CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08734/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/0611990 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33950/21 Iuliano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che la doglianza è manifestamente infondata dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali e le modalità di commissione del reato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]