CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, copi Arri AI pctutn,u--. L3 04 4flJLl Jv (C rfQ i/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava iridi Hedi colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. L'imputato era stato identificato a Padova dalla polizia giudiziaria il 15/6/2020; in quell'occasione era stato verificato che, a suo carico, il 13/1/2020 erano stati emessi un decreto di espulsione del Prefetto di Padova e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova, 2. Ricorre per cassazione il difensore di iridi Hedi, deducendo violazione degli artt. 420 bis e 420 quater cod. proc. pen. in relazione alla pronuncia di assenza dell'imputato e alla mancata sospensione del processo. A fronte dell'eccezione del difensore d'ufficio relativa alla mancanza di ogni contatto con l'imputato e della avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio presso il suo studio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il Giudice di Pace aveva ritenuto che, poiché la polizia giudiziaria aveva fornito all'allora indagato il numero di telefono del difensore d'ufficio contestualmente nominato, i mancati contatti con il legale erano attribuibili ad una consapevole scelta di sottrarsi alla vicenda processuale. Il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio e sottolinea che tale elezione di domicilio era avvenuta nella fase iniziale del procedimento, quando l'imputato non poteva prevedere che dall'accertamento della polizia giudiziaria sarebbe scaturito un processo a suo carico; né l'imputato si era consapevolmente sottratto alla conoscenza del procedimento per non essersi informato presso il legale: la sottrazione presuppone condotte positive. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui non può considerarsi presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicil atario e l'indagato, tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). A ben vedere, la mancata instaurazione di un rapporto con il difensore d'ufficio nominato non può integrare la sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento, atteso che l'atto della polizia giudiziaria non presupponeva alcuna pendenza del procedimento né, tanto meno, l'emissione di un decreto di citazione a giudizio per una determinata udienza. Si deve ricordare che le Sezioni Unite hanno indicato un "modello" cui si è ispirato il legislatore del 2014: "l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al processo in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione". La sentenza, correlando l'art. 420 bis e l'art. 420 quater cod. proc. pen., osserva che "questa previsione è particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio". Le ipotesi previste dall'art. 420, bis, comma 2, cod. proc pen., quindi, non possono essere interpretate come forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente. Inoltre, il termine "procedimento", utilizzato nella norma, non indica affatto una nozione più ampia rispetto al termine "processo": cosicché viene espressamente esclusa l'esistenza di "obblighi di diligenza nel tenersi informato sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria". L'elezione di domicilio, infine, deve essere "seria e reale": affermazione fatta dalle Sezioni Unite proprio con riferimento agli indagati stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia. Questa Corte, sia pure pronunciando in tema di rescissione del giudicato, ha ribadito, anche dopo la sentenza Sez. U, Ismail, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusai contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). La conoscenza del contenuto della vocatio in iudiciun-, non può essere presunta, né legale, ma deve essere effettiva e, quindi, la precedente elezione di domicilio, nonostante la previsione dell'art. 420 bis cod. proc. pen., non legittima la dichiarazione di assenza se tale conoscenza non è certa. La sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che "la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione-elezione di domicilio, opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicai:o, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario. Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per la sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio che sia: in tal caso, infatti, la notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio. Ciò non vuol dire, ovviamente, che la disposizione dell'art. 161, comma 4, cit., debba intendersi tamquam non esset: essa, infatti, rimane pur sempre la regola generale, nelle ipotesi ivi stabilite, per la notificazione di tutti gli atti del procedimento e del processo diversi dalla vocatio in iudicium. Per quest'ultima, invece, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino, una notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato".Pertanto, anche se non può ritenersi nulla la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante la consegna al difensore d'ufficio, tale notifica non è sufficiente per una dichiarazione di assenza che, pertanto, è nulla. In effetti, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare l'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 - 01). La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso Giudice di Pace che, attesa la nullità della dichiarazione di assenza, procederà alle eventuali ricerche e rinnovazione della citazione in giudizio ovvero disporrà la sospensione del processo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Padova in d