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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22867/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30259-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la - CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 365/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non - partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30259 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che:

1. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per Ici del 2011 per "omessa denuncia connessa a parziale versamento" dell'imposta, in relazione ai terreni -secondo il Comune edificabili- distinti in catasto nel foglio 75, da vari mappali e nel foglio 76, da vari mappali;

2. l'avviso veniva impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Milano e veniva da quest'ultima annullato per difetto del presupposto impositivo;

3. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha rigettato l'appello del Comune.

3.1. La CTR ha affermato che per alcuni terreni -diversi da quelli definiti nella sentenza impugnata come aree "ulteriori ... classificate AP Standard"- non ricorreva il presupposto applicativo dell'imposta in quanto detti terreni erano stati sottratti al possesso del contribuente fino dal 1988 allorché erano stati occupati d'urgenza da parte dell'ANAS e risultavano essere, all'epoca di riferimento (2011), trasformati in modo irreversibile; ha poi affermato che per le già citate "ulteriori aree" non ricorreva il presupposto applicativo dell'imposta trattandosi di terreni che, sebbene edificabili secondo il PRG, tali non erano "all'esito della valutazione complessiva ed integrata di quest'ultimo con gli altri strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale introdotti da norme sovraordinate", attesa la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta già evidenziati dai giudici di primo grado (vincoli di inedificabilità dovuti alla presenza di un depuratore, alla "zona di protezione delle pertinenze fluviali"; "divieti di trasformazione dello stato dei luoghi applicaro dal piano stralcio per l'asseto idrogeologico"; vincoli previsti "dalle stesse NTA del PRG di [OSCURATO:PERSONA] art.25 con riferimento alla viabilità");

4. avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA];

5. il contribuente è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso principale è basato su tre motivi.

Con il primo viene censurata, come contraria agli art.1 e 2 del d.lgs. 504/92, l'affermazione della CTR relativa alla insussistenza delle ragioni sostanziali della pretesa impositiva riguardante i terreni oggetto di occupazione d'urgenza per la ›realizzazione di una strada extraurbana.

Sostiene il Comune che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, l'occupazione dei terreni e la relativa trasformazione determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica non abbiano fatto venir meno il possesso dell'odierno controricorrente né quindi l'obbligo del pagamento dell'imposta.

Con il secondo motivo viene censurata, come contraria agli art.1 e 2 del d.lgs. 504/92, l'affermazione della CTR relativa alla insussistenza delle ragioni sostanziali della pretesa impositiva quanto agli altri terreni per i quali la CTR aveva escluso il presupposto dell'imposta.

Sostiene il Comune che detti terreni, seppur con limiti, erano tuttavia edificabili, secondo il PRG.

Con il terzo motivo viene lamentato che la CTR abbia omesso di pronunciarsi "con riferimento all'obbligo di dichiarazione ICI".

Ricorda il Comune di aver criticato la sentenza di primo grado nella parte vi era stato dalla CTP affermata l'insussistenza di "alcun obbligo giuridico [a carico del contribuente] di presentazione della denuncia ICI per l'anno 2011";

2. il primo motivo del ricorso principale è fondato.

L'affermazione della CTR secondo cui la trasformazione irreversibile di un terreno occupato dall'amministrazione in via di urgenza, per effetto della realizzazione di una opera pubblica determinata la perdita del possesso del terreno stesso da parte del proprietario e fa venir meno l'obbligo a carico di quest'ultimo di pagamento dell'imposta, è errata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 504/92, "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"; ai sensi del successivo art. 3, comma 1, "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività".

Va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 19572 del 04/08/2017)", cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.

3. il primo motivo del ricorso principale deve essere quindi accolto;

4. il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

La CTR ha dato conto di vincoli di carattere ambiantale, paesaggistico, idrogeologico, specificamente qualificati come rinvenienti da strumenti pianificatori sovraordinati rispetto al PRG comunale, determinativi della assoluta inedificabilità dei terreni in questione e ne ha dedotto che questi ultimi erano esenti da ICI.

La CTR, così, si è espressa in adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5992; Cass., Sez. 5", 18 settembre 2019, n. 23206; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23671; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27121; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2019, n. 33012; CaSS., Sez. 5^, 18 giugno 2021, nn. 17494 e 17495; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30891; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37337);

5. il secondo motivo deve essere rigettato;

3. il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

Il Comune evidenzia di avere, con il primo motivo di appello, censurato la sentenza di primo grado per la parte in cui la CTP aveva escluso che il contribuente fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2010.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che detto motivo di appello non è stato esaminato.

Ne consegue che, così come denunciato dal Comune, la CTR ha violato l'art.112 c.p.c.

4. il motivo deve essere accolto;

5. in relazione ai due motivi del ricorso accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche della spese; PQM la Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30259-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la - CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 365/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non - partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30259 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per Ici del 2011 per "omessa denuncia connessa a parziale versamento" dell'imposta, in relazione ai terreni -secondo il Comune edificabili- distinti in catasto nel foglio 75, da vari mappali e nel foglio 76, da vari mappali; 2. l'avviso veniva impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Milano e veniva da quest'ultima annullato per difetto del presupposto impositivo; 3. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha rigettato l'appello del Comune. 3.1. La CTR ha affermato che per alcuni terreni -diversi da quelli definiti nella sentenza impugnata come aree "ulteriori ... classificate AP Standard"- non ricorreva il presupposto applicativo dell'imposta in quanto detti terreni erano stati sottratti al possesso del contribuente fino dal 1988 allorché erano stati occupati d'urgenza da parte dell'ANAS e risultavano essere, all'epoca di riferimento (2011), trasformati in modo irreversibile; ha poi affermato che per le già citate "ulteriori aree" non ricorreva il presupposto applicativo dell'imposta trattandosi di terreni che, sebbene edificabili secondo il PRG, tali non erano "all'esito della valutazione complessiva ed integrata di quest'ultimo con gli altri strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale introdotti da norme sovraordinate", attesa la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta già evidenziati dai giudici di primo grado (vincoli di inedificabilità dovuti alla presenza di un depuratore, alla "zona di protezione delle pertinenze fluviali"; "divieti di trasformazione dello stato dei luoghi applicaro dal piano stralcio per l'asseto idrogeologico"; vincoli previsti "dalle stesse NTA del PRG di [OSCURATO:PERSONA] art.25 con riferimento alla viabilità"); 4. avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 5. il contribuente è rimasto intimato; considerato che: 1. il ricorso principale è basato su tre motivi. Con il primo viene censurata, come contraria agli art.1 e 2 del d.lgs. 504/92, l'affermazione della CTR relativa alla insussistenza delle ragioni sostanziali della pretesa impositiva riguardante i terreni oggetto di occupazione d'urgenza per la ›realizzazione di una strada extraurbana. Sostiene il Comune che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, l'occupazione dei terreni e la relativa trasformazione determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica non abbiano fatto venir meno il possesso dell'odierno controricorrente né quindi l'obbligo del pagamento dell'imposta. Con il secondo motivo viene censurata, come contraria agli art.1 e 2 del d.lgs. 504/92, l'affermazione della CTR relativa alla insussistenza delle ragioni sostanziali della pretesa impositiva quanto agli altri terreni per i quali la CTR aveva escluso il presupposto dell'imposta. Sostiene il Comune che detti terreni, seppur con limiti, erano tuttavia edificabili, secondo il PRG. Con il terzo motivo viene lamentato che la CTR abbia omesso di pronunciarsi "con riferimento all'obbligo di dichiarazione ICI". Ricorda il Comune di aver criticato la sentenza di primo grado nella parte vi era stato dalla CTP affermata l'insussistenza di "alcun obbligo giuridico [a carico del contribuente] di presentazione della denuncia ICI per l'anno 2011"; 2. il primo motivo del ricorso principale è fondato. L'affermazione della CTR secondo cui la trasformazione irreversibile di un terreno occupato dall'amministrazione in via di urgenza, per effetto della realizzazione di una opera pubblica determinata la perdita del possesso del terreno stesso da parte del proprietario e fa venir meno l'obbligo a carico di quest'ultimo di pagamento dell'imposta, è errata. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 504/92, "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"; ai sensi del successivo art. 3, comma 1, "soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività". Va considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016) e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 19572 del 04/08/2017)", cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario. 3. il primo motivo del ricorso principale deve essere quindi accolto; 4. il secondo motivo del ricorso principale è infondato. La CTR ha dato conto di vincoli di carattere ambiantale, paesaggistico, idrogeologico, specificamente qualificati come rinvenienti da strumenti pianificatori sovraordinati rispetto al PRG comunale, determinativi della assoluta inedificabilità dei terreni in questione e ne ha dedotto che questi ultimi erano esenti da ICI. La CTR, così, si è espressa in adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5992; Cass., Sez. 5", 18 settembre 2019, n. 23206; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23671; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27121; Cass., Sez. 5", 14 dicembre 2019, n. 33012; CaSS., Sez. 5^, 18 giugno 2021, nn. 17494 e 17495; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30891; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37337); 5. il secondo motivo deve essere rigettato; 3. il terzo motivo del ricorso principale è fondato. Il Comune evidenzia di avere, con il primo motivo di appello, censurato la sentenza di primo grado per la parte in cui la CTP aveva escluso che il contribuente fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2010. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che detto motivo di appello non è stato esaminato. Ne consegue che, così come denunciato dal Comune, la CTR ha violato l'art.112 c.p.c. 4. il motivo deve essere accolto; 5. in relazione ai due motivi del ricorso accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame; 6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche della spese; PQM la Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
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