CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 09151/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/02/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2024 (motivazione contestuale), ha confermato la condanna in primo grado per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ad anni due di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dal Tribunale monocratico, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla recidiva reiterata. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi, relativi - rispettivamente - alla nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 601, 429, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. in conseguenza della nullità del decreto di citazione innanzi alla Corte d'Appello, recante l'indicazione errata della sentenza impugnata / e al vizio di motivazione in punto di elemento psicologico del reato, lamentandosi che il giudice d'appello non avrebbe considerato le specifiche doglianze oggetto dell'appello. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodeciestd.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno chiarito che la condotta dell'imputato (che alla guida di autovettura non si fermava all'alt, dandosi a precipitosa fuga con modalità tali da esporre a pericolo gli altri utenti della strada e gli operanti che si ponevano al suo inseguimento; in particolare, non si arrestava al rosso semaforico e procedeva a forte velocità, "zigzagando" tra le auto) ha integrato ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. In tal modo è stato fatto buon governo del principio - pacifico - in base al quale commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01). Inoltre, la Corte territoriale ha precisato che l'imputato, una volta costretto a fermarsi, ha strattonato gli operanti al fine di divincolarsi e sottrarsi al controllo (condotta anch'essa rilevante ex art. 337 cod. pen.). 1.1. Adeguatamente motivata è anche la sussistenza del dolo di fattispecie, il cui elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (da ultimo, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01). 2. Il primo motivo è invece fondato. E' pacifico che il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli emesso il 20 novembre 2023 per l'udienza del successivo 28 "2277 febbraio 2024 indica erroneamente la sentenza impugnata (la n. 400/23 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 gennaio 2023) anziché quella (sentenza del Tribunale di Napoli in data 23 settembre 2016) effettivamente oggetto d'impugnazione in appello. Il giudizio di secondo grado si è svolto senza l'intervento del difensore dell'imputato, essendosi proceduto in via cartolare e la sentenza impugnata dà atto che "la difesa non ha fatto pervenire conclusioni scritte". 2.1. Va quindi verificato se tale erronea indicazione integri o meno nullità assoluta del giudizio di appello e quindi della relativa sentenza. Ad avviso del PG di legittimità ciò deve escludersi in quanto «ai sensi dell'art. 601, comma 6 cpp, il decreto di citazione innanzi alla Corte d'Appello è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1, lett. F) cpp. Nel caso in esame, l'errore non ha ad oggetto né l'identificazione dell'imputato né gli elementi indicati dall'art. 429, comma 1 lett. F) cpp, sicchè non ricorre alcuna delle cause di nullità tassativamente previste dal codice di rito. Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il decreto reca il numero di Registro Generale, così identificando senza incertezze il provvedimento oggetto di appello, peraltro proposto dall'odierno ricorrente che ben sapeva quale provvedimento avesse impugnato». 2.2. Tale conclusione non può essere condivisa. Questa Corte (Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266280 - 01) ha evidenziato che «il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità di un decreto di citazione che indicava erroneamente l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento, risultando tuttavia correttamente indicati il numero del Registro Generale del giudice di appello, le generalità dell'imputato e del difensore, gli estremi della sentenza appellata, il dispositivo di condanna)». Nel caso in esame l'erronea indicazione presente nell'atto di citazione in appello concerne sia l'Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impugnata che gli estremi della medesima sentenza e il mero riferimento, corretto, al numero di registro generale della Corte di appello non risulta idoneo a evitare l'incertezza insuperabile sull'oggetto dell'udienza di gravame. Né può ritenersi che, a fronte di una situazione di obiettiva insuperabile incertezza, incomba sull'appellante l'onere di attivare accertamenti presso l'Organo giudicante volti a verificare a quale appello si riferisca il decreto di citazione erroneo. 3. Si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè proceda al giudizio di appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la celebrazione del giu