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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 09395/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 838/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2681/2021 depositata il 25/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo pronunciato il 4-6-2018 dal collegio arbitrale che, in Padova, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA],per la perdita degli emolumenticonnessi alla carica di consigliere delegato.

Tale carica era venuta meno, secondo gli arbitri,per effetto di una strumentale applicazione dell’art. 25 dello statuto sociale a proposito della decadenza dell’intero c.d.a.in caso di cessazione di uno qualunque dei componenti, per qualsiasi motivo.

Secondo la decisione arbitrale [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dalla carica sociale per ragioni non del tutto chiarite, opportunistiche e tali da doversi ritenere “non commendevoli”, tanto da far concludere per la fondatezza della pretesa risarcitoria.

La corte d’appelloha premesso che gli arbitri avevano deciso in base all’art. 34 dello statuto, previdente il lodo deliberato a maggioranza e secondo equità e non impugnabile salvo che nei casi di cui all’art. 36, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003.

Escluso che la controversia involgesse questioni non compromettibili o relative a deliberazioni assembleari,ha affermato che nessuna ipotesi di contrarietà della decisione all’ordine pubblico poteva legittimare l’impugnazione del lodo in base all’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.Serafini ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Non è fondat a l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione.

Nel controricorso si sostiene che il ricorrente avrebbe omesso di dar conto dell’avvenuta notifica della sentenzae avrebbe altresì omesso di produrre la copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica.

E però proprio la decisione di questa Co r te richiamata dall’eccipiente (Cass. Sez.

U n. 21349 - 22) - tra le altre in materia - smentisceil fondamento dell’eccezione.

Nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. (v. pure Cass. Sez.

U n. 8312-19).

Né il controricorrente ha disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della sentenza notificata.

Il termine d’impugnazione risulta del resto rispettato, essendo stato il ricorso notificato nei sessanta giorni dal deposito della sentenza della corte d’appello(v.

Cass. Sez.

U n. 10648- 17).

II. -Il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, n. 9, e 101 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello omesso di rilevare la nullità del lodo per vizio del contraddittorio , non avendo gli arbitri reso noti preventivamente i criteri equitativi ai quali intendevano ispirarsi ai fini della decisione; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e 1343 e 1418 cod. civ., dovendo ravvisarsi una violazione dei principi d’ordine pubblico ogni volta che il lodo violi le norme sostanziali in tema di responsabilità civile da atto illecito ovvero in ordine ai principi regolatori della responsabilità civile degli amministratori disocietà di capitali; (iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 816-bis cod. proc. civ., per non avere la corte d’appello ritenuto ammissibil e il motivo di gravame a proposito dell’ammissibilità delle produzioni documentali allegate alle memorie difensive del giudizio arbitrale, nonostante la mancanza di indicazioni in ordine alla perentorietà dei termini istruttori; (iv) violazione o falsa applicazione dell’art. 829, n. 4, cod. proc. civ.nella parte concernente la questione del superamento dei limiti del compromesso da parte del collegio arbitrale.

III. -Il ricorso è in fondato .

La clausola di cui si discute è trascritta nella sentenza impugnata e da essa si apprende che il lodo in questione –lodo di equità - era stato indicato esplicitamente come non impugnabile “salvo nei casi previsti dall’art. 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.

Tale norma, oggi abrogata dopo il trasferimento delle norme dell’arbitrato societario nel codice di rito, veniva quindi in rilievo quale criterio di integrazione della clausola.

L’art. 36, nei casi ai quali ancora è applicabile, stabilisce che “anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validitàdi delibere assembleari”.

IV. - Ora l ’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. è stato abrogatodal d.lgs. n. 40 del 2006.

Nella versione pro temporevigente, allorché fu scritto l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003,stabiliva che l’impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto “salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

Ciò comporta che, tenendo da conto il dato normativo conseguente al d.lgs. n. 5 del 2003 al quale ha rinviato la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., sempre che si fosse trattato, però,di controversia su deliberati assembleari, ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere questioni non compromettibili.

V. - Occorre farsi carico, tuttavia , del nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini generali chiarito che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in vigore della novella.

Ma ha aggiunto che , per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato(Cass. Sez.

U n. 9285-16).

Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicandosecondo il vecchio testo dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", perché così espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ancora Cass. Sez.

U n. 9285-16).Mentre in base alla medesima regola, in caso di clausola compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del 2006,il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l’art. 36 e la norma del codice di rito al momento vigentequanto all’errore di diritto sul merito della controversia, tale essendo non l’art. 829, secondo comma, vecchio testo, cod. proc. civ., ma il nuovo art. 829, terzo comma.

In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell’art. 36 citato, è proprio quella compendiata nel la regola offerta da lla nuova previsione codicistica; regola che non consente l’impugnazione per violazione di regole di dirittose non ove le parti l’abbiano espressamente disposta salva l’ammissione in ogni caso dell’impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all’ordine pubblico.

VI. -Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina dell’arbitrato conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento nel codice di procedura di tutte le norme sull’arbitrato societario (art. 838 - bis e seg.), il rife rimento è stato fatto appunto al terzo e non al secondo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., onde consentire l’impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi - identici a quelli anteri o rmente considerati - di cui all’art. 838-quater.

E d’altronde questa sezione ha già sottolineato come il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 cod. proc. civ. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui , dopo la riforma dell’arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo terzo comma di quest'ultima disposizione ( v.

Cass. Sez. 1 n. 13842 - 19 , nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23).

VII. - Ora n el caso in esame non emerge dagli atti a quando risalisse l’inserimento della clausola compromissoria nello statuto , se cioèprima o dopo la novella del 2006.

Ma questo profilo non incide granché , in quanto ove anche , in rapporto all’epoca della stipulazione,l’ ammissibilità della impugnazione del lodo fosse giudicata previo riferimento alle cause di impugnabilità indicate nelnuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. , la condizione di base sarebbe pur sempre la stessa: quella del lodo che , ancorché di equità o dichiarato non impugnabile, avesse imposto ag li arbitri di decidere su questioni non compromettibili , ovvero quando l’oggetto del giudizio fosse stato costituito dalla validità di deliberati assembleari.

Detto altrimenti, il giudizio, in base alla clausola statutaria, doveva essere commisurato al testo dell’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 onde stabilire se fosse impugnabile o meno la decisione arbitrale; ma quella norma, pur esplicitamente richiamata, non consente l’impugnazione per errore in iudicando, quale che sia il testo di riferimento di tale errore (se l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente al momento del d.lgs. n. 5 del 2003 ovvero l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006), se non nei casi di arbitrato su deliberazioni societarie (o su deliberati del c.d.a.: v.

Cass. Sez. 1 n. 16780-22), o in quelli in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

VIII. -La corte d’appello ha affermato che gli arbitri non avevano conosciuto di questioni non compromettibili, né avevano deciso in ordine alla validità di deliberati assembleari, e tale affermazione non è direttamentecensurata.

Essa, p er le ragioni dette , sostiene dunque di per sé la decisione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo, a prescindere dalle considerazioni sull’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e su ll’esclusione delle prospettate violazione dal novero dell a contrarietà del lodo all’ordine pubblico.

In questa ottica divengono irrilevanti (e comunque sono infondati) tutti i motivi di ricorso.

Che infatti nella concreta fattispecie la contrarietà all’ordine pubblico sia richiamata senza alcun costrutto è cosa evidente.

Ai fini dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. è necessario che il lodo,vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrari o all’ordine pubblico.

E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l’ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali.

Per questa ragionei principi d’ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1 n. 16533- 20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune).

Ben altra è invece l ’ipotetica violazione d elle eventuali norme imperativein cui sia incorso il collegio arbitrale.

La violazione di norme –anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale ( cfr. per una specifica applicazione Cass. Sez. 1 n. 27615-22 quanto alla violazione del divieto del patto commissorio), e quindi non incide sul regime d’impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

IX. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.400,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 838/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2681/2021 depositata il 25/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo pronunciato il 4-6-2018 dal collegio arbitrale che, in Padova, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA],per la perdita degli emolumenticonnessi alla carica di consigliere delegato. Tale carica era venuta meno, secondo gli arbitri,per effetto di una strumentale applicazione dell’art. 25 dello statuto sociale a proposito della decadenza dell’intero c.d.a.in caso di cessazione di uno qualunque dei componenti, per qualsiasi motivo. Secondo la decisione arbitrale [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dalla carica sociale per ragioni non del tutto chiarite, opportunistiche e tali da doversi ritenere “non commendevoli”, tanto da far concludere per la fondatezza della pretesa risarcitoria. La corte d’appelloha premesso che gli arbitri avevano deciso in base all’art. 34 dello statuto, previdente il lodo deliberato a maggioranza e secondo equità e non impugnabile salvo che nei casi di cui all’art. 36, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003. Escluso che la controversia involgesse questioni non compromettibili o relative a deliberazioni assembleari,ha affermato che nessuna ipotesi di contrarietà della decisione all’ordine pubblico poteva legittimare l’impugnazione del lodo in base all’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.Serafini ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Non è fondat a l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione. Nel controricorso si sostiene che il ricorrente avrebbe omesso di dar conto dell’avvenuta notifica della sentenzae avrebbe altresì omesso di produrre la copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica. E però proprio la decisione di questa Co r te richiamata dall’eccipiente (Cass. Sez. U n. 21349 - 22) - tra le altre in materia - smentisceil fondamento dell’eccezione. Nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. (v. pure Cass. Sez. U n. 8312-19). Né il controricorrente ha disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della sentenza notificata. Il termine d’impugnazione risulta del resto rispettato, essendo stato il ricorso notificato nei sessanta giorni dal deposito della sentenza della corte d’appello(v. Cass. Sez. U n. 10648- 17). II. -Il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, n. 9, e 101 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello omesso di rilevare la nullità del lodo per vizio del contraddittorio , non avendo gli arbitri reso noti preventivamente i criteri equitativi ai quali intendevano ispirarsi ai fini della decisione; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e 1343 e 1418 cod. civ., dovendo ravvisarsi una violazione dei principi d’ordine pubblico ogni volta che il lodo violi le norme sostanziali in tema di responsabilità civile da atto illecito ovvero in ordine ai principi regolatori della responsabilità civile degli amministratori disocietà di capitali; (iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 816-bis cod. proc. civ., per non avere la corte d’appello ritenuto ammissibil e il motivo di gravame a proposito dell’ammissibilità delle produzioni documentali allegate alle memorie difensive del giudizio arbitrale, nonostante la mancanza di indicazioni in ordine alla perentorietà dei termini istruttori; (iv) violazione o falsa applicazione dell’art. 829, n. 4, cod. proc. civ.nella parte concernente la questione del superamento dei limiti del compromesso da parte del collegio arbitrale. III. -Il ricorso è in fondato . La clausola di cui si discute è trascritta nella sentenza impugnata e da essa si apprende che il lodo in questione –lodo di equità - era stato indicato esplicitamente come non impugnabile “salvo nei casi previsti dall’art. 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”. Tale norma, oggi abrogata dopo il trasferimento delle norme dell’arbitrato societario nel codice di rito, veniva quindi in rilievo quale criterio di integrazione della clausola. L’art. 36, nei casi ai quali ancora è applicabile, stabilisce che “anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validitàdi delibere assembleari”. IV. - Ora l ’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. è stato abrogatodal d.lgs. n. 40 del 2006. Nella versione pro temporevigente, allorché fu scritto l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003,stabiliva che l’impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto “salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Ciò comporta che, tenendo da conto il dato normativo conseguente al d.lgs. n. 5 del 2003 al quale ha rinviato la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., sempre che si fosse trattato, però,di controversia su deliberati assembleari, ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere questioni non compromettibili. V. - Occorre farsi carico, tuttavia , del nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini generali chiarito che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in vigore della novella. Ma ha aggiunto che , per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato(Cass. Sez. U n. 9285-16). Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicandosecondo il vecchio testo dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", perché così espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ancora Cass. Sez. U n. 9285-16).Mentre in base alla medesima regola, in caso di clausola compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del 2006,il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l’art. 36 e la norma del codice di rito al momento vigentequanto all’errore di diritto sul merito della controversia, tale essendo non l’art. 829, secondo comma, vecchio testo, cod. proc. civ., ma il nuovo art. 829, terzo comma. In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell’art. 36 citato, è proprio quella compendiata nel la regola offerta da lla nuova previsione codicistica; regola che non consente l’impugnazione per violazione di regole di dirittose non ove le parti l’abbiano espressamente disposta salva l’ammissione in ogni caso dell’impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all’ordine pubblico. VI. -Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina dell’arbitrato conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento nel codice di procedura di tutte le norme sull’arbitrato societario (art. 838 - bis e seg.), il rife rimento è stato fatto appunto al terzo e non al secondo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., onde consentire l’impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi - identici a quelli anteri o rmente considerati - di cui all’art. 838-quater. E d’altronde questa sezione ha già sottolineato come il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 cod. proc. civ. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui , dopo la riforma dell’arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo terzo comma di quest'ultima disposizione ( v. Cass. Sez. 1 n. 13842 - 19 , nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23). VII. - Ora n el caso in esame non emerge dagli atti a quando risalisse l’inserimento della clausola compromissoria nello statuto , se cioèprima o dopo la novella del 2006. Ma questo profilo non incide granché , in quanto ove anche , in rapporto all’epoca della stipulazione,l’ ammissibilità della impugnazione del lodo fosse giudicata previo riferimento alle cause di impugnabilità indicate nelnuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. , la condizione di base sarebbe pur sempre la stessa: quella del lodo che , ancorché di equità o dichiarato non impugnabile, avesse imposto ag li arbitri di decidere su questioni non compromettibili , ovvero quando l’oggetto del giudizio fosse stato costituito dalla validità di deliberati assembleari. Detto altrimenti, il giudizio, in base alla clausola statutaria, doveva essere commisurato al testo dell’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 onde stabilire se fosse impugnabile o meno la decisione arbitrale; ma quella norma, pur esplicitamente richiamata, non consente l’impugnazione per errore in iudicando, quale che sia il testo di riferimento di tale errore (se l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente al momento del d.lgs. n. 5 del 2003 ovvero l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006), se non nei casi di arbitrato su deliberazioni societarie (o su deliberati del c.d.a.: v. Cass. Sez. 1 n. 16780-22), o in quelli in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili. VIII. -La corte d’appello ha affermato che gli arbitri non avevano conosciuto di questioni non compromettibili, né avevano deciso in ordine alla validità di deliberati assembleari, e tale affermazione non è direttamentecensurata. Essa, p er le ragioni dette , sostiene dunque di per sé la decisione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo, a prescindere dalle considerazioni sull’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e su ll’esclusione delle prospettate violazione dal novero dell a contrarietà del lodo all’ordine pubblico. In questa ottica divengono irrilevanti (e comunque sono infondati) tutti i motivi di ricorso. Che infatti nella concreta fattispecie la contrarietà all’ordine pubblico sia richiamata senza alcun costrutto è cosa evidente. Ai fini dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. è necessario che il lodo,vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrari o all’ordine pubblico. E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l’ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali. Per questa ragionei principi d’ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1 n. 16533- 20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune). Ben altra è invece l ’ipotetica violazione d elle eventuali norme imperativein cui sia incorso il collegio arbitrale. La violazione di norme –anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale ( cfr. per una specifica applicazione Cass. Sez. 1 n. 27615-22 quanto alla violazione del divieto del patto commissorio), e quindi non incide sul regime d’impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003. IX. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.400,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 09395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris