CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 13925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28707-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.28707/2022 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC -controricorrenti – avverso la sentenza n. 160/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 429/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Banco di Napoli fino al 2001, volta ad ottenere una maggior liquidazione della somma dovuta a titolo riscatto della propria posizione previdenziale maturata presso il [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza per il personale del Banco di Napoli, poi divenuto [OSCURATO:PERSONA] a prestazione definita del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello aderiva alla quantificazione operata dal consulente tecnico d’ufficio che aveva calcolato la somma da riscattare avendo riguardo alla data di maturazione della pensione di vecchiaia anziché a quella di anzianità, e quindi facendo riferimento non al requisito contributivo, ma a quello anagrafico. Non era infatti possibile stabilire, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se Velotti avrebbe ulteriormente lavorato e quindi raggiunto l’anzianità contributiva (35 anni) necessaria per la pensione di anzianità. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a prestazione definita del [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 d.lgs. n.124del 1993, in combinato disposto con l’art.59, co.32, lett. a) della l. n.449del 1997 per non avere la Corte considerato che il diritto al riscatto poteva maturarsi solo alla data del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, all’atto del conseguimento della pensione di anzianità. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 d.lgs. n.124del 1993, per avere la Corte fatto riferimento al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non alla data di conseguimento della pensione di anzianità. I due motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo la stessa questione giuridica, e sono infondati. In base all’art.10 d.lgs. n.124 del 19 93, applicabile ratione temporis, il diritto al riscatto – così come il trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo complementare – sorge quando vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Secondo il ricorrente, la partecipazione al Fondo complementare viene meno solo a seguito del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, anno in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità.Tale affermazione non può essere condivisa. La cessazione della partecipazione al Fondo si verifica indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, ed è collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi del rapporto previdenziale, in base al quale si era instaurata l’adesione al fondo di previdenza complementare. Questa Corte, in vari casi, (Cass. S.U. n.477 del 2015, ma v. anche Cass. S. U. n.12209del 2022), ha applicato l’art.10 d.lgs. n.124del 1993 e la regola di portabilità, all’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, prima ancora che fosse maturato il diritto a pensione, sul presupposto che fosse venuta meno la cessazione della partecipazione al fondo. Lo stesso principio deve valere, oltre che con riguardo alla “portabilità” della propria posizione previdenziale in altro fondo, in caso di riscatto, poiché il presupposto di entrambi i diritti è comune, ovvero la cessazione della partecipazione al fondo. Una volta appurato che il diritto di riscatto era sorto nel 2001, e non nel 2003, come ritenuto dal ricorrente, al 2001 è stata quantificata, secondo criteri di matematica attuariale, la posizione previdenziale a fini di riscatto. Correttamente la Corte non ha fatto riferimento alla pensione di anzianità, poiché al 2001 non poteva sapersi se sarebbe maturata ulteriore anzianità contributiva fino a raggiungere, nel 2003, i requisiti pensionistici di anzianità. Si è quindi fatto riferimento al criterio, certo, dell’anzianità anagrafica, ovvero 65anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte