CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 33396/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20401/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoEnrico Zaccone; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiLucio Ravera ed [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] S.A.; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 17 maggio 2022 n. 1635; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] assicurò la società AZ F ashion contro i l rischio di danni. Oggetto: improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata N.R.G.: 20401/22 Camera di consiglio del 22/10/24 La società AZ Fashion aveva affidato in deposito alla [OSCURATO:PERSONA] una partita dimerce, che venne trafugata il 31.7.2016. [OSCURATO:PERSONA] indennizzò l’assicurata e agì in surrogazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, “la TZ”) dinanzi al Tribunale di Pavia. 2. La TZ chiamò in causa la società addetta alla vigilanza ([OSCURATO:SOCIETA].), che a sua volta chiamò in causa ilproprio assicuratore della responsabilità civile (Lloyd ’ s of London) , per essere manlevata in caso di accoglimento delledomande attoree. Con sentenza n. 662/20 il Tribunale di Pavia condannò in solido la TZ e l’[OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione in favore di Basilese dell’indennizzo pagato, ed i Lloyd’s of London a manlevare la loro assicurata. La sentenza fu appellata dalla TZ, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal Rappresentante per l’Italia dei Lloyd’s. 3. Con sentenza 17.5.2022 n. 1635 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello proposto dalla TZ e dai Lloyd ’ s e dichiarò inammissibile per tardività quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ritenne che: -) la procura conferita dalla Basilese al proprio difensore in primo grado era valida ed efficace, in quanto il potere rappresentativo in capo ai due sottoscrittori della polizza risultava da un certificato della Camera di commercio di Basilea; -) la Basilese aveva provato l’acquisto del diritto di surrogazione; -) il Tribunale aveva ritenuto nulla la clausola, contenuta nel contratto di deposito stipulato tra AZ Fashion e TZ, in virtù della quale la depositante si era obbligata ad assicurare la merce contro il rischio di furto e con rinuncia dell ’ assicuratore alla rivalsa; tale valutazione non era stata censurata dalla TZ; -) corretta fu la quantificazione del danno e il riparto paritario delle responsabilitàtra TZ e [OSCURATO:SOCIETA]. N.R.G.: 20401/22 Camera di consiglio del 22/10/24 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da TZ con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito la sola Basilese. 4. Con atto del 20.11.2023 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., previa dichiarazione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., a causa del mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, che la stessa società ricorrente sostiene esserle stata notificata. 5. La ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., non avendo la TZ depositato la relata di notifica della sentenza, che pure afferma esserle stata notificata. Lo ha fatto solo a dicembre 2023, e quindi oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Né giovanoalla ricorrente i princìpi stabiliti da SU 8312/19, in quanto tale decisione ha avuto ad oggetto la ben diversa ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata depositata telematicamente , ma priva dell ’ attestazione di conformitàall’originale e, benché in tale modalità, tempestivamente . 1.1. Deve pertanto trovare applicazione il principio secondo cui “ l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione N.R.G.: 20401/22 Camera di consiglio del 22/10/24 mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U- , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) . 1.2. I suddetti princìpi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati ritenuti coerenti con le previsioni della Carta EDU, ed in particolare con l’art. 6.1 (diritto di accesso ad un tribunale) dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, Patricolo e altri c. Italia. Ivi, a fronte della doglianza con cui i ricorrenti di quel giudizio lamentavano che questa Corte, impedendo loro di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. avrebbe violato l’art. 6 CEDU per “eccesso di formalismo” nel valutare le condizioni di accesso ad un tribunale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che: a) il ruolo della Corte di cassazione “giustifica che le procedure da essa seguite siano più formali delle altre”, anche in considerazione del fatto che chi ricorre in Cassazione è assistito da avvocati specializzati iscritti ad un albo speciale (§ 83); b) l’onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. “persegue un fine legittimo”, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia (§ 75); c) l’onere imposto di cui all’art. 369 c.p.c. non è sproporzionato rispetto al suddetto fine, in quanto la possibilità d’un deposito tardivo “vanificherebbe l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e impedirebbe alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi” (§ 82). 2. Reputa opportuno il Collegio aggiungere che il ricorso è anche inammissibile ex art. 366 n. 3 c.p.c.. L’esposizione dei fatti di causa, infatti, è gravemente lacunosa. Il ricorso non indica quali circostanze di fatto furono poste dalla società attrice a fondamento della domanda formulatain primo grado; néespone compiutamente quali furono le difese ivi svolte dalla TZ. N.R.G.: 20401/22 Camera di consiglio del 22/10/24 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La conformità della presente decisione alla proposta di decisione accelerata comporta ope legis la condanna della società ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. della somma di euro 7.600, ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3 .000, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.