritenuta sussistente, sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]