CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 36582/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 7964/2012 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 133 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 67 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -contro ricorrente successivo- Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 86/2012, depositata il 9.2.2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La sentenza sopra menzionata ha accolto l'appello proposto da S.I.DI.GAS [OSCURATO:PERSONA] SPA avverso sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino di accoglimento parziale del ricorso da essa proposto avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo della somma di euro 5.632.504,42 a titolo di Ires, Irap ed Iva per l'anno 2005, atto impositivo nascente da controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73. Per la cassazione di tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, la quale, con memoria successiva, ha avanzato richiesta di sospensione del giudizio, sino al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti del D.L. 119 del 2018, istanza accolta con ordinanza in data 4 luglio 2019 con quale questa sezione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa. In data 7.2.2020 la contribuente ha proposto -dinanzi a questa Corte, giudice presso il quale la controversia pende- ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119 per l'annullamento del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia dalla Agenzia delle Entrate notificato alla parte ricorrente il 13.12.2019. - Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che - Va esaminato, in ordine logico, con priorità, l'unico motivo -recante "Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n.119/2018, in relazione i all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."- addotto a sostegno del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di condono. - Ad avviso della società, l'Agenzia delle entrate è incorsa in una erronea interpretazione dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119/2018 nella parte in cui la disposizione ivi contenuta dispone che sono suscettibili di definizione agevolata le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (...) aventi ad oggetto impositivi"; secondo l'Ufficio il giudizio pendente dinanzi a questa Corte non sarebbe suscettibile di definizione agevolata in quanto esso trae origine da una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72, che costituirebbe atto di mera riscossione e non atto impositivo ai sensi del menzionato art. 6 d.l. n. 119/2018. - Il motivo è fondato alla stregua della sentenza n. 18298 del 25.6.2021 con la quale le Sezioni Unite di questa Corte -componendo un contrasto in materia formatosi nella giurisprudenza di questa sezione e attribuendo alla fattispecie i caratteri della questione di massima di particolare importanza- ha affermato che "in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, con la quale l'amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente dà origine ad una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 119 del 2018 convertito dalla legge n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente essendo come tale impugnabile ex art. 19 d. Igs. n. 346 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva." - Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018i 14.. 4. 1.4". n.;4.,X: ,„ 414vma. v r p P i -` - A ciò consegue l'assorbimento di motivi addotti a sostegno del ricorso della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Campania, sez. staccata di Salerno, che, giudicando nel merito della pretesa impositiva, aveva accolto l'appello della contribuente proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva solo in parte accolto il ricorso originario. Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P. Q. M. Accoglie il ricorso della S.I.DI.Gas società irpina distribuzione gas spa avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio. Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma, 28 settembre 2021 Il presidente /N CANCELL A Ernesti