CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39870/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di furto in abitazione di una bicicletta e ricettazione di un'altra bicicletta. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione: 1) alla valutazione delle prove, con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputato, operato da agenti di Polizia giudiziaria; 2) alla sussistenza dell'elemento psicologico del furto e della ricettazione; 3) alla sussistenza del reato presupposto della ricettazione; 4) alla qualificazione giuridica di quest'ultimo reato. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente sono generiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni della pronuncia impugnata. Nel caso di specie, i Giudici del merito, tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, hanno dato risposta ai rilievi censori sollevati dall'appellante e sono giunti ad affermare la sussistenza sia del furto di una bicicletta, avvenuto in una pertinenza dell'abitazione della persona offesa, sia della ricettazione di un'altra bicicletta, rubata qualche mese prima e di cui l'imputato non ha spiegato la lecita provenienza (cfr. fogli 3, 4 e 5 della sentenza d'appello). A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pac