CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 15553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.35361/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difend e per procura speciale. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7485/2018, depositata il5/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della Clinic C enter s.p.a. avverso il silenzio- rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza della stessa contribuente di rimborso di parte dell’Irpef relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011, sul presupposto dell’applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973. La contribuente resistecon controricorso. Considerato che: 1.Pendono, tra le stesse parti, i ricorsi n.r.g. 27675 del 2015 e n.r.g. 7314 del 2020 e sussistel’opportunità della loro trattazione congiunta con il presente ricorso. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi n.r.g. 27675 del 2015 e n.r.g. 7314 del 2020. Così de