CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi presentati da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento. udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del 11/05/2023 del Tribunale di Palermo, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di anni 20 e anni 8 di reclusione per il delitto di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/1990, rideterminava la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], unificati i reati oggetto del presente giudizio con quelli giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 01/10/2019, in anni 20 di reclusione, di cui uno per la predetta sentenza posta in continuazione, e al [OSCURATO:PERSONA] in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un primo e unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, nonché omessa pronuncia in ordine al delitto di cui al capo 2) della rubrica. Si contesta all’imputato di avere fatto parte di una associazione volta allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, in seno alla quale avrebbe svolto il ruolo di braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] e gestore della cassa comune., circostanze dedotte dai capi 3), 4) e 5) della rubrica e dalla pluralità di conversazioni captate (v. pag. 71-74 della sentenza). Nell’atto di appello si era già contestato come, al contrario, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] andasse ricondotta al concorso di persone nel reato e che le conversazioni con il [OSCURATO:PERSONA] si riferissero all’impresa agricola gestita in comune dai due. Inoltre, i contatti si verificavano solo con il [OSCURATO:PERSONA] e non con altri soggetti, ciò che esclude la sussistenza della affectio societatis, a nulla rilevando la circostanza che l’imputato, nelle conversazioni, usasse la locuzione “noi altri”, che ha un utilizzo dialettale che non consente una lettura in termini necessariamente plurali. Quanto alla “cassa comune”, la Corte di appello valorizza una conversazione telefonica del 6 marzo 2018 (progr. 132), la quale tuttavia ha un tenore del tutto difforme da come è stato interpretato dalla Corte palermitana. Ancora, nel corso delle indagini, ci sono stati ben tre sequestri di marijuana e in nessuno di questi il ricorrente è mai stato coinvolto: al [OSCURATO:PERSONA] risulta contestato solo il capo 5), in cui non risulta accertato alcun passaggio di sostanza, mentre i fatti di cui ai capi 3) e 4) sono stati ritenuti insussistenti. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 74 d.P.R. 309/1990. I fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA], soprattutto dopo il pieno ridimensionamento effettuato dalla prima sentenza (confermata sul punto da quella di appello che ha rigettato il ricorso del pubblico ministero), si connotano per una condotta monosoggettiva e sono del tutto avulsi da un contesto associativo. La Corte territoriale ha poi fondato il suo convincimento alla luce delle condotte contestate ai capi 3) e 4), in relazione ai quali l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste. La difesa, quanto alle conversazioni, aveva offerto nell’atto di appello, una lettura chiara e coerente e fondata degli elementi probatori presenti in atti, che escludeva la sussistenza del reato associativo. Le stesse, poi, non hanno un contenuto univoco circa la sussistenza di un’associazione criminale e anzi sono perfettamente spiegabili con l’esercizio di attività agricola. Il ricorrente evidenzia che non intende fornire una rivisitazione del materiale probatorio, ma solo sottolineare la manifesta illogicità della sentenza di appello in punto di sussistenza di accordo criminoso e di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] - mai raggiunto nel corso dell’indagine da alcun atto di p.g. - all’associazione. La sentenza richiama gli esiti di una perquisizione che ha condotto al sequestro, nel terreno prospiciente l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], 2,8 Kg. di stupefacente, un bilancino di precisione e un macinacaffè sporco di stupefacente, ma tale sequestro è relativo ad altro procedimento penale e non può essere richiamato per giustificare la partecipazione al reato associativo. Né, del resto, le singole cessioni possono essere utilizzate da sole come elementi da cui ritrarre la sussistenza del reato associativo, posta la differenza strutturale tra le due fattispecie. Manca, nel caso di specie, «continuità temporale», ossia «stabilità», oltre alla compresenza dei vari affiliati, da cui inferire la sussistenza di un organigramma della societas sceleris. 4.2. Con riferimento al capo 2), nel secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al reato di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/1990, in riferimento all’omessa riqualificazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] da «promotore» e «organizzatore» a mero «compartecipe». La sentenza impugnata ha erroneamente ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso, fondandolo sui capi di imputazione 3) e 4), in relazione ai quali il ricorrente è stato assolto. Il provvedimento impugnato, poi, si limita a frasi fatte e generici rinvii alla pronuncia di primo grado, omettendo di ricostruire in modo puntuale il ruolo attribuito all’imputato e di ricostruire attraverso elementi univoci la sua posizione direttiva. 4.3. Ancora con riferimento al capo 2), nel terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/1990, in riferimento all’avere inferito la sussistenza del reato associativo da condotte (quelle contestate ai capi 3 e 4) ritenute non illecite. La Corte territoriale utilizza come elemento di prova a carico del ricorrente circostanza di fatto la cui irrilevanza penale è già coperta da giudicato interno, mentre, per altro verso, omette di spiegare in quale modo tali condotte, pur ritenute in sé non illecite, potrebbero assumere valenza dimostrativa per altro titolo di reato. 4.4. Con riferimento al capo 5), con il quarto motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione al reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, in riferimento alla circostanza secondo cui non poteva ritenersi sussistente il reato in ragione della mancanza di serietà e realizzabilità concreta della proposta di cessione avanzata. La stessa sentenza, del resto, ammette che la cessione non è mai avvenuta e, senza la materiale disponibilità della sostanza contenente una percentuale apprezzabile di principio attivo (circostanza non verificata nel caso di specie), il reato non può dirsi concretizzato, almeno nella sua forma consumata. 4.5. Con riferimento al capo 2-quinquies), con il quinto motivo si deduce violazione di legge penale in relazione agli articoli 110, 582 e 585 cod. pen.. Lamenta il ricorrente che l’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della paternità morale del pestaggio avvenuto in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], fondato sul tenore asseritamente confessorio di alcune conversazioni telefoniche (pag. 65 sentenza), è viziata dalla assenza di riscontri estrinseci, quali valutazioni medico-legali ovvero documentazione medica che attestasse violenza alla persona, nonché dalla svalutazione della documentazione prodotta dalla difesa, che attestava l’esistenza di un incidente automobilistico, occorso in data 23 aprile 2017, in cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato lesioni. 4.6. Con riferimento al capo 2-sexies), col sesto motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione agli articoli 56, 110, 81, 629, secondo comma, 628, terzo comma, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod. pen.. La sentenza impugnata ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], per la tentata estorsione in danno di D’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 57-63). Il compendio probatorio si fonda in realtà sulle sole dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa prima presso la DIA di Palermo e poi in dibattimento (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe minacciato per dissuaderlo di affittare degli immobili in Partinico agli imprenditori alcamesi Montalbano e Artale), cui si aggiungono delle intercettazioni ambientali, prive tuttavia della necessaria precisione e concordanza. Quanto alla credibilità soggettiva del teste, si evidenzia la mancanza di spontaneità delle prime dichiarazioni, conculcate dalla polizia giudiziaria, si sottolinea la presenza di un precedente giudiziario per associazione mafiosa (sia pure conclusosi con l’assoluzione) che potrebbe minare l’attendibilità del teste, nonché la contraddittorietà del racconto. Inoltre, nessuna condotta ritorsiva è stata posta in essere, e l’asserita minaccia di incendio, pronunciata in un secondo incontro, al massimo può rivestire carattere di provocazione verbale. In ogni caso, la condotta mancherebbe di univocità della direzione degli atti necessaria per configurare un tentativo punibile. 4.7. Con riferimento al capo 2-sexies), con il settimo motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione al reato di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen.. Difetta la prova del concreto utilizzo del c.d. «metodo mafioso», idoneo a incutere nella vittima timore e ad esercitare sulla stessa la coartazione psicologica necessaria a conseguire l’obiettivo. La Corte, che ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profilo finalistico (capo 1, 416-bis cod. pen.) ha invece confermato l’utilizzo del “metodo” mafioso, pur in assenza di alcuna effettiva esteriorizzazione delle modalità mafiose. 4.8. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione all’articolo 99 cod. pen.. La Corte di appello ha applicato meccanicamente la recidiva alla luce dei precedenti del [OSCURATO:PERSONA], senza motivare sulla sussistenza di una progressione criminosa che tenga conto della distanza temporale tra le varie condanne, della singolarità del fatto del 2019, della mancanza di prova di adesione ad un programma criminoso complessivo. 4.9. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, con il nono motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione all’articolo 62-bis cod. pen., per essere state immotivatamente denegate le circostanze attenuanti generiche. 4.10. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, con il decimo motivo si lamenta violazione di legge penale in relazione agli articoli 81 e 133 cod. pen.. La Corte di appello avrebbe dovuto ridurre al minimo la pena edittale, irrogata dal primo giudice nel massimo edittale. 5. In data 27 novembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], depositava motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 5.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, a sostegno della dedotta violazione di legge penale sostanziale in ordine alla qualificazione del ruolo di «capo-promotore» dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, approfondisce le censure già prospettate, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali – come efficacemente sistematizzati dalla sentenza emessa da Sez. 1, 2 luglio 2025, n. 31815, che impongono una verifica rigorosa, concreta e puntuale dell’effettivo esercizio di poteri direttivi all’interno del sodalizio, quale presupposto necessario per l’attribuzione della qualifica di capo-promotore. La citata sentenza ha precisato che «l’attribuzione della qualifica di capo-promotore richiede che sia accertata l’effettiva assunzione di un ruolo verticistico idoneo a realizzare un concreto risultato di assoggettamento, riconoscibile non solo all’interno ma anche all’esterno del sodalizio, e manifestato attraverso un’attività costante di direzione e coordinamento. Non è sufficiente la mera funzione di intermediario o di referente, né il semplice contributo episodico alla gestione dell’associazione, quando esso non si traduca in un effettivo potere di impulso decisionale». Ribadisce che la motivazione della Corte d’Appello sul punto si presenta circolare e priva di effettiva verifica fattuale, tanto da rinvenire prova della «apicalità» del sig. [OSCURATO:PERSONA] anche dal capo 3 dell’imputazione, richiamato espressamente quale episodio rivelatore del suo presunto ruolo egemone, nonostante egli sia stato assolto da tale addebito con formula piena «perché il fatto non sussiste». È evidente il travisamento della prova, poiché si fonda la responsabilità su episodi irrilevanti o già esclusi dal giudicato di assoluzione, in violazione dell’art. 192, comma 2, c.p.p.. La Corte territoriale non fa buon governo del principio secondo cui per l’attribuzione della qualifica di promotore e capo dell’associazione non è sufficiente la mera appartenenza o l’apporto qualificato, ma occorre la prova dell’effettivo potere decisionale o organizzativo all’interno del gruppo (Cass., Sez. 4, 13 dicembre 2017, n. 52137, dep. 14 novembre 2018, Rv. 271322 – [OSCURATO:PERSONA]). In proposito, il riferimento alle «innumerevoli conversazioni» contenuto nella sentenza non chiarisce quali episodi dimostrerebbero la funzione di comando, limitandosi a qualificare come «ruolo apicale» un rapporto di collaborazione familiare, fondato su una autorità «ereditata», confuso con un comando effettivo che altera la percezione della responsabilità penale. Si tratta quindi di una motivazione meramente assertiva, che non individua un effettivo potere di impulso o di direzione. La citata sentenza Sez. 1, 2 luglio 2025, n. 31815, afferma che «l’individuazione della posizione apicale non può fondarsi su relazioni di familiarità, amicizia o frequentazione, né sull’astratta autorevolezza del soggetto, ma su condotte univocamente espressive di capacità direttiva, di pianificazione o di comando, idonee ad assicurare la continuità dell’associazione e la realizzazione dei suoi scopi». Pertanto, l’affermazione della Corte territoriale si pone in palese contrasto con i principi di diritto appena richiamati. Le risultanze processuali evidenziano, semmai, una partecipazione episodica e subordinata, priva di poteri di impulso o di iniziativa autonoma, incompatibile con la qualifica verticistica contestata. Ne consegue la necessità di una riqualificazione della condotta in termini di semplice partecipazione all’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990, comma 1, con conseguente esclusione della contestata aggravante del ruolo di capo-promotore. 5.2. Quanto all’ottavo motivo di ricorso, si sostiene la sussistenza di una violazione di legge penale e segnatamente della norma di cui all’art. 99 c.p.. In proposito, da un lato, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alcuna autonoma valutazione individualizzata; dall’altro, anche rispetto ai precedenti richiamati, la motivazione è carente, priva di analisi concreta circa la loro incidenza effettiva, la distanza temporale e la loro idoneità a dimostrare una reale persistenza della capacità a delinquere. Il riconoscimento della recidiva, secondo il costante orientamento di legittimità, non può fondarsi su un mero elenco di precedenti penali, ma esige una valutazione specifica e individualizzata della pericolosità del reo. La sentenza impugnata (pag. 67), testualmente afferma che: il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da vari precedenti penali per reati in tema di stupefacenti, furto, associazione di tipo mafioso, estorsione tentata in concorso, commessi tra il 1986 e sino al 2004; che ha scontato per tali reati una duratura detenzione, dal 4.11.2004 al 28.12.2012; che è stato sottoposto a una misura di prevenzione personale; che tra tali precedenti penali vi è il reato, ex art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso in Partinico in data 8.4.2019, di cui si è già sopra detto, giudicato nei confronti dello stesso appellante con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo emessa il 1.10.2019, irrevocabile il 30.9.2021, ciò a seguito di conferma della Corte di Appello di Palermo emessa in data 16.9.2020. Tale motivazione si esaurisce in un mero elenco di precedenti, privi di analisi qualitativa o cronologica, tradendo così la funzione propria della recidiva, che non può essere automaticamente desunta dalla semplice reiterazione di condanne. Vi sono, al contrario, elementi da non sottovalutare: la quasi totalità dei precedenti risale a un arco temporale compreso tra il 1986 e il 2004, seguito da un lungo periodo di detenzione (dal 2004 al 2012) e da un successivo intervallo di oltre sette anni prima della commissione del reato del 2019; la mera indicazione di quest’ultimo fatto – del tutto autonomo e privo di connessione strutturale con le condotte oggetto del presente giudizio – non può fondare la recidiva reiterata o qualificata, mancando la prova di una continuità criminosa o di un disegno unitario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente evidenziato come, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti (soprattutto dal [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza gravata non omette di motivare sul perché gli elementi probatori relativi ai capi di imputazione sub 3) e 4), sebbene ritenuti inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza in relazione a tali condotte, siano stati ritenuti al contrario (pag. 7) precisi elementi al fine di affermare, unitamente agli altri elementi di prova, la inequivoca sussistenza del delitto associativo. La sentenza rammenta infatti, quanto al capo 3), che il ruolo direttivo del [OSCURATO:PERSONA] emerge dal complesso dei rapporti con il Canori, che avrebbe dovuto fornire la cocaina al sodalizio, sempre intrattenuti dallo stesso imputato; che il [OSCURATO:PERSONA] si è recato per ben due volte a Roma per incontrare il fornitore (del quale è stato anche autista in data8 settembre 2018, occasione in cui ha condotto lo stesso a Palermo presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA]), una delle quali accompagnato dal Tranchida (v. infra); che emerge chiaramente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], insospettabile professoressa e amante del [OSCURATO:PERSONA], che si è costantemente adoperata per consentire allo stesso di contattare il fornitore senza esporsi in prima persona. Quanto al capo 4), le numerose conversazioni intrattenute dai protagonisti, unitamente ai servizi OCP, hanno consentito di accertare al di là di ogni ragionevole dubbio l’esistenza di una prolungata relazione tra gli imputati e la [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto il commercio di semi di marijuana da coltivare illegalmente, nonché l’intraneità associativa della donna e del [OSCURATO:PERSONA], con i ruoli sopra descritti, nonché del [OSCURATO:PERSONA] in posizione preminente. La sentenza gravata, come del resto quella di primo grado (le due sentenze costituiscono una ipotesi di c.d. «doppia conforme» di merito, con conseguente onere dei ricorrenti di confrontarsi con entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso; v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01), inferiscono poi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo anche da ulteriori elementi, quali (lo si vedrà in appresso) le condotte relative al capo 5), le «innumerevoli» conversazioni, i servizi OCP, nonché i verbali di sequestro di stupefacente e di arresto in flagranza di taluni correi (come il [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]). Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte, secondo cui (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01) «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. L’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede infatti principalmente nell’«elemento organizzativo», in quanto la condotta punibile a tale titolo non può essere ridotta ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396). È ben vero, infatti, che la pluralità di soggetti coinvolti consapevolmente in una condotta penalmente rilevante costituisce un elemento comune sia alla fattispecie associativa che al concorso di persone nel reato; tuttavia, mentre nel concorso di persone i soggetti agenti si accordano al fine di commettere un determinato reato, o un certo numero di reati predeterminati, nell’associazione criminale lo scopo comune, oggetto dell’incontro di volontà, si articola nel programma di porre in essere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità di reati non definita nella sua interezza nell’iniziale momento di volizione dell’accordo, seppure i reati possano essere ascrivibili allo stesso «genere». È quindi ben possibile, ed è ciò che si è verificato nel caso di specie, che in relazione alla singola operazione di acquisto/cessione, difettino gli elementi costitutivi dell’articolo 73, in quanto la trattativa non ha raggiunto neppure la soglia del tentativo punibile, e, tuttavia, dalla condotta dei sodali emergano elementi in grado di dimostrare, unitamente agli altri elementi di prova, la sussistenza del vincolo associativo. Le doglianze articolate da entrambi i ricorrenti in riferimento ai capi 3) e 4) sono, pertanto, manifestamente infondate. 3. Tanto premesso, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo. In proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene utile rammentare che, in tema di associazione finalizzata altrafficodi stupefacenti di cui all’articolo 74, d.P.R. 309/1990, la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 – 01; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582 - 01) ritiene che, ai fini della configurabilità del delitto sia necessario il concorso di tre elementi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; l’accordo criminoso deve avere ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e la permanenza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate a una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo. In altre parole, il pactum sceleris «genera un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e determina dunque appartenenza. Al patto deve sottendere la disponibilità di fatto delle risorse umane e materiali sufficienti per una credibile attuazione del programma associativo (così Sez. 3, Pompei, cit.). Quanto al primo elemento (il patto associativo e il programma criminoso), secondo questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02). Non è necessario che l’accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764) o l’esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una pur minima organizzazione; né è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l’acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150). Quanto al secondo elemento (quello organizzativo), per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). La Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l’elemento organizzativo costituisce l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto – come già accennato - la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01). Quanto al terzo elemento (l’affectio societatis), la Corte ha precisato che si è in presenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969 - 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 – 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). 3.2. Scendendo in concreto, la Corte di appello, nelle «considerazioni introduttive» illustrate a pagina 3 e seguenti, nel rinviare per relationem alla corposa sentenza di primo grado, evidenzia gli elementi alla luce dei quali ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo. Evidenzia, a pagina 8, che l’associazione era finalizzata alla commissione di delitti in tema di stupefacenti. A tal fine, poteva contare su numerosi immobili (alcuni dei quali occupati di fatto, altri acquisiti legalmente da soggetti insospettabili, quali avvocati o dottori) per impiantarvi piantagioni di cannabis indica di varie tipologie, acquistate dalla società romana “I-Grow” e coltivate con sapiente know how e con l’utilizzo di sistemi per occultare le piantagioni ed evitare controlli di polizia. La coltivazione non avveniva solo nei campi ma anche all’interno di strutture abitative, con conseguente necessità di reperire lampade alogene ed altre costose attrezzature. In numerose conversazioni i sodali discutevano delle migliori tecniche colturali in relazione ai diversi tipi di piante di marijuana, Alcuni dei sodali si occupavano della custodia e della preparazione della droga (per la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un macchinario del costo di 35.000 euro), mentre altri, come il [OSCURATO:PERSONA], della sua distribuzione mediante l’inserimento in circuiti criminali, anche al di fuori della regione, di notevole spessore. A pagina 44, poi, evidenzia anche il ruolo degli altri associati: oltre al [OSCURATO:PERSONA] (che gestiva, come visto, anche la cassa comune dell’associazione), trovano infatti posto nell’associazione [OSCURATO:PERSONA] (che svolgeva il ruolo di soggetto adibito all’acquisto di stupefacente per conto del [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], detto Mustafà (con il ruolo di venditore dello stupefacente, anche per notevoli quantità, in un caso dieci chilogrammi in una sola cessione), nonché di [OSCURATO:PERSONA] (con il ruolo di intermediaria tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Canori, nonché di destinataria delle sementi spedite dalla “I-Grow”) A pagina 10 si evidenzia poi che, in occasione di sequestri ed arresti (come nel caso del [OSCURATO:PERSONA]), l’associazione ha fatto registrare momenti di «fibrillazione», con la paura degli associati che le indagini potessero condurre all’arresto di altri sodali. A compendio delle indagini, a pagina 11 la sentenza evidenzia i sequestri, per rimportanti quantitativi, operati in data 1/10/2018 (23 Kg. di piantine di marijuana), 10/10/2018 (circa 6 tonnellate di marijuana) e 08/04/2019 (2,18 kg. di marijuana e 872 gr. di cocaina). In riferimento a tale ultimo sequestro, il [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto e condannato, con sentenza divenuta irrevocabile in data 30 settembre 2021, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, pena che la sentenza impugnata ha posto in continuazione con i fatti di cui al presente giudizio. L’associazione, infine, aveva la disponibilità perfino di un esperto informatico in grado di decrittare i dati di localizzazione dei dispositivi satellitari rinvenuti sulle vetture in uso agli imputati. Oltre a quanto osservato al par. 2 che precede, la sentenza evidenzia a pag. 43 gli elementi in base ai quali conferma l’inserimento dell’imputato nel contesto associativo, con il ruolo operativo di alter ego del capo, ossia il [OSCURATO:PERSONA], con il quale è anche legato da rapporti di parentela e che tiene costantemente informato. E il [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare i viaggi per parlare con il Canori, che si interfaccia con i fornitori calabresi quali Pesce e Grasso, con quello romani quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale effettuava gli ordini di acquisto di semi di marijuana per conto del sodalizio, ed è lui a provvedere al pagamento per le forniture dello stupefacente, sia leggero che pesante. E’ sempre il [OSCURATO:PERSONA], poi, a conversare a lungo e frequentemente con il [OSCURATO:PERSONA] sulle località idonee a impiantare una piantagione di cannabis indica, sulla realizzazione degli impianti di alimentazione idrica ed elettrica a tal fine necessari, anche adottando le misure necessarie ad attenuare il rumore che avrebbe potuto spingere le Forze dell’ordine ad effettuare controlli. Circa la detenzione della «cassa comune», a pagina 34 della sentenza gravata è riportato il contenuto delle conversazioni n. 132 e 133 del 6 marzo 2018, il cui significato non può essere sindacato in sede di legittimità (v. Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.; Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507, secondo cui nel giudizio per cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, con conseguenteinammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi), da cui i giudici palermitano inferiscono non illogicamente l’esistenza di una cassa comune e la sua custodia da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale articolata motivazione il ricorrente non svolge che generiche censure, omettendo di svolgere quella critica ragionata delle ragioni del provvedimento impugnato che l’articolo 581 cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile. 5. Il primo motivo è inammissibile alla luce di quanto già affermato al par. 2, circa le risultanze probatorie ricavate dalle imputazioni sub 3) e 4) in riferimento al reato associativo, nonché al par. 3.2, circa la sussistenza del reato associativo e il ruolo degli imputati. Il motivo di ricorso è generico, limitandosi a contestare, in modo parcellizzato, la sterminata messe probatoria sussistente a carico del [OSCURATO:PERSONA] e a reiterare l’analoga doglianza motivatamente disattesa dalla Corte territoriale. Va in proposito ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 5. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità. 5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, riveste il ruolo di «promotore» non solo chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 01). Quanto al ruolo di «organizzatore», spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, la Corte ha chiarito (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02) che egli assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l’organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). Si è poi affermato che il fatto di essere il capo o l’organizzatore dell’associazione non costituisce una circostanza aggravante, ma configura un titolo autonomo di reato, atteso che «l’elemento materiale del delitto punito dall’art. 416 cod. pen. consiste nell’associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l’esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest’ultima che la norma, al pari dell’esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un’autonoma e più grave fattispecie criminosa (Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, dep. 2025, Castellano, Rv. 287446 – 01; Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 – 01; Sez. 6, n. 52590 del 14/10/2016, Baronchelli, Rv. 268485 - 01; Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 - 01). 5.2. Tanto premesso (in disparte quanto affermato in relazione ai capi 3 e 4), la sentenza impugnata, da pag. 50, ribadisce il ruolo egemone del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla associazione, il quale: indicava ai sodali quali terreni reperire per la coltivazione dello stupefacente; individuava le tipologie di piante da coltivare; indicava le modalità di stoccaggio dello stupefacente, impartendo ordini precisi agli stessi; organizzava incontri conviviali per discutere dei dettagli relativi all’avvio di una attività di coltivazione di stupefacente; coordinava e gestiva alcuni settori della vendita dello stupefacente (quali le vendite ai gruppi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); riceveva, dai venditori dello stupefacente, il denaro ricavato dalla cessione; riceveva le rimostranze da parte dei sodali (quale il Mustafà); ordinava l’azione punitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; programmava le linee di espansione dell’attività dell’associazione ed esaltava la capacità criminale del gruppo organizzato, come testimoniato dal costante utilizzo del plurale. Il ricorso, anche in questo caso, è generico e inammissibile. 6. Inammissibile è anche il terzo motivo, in cui si lamenta l’utilizzo degli elementi di prova relativi ai capi 3) e 4), quali prove del reato associativo, per le regioni esposte al par. 7. Inammissibile è anche il quarto motivo, relativo al capo 5) in rubrica. La sentenza impugnata, nel confermare la condanna (pag. 8), evidenzia come dalle (copiose) conversazioni intercettate emerge una costante relazione tra gli imputati volta a ottenere il rifornimento di cocaina dalla Calabria, vicenda in cui il [OSCURATO:PERSONA], ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] le opportune istruzioni, si recava (più volte) a Rosarno per incontrare i fornitori e seguiva poi le fasi della consegna dello stupefacente, a testimonianza del ruolo svolto nell’associazione. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come la conclusione della trattativa per l’acquisto dello stupefacente sia stata confermata anche dal collaboratore di giustizia (ritenuto attendibile) Tranchida, come risulta a pag. 49 e 54 della sentenza impugnata, elemento che corrobora in modo chiaro le risultanze investigative. Va in proposito rammentato che il delitto di cessione di stupefacenti si può realizzare con una forma ordinaria «accordo seguito dalla dazione» e una forma contratta o sussidiaria di «accordo non seguito dalla dazione» (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 - 01). Secondo lo schema del reato progressivo si verifica quindi una sorta di passaggio da un minus necessario (l’accordo) ad un maius non necessario (la traditio), risultando offeso con gravità crescente il medesimo bene giuridico. L’accordo, pertanto, in caso di successiva dazione dello stupefacente, resta da essa assorbita e perde la sua autonomia, mentre nel caso contrario perfeziona il reato. Anche in questo caso, la censura costituisce una inammissibile reiterazione di analoga doglianza motivatamente disattesa a pag. 54 della sentenza gravata. 8. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La paternità morale del pestaggio in danno del [OSCURATO:PERSONA] è confermata dalle due sentenze di merito da intercettazioni telefoniche ritenute di inequivoco contenuto confessorio (si vedano in proposito le pagg. 64-66 della sentenza impugnata). Nel ribadire l’impossibilità di censurare in sede di legittimità il contenuto delle intercettazioni telefoniche, il [OSCURATO:PERSONA] si limita a evidenziare che esse, in quanto prove, possono fondare un giudizio di responsabilità anche in assenza di riscontri estrinseci. Per altro verso, la sentenza si confronta, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, con la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendola irrilevante sia per la distanza tra temporale tra i due fatti che per la lievità delle lesioni che la persona offesa aveva riportato nel sinistro stradale. 9. Il sesto e il settimo motivo di ricorso, relativi al capo 2-sexies, sono inammissibili. 9.1. Il sesto motivo reitera inammissibilmente l’analoga doglianza formulata con i motivi di appello e motivatamente disattesa dai giudici palermitani alle pagine 57-63 (che a sua volta richiama le pagine 92-129 della prima sentenza), limitandosi a indicare, in modo esplorativo, le ragioni per cui le piane dichiarazioni del D’[OSCURATO:PERSONA] (ribadite in sede di escussione dibattimentale), riscontrate dagli imprenditori alcamesi Montalbano e Artale, sarebbero in realtà inattendibili. 9.2. Sussiste, secondo la pronuncia impugnata (pag. 63), il fine di conseguire un ingiusto profitto, consistito nell’impedire a imprenditori concorrenti di stabilirsi nel territorio di competenza, con corrispondente danno per la persona offesa, costretta a rinunciare al canone di locazione, elemento non contestato in modo specifico dal ricorrente. 9.3. Quanto alle minacce, profferite in due distinte occasioni, a pagina 59 la sentenza impugnata riporta il contenuto di una prima conversazione, in cui il [OSCURATO:PERSONA] invitava il D’[OSCURATO:PERSONA] a non «prendere in considerazione» gli alcamesi perché «danno fastidio a Partinico», concludendo con una minaccia eloquente: «io ti ho avvisato». Poche settimane dopo, il [OSCURATO:PERSONA] si recava nuovamente dal D’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando la richiesta di desistere dall’idea di affittare i propri locali a «gente di Alcamo», facendo seguire alla richiesta minacce di danneggiamento dei beni del D’[OSCURATO:PERSONA]. L’interesse del [OSCURATO:PERSONA] per tale operazione commerciale veniva confermata anche dalle conversazioni indicate a pag. 62 della sentenza. 9.4. Quanto all’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza di primo grado (confermata in parte qua dalla sentenza di appello), aveva già escluso non solo la finalità di «agevolazione mafiosa», ma anche quella dell’utilizzo del «metodo mafioso» (così pag. 1 della sentenza impugnata, che riporta il dispositivo della sentenza di primo grado). Il motivo è quindi manifestamente infondato. 10. L’ottavo motivo, relativo alla recidiva, è inammissibile. Come chiarito dallo stesso ricorrente, la sentenza impugnata (pag. 67), testualmente afferma che: il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da vari precedenti penali per reati in tema di stupefacenti, furto, associazione di tipo mafioso, estorsione tentata in concorso, commessi tra il 1986 e il 2004; che ha scontato per tali reati una duratura detenzione, dal 4.11.2004 al 28.12.2012; che è stato sottoposto a una misura di prevenzione personale; che tra tali precedenti penali vi è il reato, ex art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso in Partinico in data 8.4.2019, di cui si è già sopra detto, giudicato nei confronti dello stesso appellante con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo emessa il 1.10.2019, irrevocabile il 30.9.2021, ciò a seguito di conferma della Corte di Appello di Palermo emessa in data 16.9.2020. L’ultimo episodio contestato, quello del 2019, lungi dall’essere «del tutto autonomo e privo di connessione strutturale con le condotte oggetto del presente giudizio», come dedotto dal ricorrente, è al contrario stato posto in continuazione dalla Corte territoriale con i fatti oggetto del presente giudizio ed è stato quindi correttamente ritenuto indice (pag. 67) di «una pervicace capacità a delinquere e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto». Tale motivazione fa buon governo del principio secondo cui il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E’ comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale», circostanza sicuramente ricorrente nel caso di specie. 11. Il nono motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non era stata lamentata con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Del resto, è lo stesso ricorrente a censurare il fatto che non sia stato riconosciuto il trattamento sanzionatorio mitiore, con ciò escludendo che, con i motivi di appello, fosse stato chiesto il riconoscimento delle circostanze atipiche. In ogni caso, la doglianza è inammissibile per genericità, non essendo la censura accompagnata da concreti elementi di positiva valutazione ai fini del riconoscimento. Ed infatti, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Nel caso in esame, oltre a non rinvenirsi nel provvedimento impugnato alcuna richiesta in tal senso, dalla complessiva motivazione emerge chiaramente la particolare gravità della condotta, che non consente il riconoscimento delle attenuanti atipiche (la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve infatti ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi; così, ex multis, Sez. 6, n. 8630 del 14/02/2025, Mariotti, n.m.; Sez. 4, n. 1958 del 13/12/2023, dep. 2024, Morelli, n.m.; sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057-01; Sez. 4, n. 2840 del 21/02/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207668 - 01). 12. Il decimo motivo è inammissibile. 12.1. La sentenza impugnata parte dal minimo edittale per il ruolo di promotore e organizzatore dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, ritenuto equo, procedendo ad aumenti per la continuazione in misura nettamente inferiore al medio edittale. 12.2. Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il giudizio sulla pena ex art. 133 cod. pen. è censurabile in cassazione solo qualora sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Al di fuori di questi vizi macroscopici, la valutazione del giudice di merito è insindacabile, tanto che la giurisprudenza di legittimità ammette sia la c.d. «motivazione implicita» (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) che quella formulata con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583). 12.3. In relazione agli aumenti operati per la continuazione, il [OSCURATO:PERSONA] non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (la c.d. «visione multifocale» descritta da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione). Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum necessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sul punto). Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Pizzone), secondo cui è necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Nel caso in esame, come vi