CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28460/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in preambolo, perquanto qui d’interesse, ha respinto l’istanza di affidamento in prova al serviziosociale formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla residua pena di quasiquattro anni, rispetto a quella di nove anni, undici mesi e ventisette giorni direclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data3 giugno 2025. Nel provvedimento si richiama la precedente ammissione dellacondannata, in data 11 febbraio 2025, alla detenzione domiciliare, in alternativaal richiesto affidamento in prova in quell’occasione negato, svolta pressol’abitazione familiare in Alba e decorsa senza la segnalazione di alcunaviolazione. La misura era dichiarata cessata per la sopravvenienza di un nuovotitolo esecutivo che determinava il superamento dei limiti per la misuraalternativa, cui era seguita la restrizione in carcere.Il giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità è stato in primoluogo fondato sulla gravità dei reati in espiazione (estorsioni ai danni di duepersone offese in età avanzata, tratte in inganno e minacciate dai presuntipoteri magici vantati dalla donna, sedicente cartomante, con ingiusto profittoconseguito pari a oltre 150.000,00 euro). Pur dando atto che la relazionedell’Uepe segnalava un buon comportamento della condannata e l'assenza diinfrazioni a suo carico, il Giudice specializzato ha valorizzato, in senso contrarioall'ammissione alla misura alternativa invocata, l’ulteriore elemento dellamancata attivazione da parte della condannata di qualsiasi forma di ristoro,anche simbolico, alle persone offese per il danno loro cagionato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia avv.Piccatti, che affida a due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 47legge 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.) e il correlato vizio di motivazione.Il Tribunale di sorveglianza – in spregio alla consolidata giurisprudenza dilegittimità in materia, ampiamente citata nel ricorso – ha ritenuto dirimente lasola gravità dei reati commessi e il mancato risarcimento del danno allepersone offese, peraltro neppure costituitesi parti civili nel processo penale. Ha, invece, sottostimato la corretta condotta serbata durante ladetenzione domiciliare.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione sotto il diverso profilo della motivazioneapparente.La stessa ordinanza impugnata dà atto dell’esistenza di elementisuscettibili di valutazione positiva, quali la fruizione di permessi premio, laconcessione di periodi di liberazione anticipata e l’adempimento della frequenzadel trattamento per il disturbo da gioco d’azzardo patologico.Tra le motivazioni del diniego vi è, inoltre, il riferimento al precedenteprovvedimento di rigetto dell’affidamento in prova, del febbraio 2025 che –giusta la tesi della ricorrente – non sarebbe pertinente poiché (come risulta daltenore testuale dell’ordinanza, allegata al ricorso ai fini dell’autosufficienza) inquell’occasione ostava al beneficio lo specifico profilo di criticità costituitodall’assenza di attività lavorativa che, invece, non ricorre all’attuale, essendodocumentata una dichiarazione di disponibilità all’assunzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 30 marzo 2026, ha prospettato il rigettodel ricorso. 4. La difesa della ricorrente, in data 13 aprile 2026, ha depositatomemoria di replica con relativo allegato, avversando le conclusioni delProcuratore generale e ribadendo le ragioni della richiesta di annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate e, come tale, va rigettato. 1. L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamentoin prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anchereo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della penaesterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla lucedell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completoreinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che,ai fini della concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dallanatura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, ènecessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fattiper i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concretasussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da renderepossibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta (framolte, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, Tomaselli, Rv. 285855 – 01). Ai finisuindicati, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo in sensonegativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 43863 del23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M.,Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole,la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazionedeve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999,Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi dellapersonalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può maiprescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e dellaprevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gliindicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoveratil'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruitàdella condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggettoabbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che unsiffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013,dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione. Infatti, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l'attitudine del soggetto a adeguarsi alle prescrizioni da imporre(Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01). 2. Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto correttaapplicazione e ha reso una motivazione affatto adeguata e ispirata al principio digradualità, appena richiamato.Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha ancorato il diniego delbeneficio al mero dato della mancata adozione di iniziative, anche simboliche, infavore delle persone offese, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravitàdel fatto commesso.Piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementil’evoluzione trattamentale della condannata e, senza trascurare alcuno degliaspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile inquesta sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderatobilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando il mancato impegno,anche simbolico, nei riguardi delle persone offese in quanto particolarmentevulnerabili perché anziane e muovendo altresì dall’avvenuto rigetto di analogaistanza, nel febbraio del 2025, a fronte di una pena da espiare sensibilmenteinferiore rispetto a quella indicata nell’ultimo provvedimento di esecuzione dipene concorrenti; ciò a conferma di una valutazione complessivamente nontranquillizzante sul grado di evoluzione trattamentale.Né vale in senso contrario enfatizzare – come ha fatto la ricorrente – lapossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa che, difatti, è soltanto unodegli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognosticofavorevole al reinserimento sociale del condannato, di per sé insufficiente quandonon emergano ulteriori elementi dai quali desumere l'avvio di un serio eaffidabile processo di revisione critica (Sez. 1, n. 14443 del 20/01/2026,Pantusa, Rv. 289803 – 01).E neppure ha pregio il riferimento alla giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «è viziata l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga larichiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in provadeducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancatorisarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare leconcrete condizioni economiche del reo» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep.2017, Panelli, Rv. 269033 - 01). Il condiviso principio, difatti, dev’essere posto inrelazione con quello, del pari condiviso e consolidato, per il quale la concessionedi suddetta misura alternativa, pur non essendo subordinata al risarcimento deldanno in favore della vittima (difettando una disposizione prescrittiva in talsenso), può essere condizionata negativamente dall'ingiustificata indisponibilitàdel condannato a risarcire la vittima dei danni arrecati. Si tratta, infatti, di unacondotta che rientra tra gli elementi di segno negativo pur valutabili evalorizzabili dal Tribunale per il diniego della misura (Sez. 1, n. 39474 del25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740; Sez. 1, n. 17032 del 27/03/2003, Biorci,Rv. 224003; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606). Sicché, allaluce dei richiamati principi, è corretta la motivazione del Tribunale che – senzatrascurare il dato delle condizioni economiche dell’istante – ha tratto elementi diprognosi negativa dalla sua indisponibilità non già a risarcire integralmente ildanno cagionato alle persone offese, bensì a offrire loro quanto meno un ristorosimbolico, alla stregua del profitto, superiore a centocinquantamila euro,complessivamente tratto dalla commissione dei reati.3. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]