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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08154/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell' 11 novembre 2021 la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 9 marzo 2021 con la quale la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della fungibilità della pena espiata dal condannato dal 20 aprile 2010 al 22 luglio 2011 e quella, subordinata, di considerare già espiata la pena per la quale il predetto aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2015.

1.1. Il titolo esecutivo sul quale si era pronunciata la Corte territoriale era costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data 9 giugno 2020 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto della decisione e quelli di cui alle sentenze della Corte d'appello di Palermo del 28 ottobre 2011 e del 10 ottobre 2015.Per tali reati il condannato era stato detenuto dal 21 aprile 2009 al 18 agosto 2017.

Tuttavia, nel provvedimento di esecuzione il Procuratore Generale aveva omesso di considerare che la pena di cui alla sentenza del 28 ottobre 2011 era stata ridotta, in sede di riconoscimento della continuazione, ad anni uno di reclusione e che quindi doveva essere detratta dalla pena da eseguire il cd. presofferto dal 20 aprile 2010 (data in cui avrebbe terminato di espiare la pena di un anno di reclusione, come ridotta) al 22 luglio 2011 (data in cui aveva avuto esecuzione l'ordinanza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Le condotte integranti il reato associativo erano state poste in essere prima dell'applicazione della misura per il reato di estorsione in data 21 aprile 2009.

1.2. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato come Burgio fosse stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 giugno 2020 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso fino al 22 luglio 2011; reato unificato in continuazione con quelli di estorsione aggravata commessi fino ad aprile 2009 di cui alle sentenze della Corte palermitana del 28 ottobre 2011 e del 10 ottobre 2015 con rideterminazione della pena, per ciascuno di tali reati, in anni uno di reclusione e 220,00 euro di multa.

La tesi secondo cui, a seguito di tale rideterminazione, la pena avrebbe dovuto ritenersi espiata alla data del 20 aprile 2010 era stata disattesa dalla Corte di appello in quanto, a norma dell'art. 657, comma quarto cod. proc. pen., nella determinazione della pena da eseguire va computata solo la custodia sofferta o la pena espiata senza titolo dopo la commissione del reato; avrebbe dovuto pertanto, potersi scomputare la sola pena che va dal 22 luglio 2011 all' 11 marzo 2014 (periodo nel quale il ricorrente si trovava in custodia cautelare per altro titolo); periodo, peraltro, detratto dalla pena da eseguire.

In tal senso depone, secondo la Corte territoriale, anche il fatto che la contestazione per il reato associativo si era protratta oltre il termine del 21 aprile 2009, ossia fino al 22 luglio 2011, non potendosi applicare ai reati permanenti l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo se la permanenza cessa dopo l'espiazione della pena senza titolo.

1.3. Avverso l'ordinanza, Burgio aveva proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione.

Con il primo aveva dedotto violazione di legge in quanto la Corte non aveva preso in considerazione la circostanza che la contestazione associativa era stata formulata nei confronti del ricorrente in forma c.d.

«aperta» e che la regola per cui la permanenza si considera cessata alla pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data.Sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione verificare se la condotta di reato era proseguita, effettivamente, fino alla data di esecuzione della misura cautelare.

Qualora avesse compiuto tale verifica, la Corte si sarebbe resa conto che, essendo stato il ricorrente detenuto ininterrottamente dal 21 aprile 2009 al 18 agosto 2017, la condotta associativa non poteva ritenersi proseguita oltre la prima data.

Seguendo tale ricostruzione, la detenzione della quale era chiesto lo scomputo sarebbe stata patita dopo la commissione del reato associativo con conseguente piena applicabilità dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso la Corte di prendere in considerazione la richiesta subordinata di riconoscere l'intervenuta espiazione della pena di un anno comminata per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Palermo del 1° ottobre 2015.

Essendo stato commesso il reato estorsivo fino all'aprile 2009, la richiesta subordinata avrebbe potuto trovare accoglimento. 1.4 La Prima sezione aveva ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo con conseguente annullamento con rinvio sulla specifica censura: dal contenuto convergente dell'ordinanza impugnata e del ricorso emergeva che, con l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, era stata formulata, oltre alla richiesta principale di cui al motivo precedente, anche quella, subordinata, di considerare già espiata la pena di un anno di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 2015, così come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione.

Su tale domanda, tuttavia, la Corte d'appello, aveva totalmente omesso di provvedere trascurando di compiere una qualsiasi valutazione in merito.

Nel caso di specie, la richiesta riguardava un reato commesso fino al 21 aprile 2009, ossia fino ad epoca, certamente, precedente la condizione di detenzione senza titolo per la quale poteva trovare astratta applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Rilevava, sul punto, come osservato anche dal Procuratore Generale, il principio affermato dalla sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 6072 del 2017, dep. 2018, in motivazione) che «il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computati solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono».

La Corte di appello aveva omesso di effettuare l'operazione di scissione di cui alla giurisprudenza ora citata.

2. A seguito della sentenza della Prima sezione di questa Corte di cassazione dell'Il novembre 2021, la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, emetteva una nuova ordinanza in sede di rinvio in data 15 marzo 2022 con la quale rigettava egualmente l'istanza.

La Corte territoriale ha in primo luogo richiamato la doglianza del ricorrente secondo la quale la pena di un anno di reclusione riconosciuta in continuazione in relazione alla estorsione commessa fino all'aprile 2009 e di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 ottobre 2015 ( irrevocabile il 4 febbraio 2016)non A) doveva considerarsi espiata nel periodo dal 18 aprile 2016 al 17 aprile 2017, ovvero nel corso della esecuzione della misura cautelare per il reato associativo in quanto il reato estorsivo per il quale la pena è stata irrogata era stato commesso sino all'aprile 2009 e quindi in un periodo antecedente a quello della detenzione sine titulo che andava dal 20 aprile 2010 a 22 luglio 2011 e dunque andava scomputata ex art.657 quarto comma cod. proc. pen.

Quindi ha ritenuto la doglianza infondata dal momento che:" [..]dalla posizione giuridica in atti risulta che per la pena di 1 anno di reclusione veniva emesso un distinto ordine di esecuzione (n.426/2016) con conseguente espiazione dal 18 aprile 2016 al 17 aprile 2017[..]".

La circostanza che l'istante ancorasse la richiesta di scomputo al dato formale della commissione del reato estorsivo anteriormente al periodo di carcerazione sofferta sine titulo trovava ostacolo nella dizione letterale secondo la quale il computo riguardava la custodia cautelare subita "[..]dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire[..]" e, quindi, dopo la commissione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Il reato continuato doveva considerarsi una fictio iuris che non può aggirare i divieti di cui all'art. 657 quarto comma cod. proc. pen. 3.

Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso il ricorrente affidando all'atto sottoscritto dal difensore di fiducia la seguente censura. 3.1.Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81cod. pen. ,627 e 657 quarto comma cod. proc. pen.

La Corte territoriale non si è conformata al principio di diritto del giudizio di rinvio dal momento che il giudice del rinvio aveva chiesto di scindere le pene in continuazione e verificare se il reato estorsivo si fosse verificato prima della detenzione sine titulo.

Il giudice del rinvio ha dunque violato il disposto di cui all'art.627 terzo comma cod. proc. pen. che esplicitamente vincola il giudice del rinvio ad uniformarsi alle questioni di diritto risolte dalla Corte di cassazione.

Al riguardo il provvedimento impugnato, pur avendo richiamato pronunzie di questa Corte favorevoli al ricorrente, ha poi contraddittoriamente adottato una soluzione allo stesso sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Occorre in primo luogo evidenziare che la sentenza di annullamento con rinvio della Prima sezione di questa Corte aveva chiarito che nella ipotesi esaminata "[..]poteva trovare astratta applicazione l'art.657 quarto comma cod. proc. pen[..]" e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi la quantità di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta ( richiamando al riguardo il contenuto della sentenza Sez.1,n.6072 del 24 /05/2017,(2018), ric. [OSCURATO:PERSONA]). 2.La Corte di Appello in sede di giudizio di rinvio ha rigettato l'istanza, evidenziando come nel caso di specie la pena da eseguire fosse quella relativa alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen, reato pacificamente non commesso in data anteriore al periodo di detenzione sine titulo.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato come per detta pena di anni uno di reclusione fosse stato emesso un distinto ordine di esecuzione in data 29/03/2016 (n. 426/2016 SIEP) e che la pena fosse già stata interamente espiata dal 18/04/2016 al 17/04/2017.

2.1. Appare, dunque, evidente che la Corte territoriale nel verificare "l'astratta applicabilità" dell'art.657 comma quarto cod. proc. pen. e dunque, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Prima sezione di questa Corte in sede di annullamento, ha accertato "l'inapplicabilità in concreto" della disposizione invocata dal momento che quella pena determinata in anni uno di reclusione per il reato estorsivo, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con il più grave reato associativo, era già stata espiata in ragione di uno specifico ordine di esecuzione e, dunque, computata per il periodo ricompreso tra il 18 aprile 2016 e il 17 aprile 2017.

La decisione non appare, dunque, adottata in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio.

2.2. Considerazioni analoghe possono muoversi in relazione alla seconda parte della censura mossa quanto alla mancata applicazione dei criteri indicati dalla Prima sezione e contenuti nella sentenza di questa Corte più volte richiamata in tema di rapporti tra continuazione riconosciuta in executivis e disposizione di cui all'art.657 comma quarto cod. proc. pen.

Sul punto questa Corte ha stabilito che: "Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione (in motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato (Sez. 1, n. 18308 del 23/2/2018, Rv.273133; n. 36859 del 08/06/2021, Rv. 282033).

La Corte territoriale ha individuato il segmento di pena pari ad un anno relativo alla condotta estorsiva per la quale è intervenuta condanna, segmento che ha dunque scisso rispetto alla fictio operata con il riconoscimento del vincolo della continuazione, ma ha al contempo evidenziato che l'avvenuta emissione di altro ordine di esecuzione con il quale veniva eseguita e compiutamente espiata, la pena relativa al reato di estorsione indicato, ha comportato che la residua pena da eseguire era quella di cui all'art.416 bis cod. pen., relativa a tale reato anche se unificato dal vincolo della continuazione con gli altri reati.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell' 11 novembre 2021 la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del 9 marzo 2021 con la quale la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della fungibilità della pena espiata dal condannato dal 20 aprile 2010 al 22 luglio 2011 e quella, subordinata, di considerare già espiata la pena per la quale il predetto aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2015. 1.1. Il titolo esecutivo sul quale si era pronunciata la Corte territoriale era costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data 9 giugno 2020 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto della decisione e quelli di cui alle sentenze della Corte d'appello di Palermo del 28 ottobre 2011 e del 10 ottobre 2015.Per tali reati il condannato era stato detenuto dal 21 aprile 2009 al 18 agosto 2017. Tuttavia, nel provvedimento di esecuzione il Procuratore Generale aveva omesso di considerare che la pena di cui alla sentenza del 28 ottobre 2011 era stata ridotta, in sede di riconoscimento della continuazione, ad anni uno di reclusione e che quindi doveva essere detratta dalla pena da eseguire il cd. presofferto dal 20 aprile 2010 (data in cui avrebbe terminato di espiare la pena di un anno di reclusione, come ridotta) al 22 luglio 2011 (data in cui aveva avuto esecuzione l'ordinanza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.). Le condotte integranti il reato associativo erano state poste in essere prima dell'applicazione della misura per il reato di estorsione in data 21 aprile 2009. 1.2. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato come Burgio fosse stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 giugno 2020 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso fino al 22 luglio 2011; reato unificato in continuazione con quelli di estorsione aggravata commessi fino ad aprile 2009 di cui alle sentenze della Corte palermitana del 28 ottobre 2011 e del 10 ottobre 2015 con rideterminazione della pena, per ciascuno di tali reati, in anni uno di reclusione e 220,00 euro di multa. La tesi secondo cui, a seguito di tale rideterminazione, la pena avrebbe dovuto ritenersi espiata alla data del 20 aprile 2010 era stata disattesa dalla Corte di appello in quanto, a norma dell'art. 657, comma quarto cod. proc. pen., nella determinazione della pena da eseguire va computata solo la custodia sofferta o la pena espiata senza titolo dopo la commissione del reato; avrebbe dovuto pertanto, potersi scomputare la sola pena che va dal 22 luglio 2011 all' 11 marzo 2014 (periodo nel quale il ricorrente si trovava in custodia cautelare per altro titolo); periodo, peraltro, detratto dalla pena da eseguire. In tal senso depone, secondo la Corte territoriale, anche il fatto che la contestazione per il reato associativo si era protratta oltre il termine del 21 aprile 2009, ossia fino al 22 luglio 2011, non potendosi applicare ai reati permanenti l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo se la permanenza cessa dopo l'espiazione della pena senza titolo. 1.3. Avverso l'ordinanza, Burgio aveva proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. Con il primo aveva dedotto violazione di legge in quanto la Corte non aveva preso in considerazione la circostanza che la contestazione associativa era stata formulata nei confronti del ricorrente in forma c.d. «aperta» e che la regola per cui la permanenza si considera cessata alla pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data.Sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione verificare se la condotta di reato era proseguita, effettivamente, fino alla data di esecuzione della misura cautelare. Qualora avesse compiuto tale verifica, la Corte si sarebbe resa conto che, essendo stato il ricorrente detenuto ininterrottamente dal 21 aprile 2009 al 18 agosto 2017, la condotta associativa non poteva ritenersi proseguita oltre la prima data. Seguendo tale ricostruzione, la detenzione della quale era chiesto lo scomputo sarebbe stata patita dopo la commissione del reato associativo con conseguente piena applicabilità dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso la Corte di prendere in considerazione la richiesta subordinata di riconoscere l'intervenuta espiazione della pena di un anno comminata per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Palermo del 1° ottobre 2015. Essendo stato commesso il reato estorsivo fino all'aprile 2009, la richiesta subordinata avrebbe potuto trovare accoglimento. 1.4 La Prima sezione aveva ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo con conseguente annullamento con rinvio sulla specifica censura: dal contenuto convergente dell'ordinanza impugnata e del ricorso emergeva che, con l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, era stata formulata, oltre alla richiesta principale di cui al motivo precedente, anche quella, subordinata, di considerare già espiata la pena di un anno di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 2015, così come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione. Su tale domanda, tuttavia, la Corte d'appello, aveva totalmente omesso di provvedere trascurando di compiere una qualsiasi valutazione in merito. Nel caso di specie, la richiesta riguardava un reato commesso fino al 21 aprile 2009, ossia fino ad epoca, certamente, precedente la condizione di detenzione senza titolo per la quale poteva trovare astratta applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Rilevava, sul punto, come osservato anche dal Procuratore Generale, il principio affermato dalla sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 6072 del 2017, dep. 2018, in motivazione) che «il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computati solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono». La Corte di appello aveva omesso di effettuare l'operazione di scissione di cui alla giurisprudenza ora citata. 2. A seguito della sentenza della Prima sezione di questa Corte di cassazione dell'Il novembre 2021, la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, emetteva una nuova ordinanza in sede di rinvio in data 15 marzo 2022 con la quale rigettava egualmente l'istanza. La Corte territoriale ha in primo luogo richiamato la doglianza del ricorrente secondo la quale la pena di un anno di reclusione riconosciuta in continuazione in relazione alla estorsione commessa fino all'aprile 2009 e di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 1 ottobre 2015 ( irrevocabile il 4 febbraio 2016)non A) doveva considerarsi espiata nel periodo dal 18 aprile 2016 al 17 aprile 2017, ovvero nel corso della esecuzione della misura cautelare per il reato associativo in quanto il reato estorsivo per il quale la pena è stata irrogata era stato commesso sino all'aprile 2009 e quindi in un periodo antecedente a quello della detenzione sine titulo che andava dal 20 aprile 2010 a 22 luglio 2011 e dunque andava scomputata ex art.657 quarto comma cod. proc. pen. Quindi ha ritenuto la doglianza infondata dal momento che:" [..]dalla posizione giuridica in atti risulta che per la pena di 1 anno di reclusione veniva emesso un distinto ordine di esecuzione (n.426/2016) con conseguente espiazione dal 18 aprile 2016 al 17 aprile 2017[..]". La circostanza che l'istante ancorasse la richiesta di scomputo al dato formale della commissione del reato estorsivo anteriormente al periodo di carcerazione sofferta sine titulo trovava ostacolo nella dizione letterale secondo la quale il computo riguardava la custodia cautelare subita "[..]dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire[..]" e, quindi, dopo la commissione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il reato continuato doveva considerarsi una fictio iuris che non può aggirare i divieti di cui all'art. 657 quarto comma cod. proc. pen. 3. Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso il ricorrente affidando all'atto sottoscritto dal difensore di fiducia la seguente censura. 3.1.Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81cod. pen. ,627 e 657 quarto comma cod. proc. pen. La Corte territoriale non si è conformata al principio di diritto del giudizio di rinvio dal momento che il giudice del rinvio aveva chiesto di scindere le pene in continuazione e verificare se il reato estorsivo si fosse verificato prima della detenzione sine titulo. Il giudice del rinvio ha dunque violato il disposto di cui all'art.627 terzo comma cod. proc. pen. che esplicitamente vincola il giudice del rinvio ad uniformarsi alle questioni di diritto risolte dalla Corte di cassazione. Al riguardo il provvedimento impugnato, pur avendo richiamato pronunzie di questa Corte favorevoli al ricorrente, ha poi contraddittoriamente adottato una soluzione allo stesso sfavorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Occorre in primo luogo evidenziare che la sentenza di annullamento con rinvio della Prima sezione di questa Corte aveva chiarito che nella ipotesi esaminata "[..]poteva trovare astratta applicazione l'art.657 quarto comma cod. proc. pen[..]" e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi la quantità di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta ( richiamando al riguardo il contenuto della sentenza Sez.1,n.6072 del 24 /05/2017,(2018), ric. [OSCURATO:PERSONA]). 2.La Corte di Appello in sede di giudizio di rinvio ha rigettato l'istanza, evidenziando come nel caso di specie la pena da eseguire fosse quella relativa alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen, reato pacificamente non commesso in data anteriore al periodo di detenzione sine titulo. La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato come per detta pena di anni uno di reclusione fosse stato emesso un distinto ordine di esecuzione in data 29/03/2016 (n. 426/2016 SIEP) e che la pena fosse già stata interamente espiata dal 18/04/2016 al 17/04/2017. 2.1. Appare, dunque, evidente che la Corte territoriale nel verificare "l'astratta applicabilità" dell'art.657 comma quarto cod. proc. pen. e dunque, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Prima sezione di questa Corte in sede di annullamento, ha accertato "l'inapplicabilità in concreto" della disposizione invocata dal momento che quella pena determinata in anni uno di reclusione per il reato estorsivo, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con il più grave reato associativo, era già stata espiata in ragione di uno specifico ordine di esecuzione e, dunque, computata per il periodo ricompreso tra il 18 aprile 2016 e il 17 aprile 2017. La decisione non appare, dunque, adottata in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio. 2.2. Considerazioni analoghe possono muoversi in relazione alla seconda parte della censura mossa quanto alla mancata applicazione dei criteri indicati dalla Prima sezione e contenuti nella sentenza di questa Corte più volte richiamata in tema di rapporti tra continuazione riconosciuta in executivis e disposizione di cui all'art.657 comma quarto cod. proc. pen. Sul punto questa Corte ha stabilito che: "Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione (in motivazione la Corte ha specificato che, quanto al calcolo della pena complessiva da espiare, occorre sottrarre il presofferto per i reati-satellite uniti in continuazione al reato più grave successivo nei limiti del minor periodo corrispondente all'aumento di pena rispetto ad essi applicato (Sez. 1, n. 18308 del 23/2/2018, Rv.273133; n. 36859 del 08/06/2021, Rv. 282033). La Corte territoriale ha individuato il segmento di pena pari ad un anno relativo alla condotta estorsiva per la quale è intervenuta condanna, segmento che ha dunque scisso rispetto alla fictio operata con il riconoscimento del vincolo della continuazione, ma ha al contempo evidenziato che l'avvenuta emissione di altro ordine di esecuzione con il quale veniva eseguita e compiutamente espiata, la pena relativa al reato di estorsione indicato, ha comportato che la residua pena da eseguire era quella di cui all'art.416 bis cod. pen., relativa a tale reato anche se unificato dal vincolo della continuazione con gli altri reati. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri
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