CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime speciale ex art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del 1°/3/2022 del GIP in sede che aveva disposto il trattenimento di una missiva in entrata, in quanto tale missiva - inviata da [OSCURATO:PERSONA], madre di due figli del detenuto - conteneva frasi ambigue ed allusive e riferimenti ad accadimenti, tali da potersi ritenere una fonte di comunicazione con l'esterno. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 18 ter e 41 bis O.P. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata si è acriticamente adagiata sulle valutazioni del primo giudice, senza indicare alcun concreto elemento di pericolo per l'ordine e la pubblica sicurezza derivante dalla missiva. Ciò ha determinato l'indebita compressione dei diritti del detenuto, senza peraltro osservare l'art. 18 ter O.P. che prescrive che i provvedimenti di limitazione o trattenimento della corrispondenza siano adottati con decreto motivato - sia pure in forma sintetica - dell'Autorità giudiziaria. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la Legge n. 95 del 2004 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 18 ter, recante disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti. La nuova norma individua innanzitutto quali sono le condizioni che legittimano l'attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle "esigenze attinenti le indagini o investigative o di preven- zione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto". Si deve rilevare che il ricorso non si confronta con le ragioni della ordinanza impugnata, invocando principi generali e lamentando la mancanza di motivazione del trattenimento definitivo della corrispondenza. Il provvedimento impugnato ha individuato il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, collegando la missiva non consegnata ad espressioni di natura ambigua, quali il riferimento a determinati accadimenti, tali da paventare contenuti criptici diversi da quelli apparenti, dando corpo al concetto di pericolo. Ciò è in linea con l'esegesi di legittimità che ha affermato che «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]