CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento del 21 marzo 2018, che, in rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per i reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e porto di coltello fuori della propria abitazione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver avuto una discussione con Piscopo all'esterno di un locale, lo avrebbe aggredito, rincorso mentre questi si dava alla fuga, ed, una volta bloccato, colpito ripetutamente con un coltello all'addome ed alla schiena. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti di seguito. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen., perché la Corte di appello ha condannato l'imputato per tentato omicidio ricavando la volontà omicidiaria dello stesso dal mezzo utilizzato (un coltello) e dalle parti del corpo attinte (l'addome), ma il giudizio avrebbe dovuto essere effettuato in concreto, e non in astratto, e tener conto della circostanza che i colpi sono stati inferti con non particolare violenza e che le ferite riportate dalla vittima non sono state gravi. Con il secondo motivo il difensore lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto l'imputato sarebbe stato meritevole del minimo della pena sia per la incensuratezza sia per le dichiarazioni di pentimento rese in atti e la offerta reale di un risarcimento presentata alla vittima. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione dell'orientamento consolidato di legittimità che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ricava la direzione teleologica della volontà dell'agente dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01: in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02 : "in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo"). Nel caso in esame, nessuna delle circostanze di fatto addotte dalla difesa nel motivo (i colpi inferti con non particolare violenza, le lesioni non gravi riportate dalla vittima) è idonea ad inficiare il percorso logico con cui la sentenza di secondo grado è pervenuta a qualificare il fatto in termini di tentativo di omicidio. La circostanza che i colpi siano stati inferti con non particolare violenza è, in realtà, peraltro, smentita dagli atti, da cui risulta che sono stati attinti organi vitali per diversi centimetri, il che depone nel senso che i colpi siano stati inferti con una certa violenza. La circostanza che la vittima abbia riportato lesioni non particolarmente gravi non è di per sé decisiva (cfr. Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702- 01), perché la idoneità ed univocità del tentativo va valutata ex ante, e non ex post, e perché il numero di coltellate (ricostruite in sentenza in sette oppure otto) e la circostanza che le stesse siano state dirette tutte verso zone vitali del corpo, ed abbiano lacerato organi vitali, depongono nel senso che l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto la morte della vittima come conseguenza della propria azione. In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo, che contesta il trattamento sanzionatorio, affermando che l'imputato sarebbe stato meritevole del minimo della pena.In realtà, la pena base da cui è partito il giudice di primo grado, con statuizione confermata sul punto in appello, è prossima al minimo edittale, in quanto, per effetto della diminuzione del tentativo, il delitto degli artt. 56 e 575 c.p. è punito con una pena minima di sette anni ed una pena massima di sedici anni, e nel caso in esame è stata applicata una pena base di otto anni, quindi una pena molto al di sotto della media edittale. In tali casi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e