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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16981/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/09/2021 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce ha condannato alla pena di giustizia IACOBELLI Sergio, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 18, comma 1 lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Ricorre per cassazione lo IACOBELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, quantificato nel massimo previsto dalla norma violata, si lamenta il carattere apparente della motivazione, che aveva dato risalto al precedente per guida in stato di ebbrezza risalente al 2012, precedente in realtà privo di valenza ostativa ad una seconda concessione della sospensione condizionale.

Si censura altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, dopo l'ispezione, aveva mandato la lavoratrice alla visita medica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le censure difensive formulate in ordine al trattamento sanzionatorio sono fondate.

Se è vero infatti che il richiamo al precedente a carico dell'imputato può dirsi sufficiente ai fini del diniego delle attenuanti generiche, altrettanto vero è che la valorizzazione di tale elemento - atteso anche il carattere aspecifico della pregressa condanna - non può in alcun modo ritenersi idoneo a supportare l'irrogazione della pena nel massimo edittale, come nella specie è avvenuto.

Questa Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che «l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (così ad es.

Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta").

Deve conseguentemente ritenersi priva di un adeguato apparato argomentativo l'irrogazione dell'ammenda nel massimo edittale, essendosi il Tribunale limitato a motivarla con la frase "valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., visto il precedente".

2. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio - ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso il 24 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/09/2021 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lecce ha condannato alla pena di giustizia IACOBELLI Sergio, in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 18, comma 1 lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008. 2. Ricorre per cassazione lo IACOBELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, quantificato nel massimo previsto dalla norma violata, si lamenta il carattere apparente della motivazione, che aveva dato risalto al precedente per guida in stato di ebbrezza risalente al 2012, precedente in realtà privo di valenza ostativa ad una seconda concessione della sospensione condizionale. Si censura altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, dopo l'ispezione, aveva mandato la lavoratrice alla visita medica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure difensive formulate in ordine al trattamento sanzionatorio sono fondate. Se è vero infatti che il richiamo al precedente a carico dell'imputato può dirsi sufficiente ai fini del diniego delle attenuanti generiche, altrettanto vero è che la valorizzazione di tale elemento - atteso anche il carattere aspecifico della pregressa condanna - non può in alcun modo ritenersi idoneo a supportare l'irrogazione della pena nel massimo edittale, come nella specie è avvenuto. Questa Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che «l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (così ad es. Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta"). Deve conseguentemente ritenersi priva di un adeguato apparato argomentativo l'irrogazione dell'ammenda nel massimo edittale, essendosi il Tribunale limitato a motivarla con la frase "valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., visto il precedente". 2. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio - ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - al Tribunale di Lecce, in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione. Così deciso il 24 marzo 2
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