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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 14638/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33520/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PALERMO, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 1946/2019, depositata il 27/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE Con la suindicata sentenza, la CTR della [OSCURATO:SOCIETA], riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, accoglievail ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso diversi estratti di ruolo cui avevano fatto seguito cartelle di pagamento e dichiarava non dovute le somme risultanti da talune di esse , in quantonon ritualmente notificatealla contribuente, onera ndo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a provvedere allo sgravio limitatamente ai carichi tributari dalle stesse recati.

Osservava il giudice di appello, in ordine alla possibile impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria degli estratti di ruolo , che si tratta di atti rientranti nell’art. 19, comma 1, d), d.lgs. n. 546 del 1992 e che , alla luce dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, le notificazioni eseguite dal messo notificatore nelle mani di personaqualificatosi portiere addetto alla ricezione atti , così come quella eseguita presso l’abitazione della contribuente a mani di persona qualificatasi marito convivente so no da ritenersi invalide , mancando prova dell’invio delle previste raccomandate informative.

Avverso la sentenza di appelloRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, formulando unmotivo.

Resiste la contribuentecon controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato la sentenza della CTR, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, commi 2, 3 e 4, cod.proc.civ., per avere il giudice di appello accolto parzialmente il gravame con riferimento a numerose cartelle di pagamento( meglio indicate in ricorso ) per ché notificate a mani del portiere addetto alla ricezione degli atti o a familiare convivente , senza l’invio – non richiesto dalla l egge - delle relative raccomandate informative al destinatario.

Va osservato , p r ioritaria mente, che la decisione della CTR della [OSCURATO:SOCIETA] si basa sulla qualificazione del l’impugnazione proposta dalla Giacinti , con il ricorso introduttivo del giudizio, come essenzialmente rivolta contro gli estratti di ruolo(e tali sono quelli impugnati dall’appellante) , in quanto atti che come tali sono indubbiamente impugnabili, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. 546/92 .

La decisione,quindi, si pone in palese contrasto con il principio di dirittosecondo cui: In tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. Sez.

Un., n. 26283/2022).

Come hannoprecisato le Sezioni Unite di questa Corte, l 'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., Sez.

Un., n. 21691/2016, punto 16).

La controricorrente, invece, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio o,in subordine, il rinvio dello stesso al fine di aderire alla definizione agevolata (l. n. 139 del 2022).

Deve, pertanto , essere rilevato il difetto d’interesse all ’ i mpugnazione degli estratti di ruolo, alla luce di quanto previsto dal legislatore con l’art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12del d.P.R. n. 602 del 1973.

Va, conseguentemente , cassata l a sentenza impugnata e dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, con compensazione delle spese processuali,in ragione della disciplina sopravvenuta.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33520/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PALERMO, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1946/2019, depositata il 27/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE Con la suindicata sentenza, la CTR della [OSCURATO:SOCIETA], riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, accoglievail ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso diversi estratti di ruolo cui avevano fatto seguito cartelle di pagamento e dichiarava non dovute le somme risultanti da talune di esse , in quantonon ritualmente notificatealla contribuente, onera ndo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a provvedere allo sgravio limitatamente ai carichi tributari dalle stesse recati. Osservava il giudice di appello, in ordine alla possibile impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria degli estratti di ruolo , che si tratta di atti rientranti nell’art. 19, comma 1, d), d.lgs. n. 546 del 1992 e che , alla luce dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, le notificazioni eseguite dal messo notificatore nelle mani di personaqualificatosi portiere addetto alla ricezione atti , così come quella eseguita presso l’abitazione della contribuente a mani di persona qualificatasi marito convivente so no da ritenersi invalide , mancando prova dell’invio delle previste raccomandate informative. Avverso la sentenza di appelloRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, formulando unmotivo. Resiste la contribuentecon controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato la sentenza della CTR, in relazione all'art. all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, commi 2, 3 e 4, cod.proc.civ., per avere il giudice di appello accolto parzialmente il gravame con riferimento a numerose cartelle di pagamento( meglio indicate in ricorso ) per ché notificate a mani del portiere addetto alla ricezione degli atti o a familiare convivente , senza l’invio – non richiesto dalla l egge - delle relative raccomandate informative al destinatario. Va osservato , p r ioritaria mente, che la decisione della CTR della [OSCURATO:SOCIETA] si basa sulla qualificazione del l’impugnazione proposta dalla Giacinti , con il ricorso introduttivo del giudizio, come essenzialmente rivolta contro gli estratti di ruolo(e tali sono quelli impugnati dall’appellante) , in quanto atti che come tali sono indubbiamente impugnabili, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. 546/92 . La decisione,quindi, si pone in palese contrasto con il principio di dirittosecondo cui: In tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione,dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. Un., n. 26283/2022). Come hannoprecisato le Sezioni Unite di questa Corte, l 'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., Sez. Un., n. 21691/2016, punto 16). La controricorrente, invece, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio o,in subordine, il rinvio dello stesso al fine di aderire alla definizione agevolata (l. n. 139 del 2022). Deve, pertanto , essere rilevato il difetto d’interesse all ’ i mpugnazione degli estratti di ruolo, alla luce di quanto previsto dal legislatore con l’art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12del d.P.R. n. 602 del 1973. Va, conseguentemente , cassata l a sentenza impugnata e dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, con compensazione delle spese processuali,in ragione della disciplina sopravvenuta. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma
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