CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato--auldse--a4e-PaFti+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 28 marzo 2022, il Tribunale di Venezia ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto di concorso in furto pluriaggravato. 2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, deducendo che il Tribunale nulla ha argomentato a proposito del mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo, anziché nel delitto consumato. 3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggíamento per motivi non consentiti dalla legge: non è tale, infatti, la lagnanza del ricorrente, rivolta essenzialmente all'elemento soggettivo dell'aggravante a lui contestata, il che non integra in alcun modo errore nella qualificazione giuridica del fatto: è noto infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, essendo lo stesso ammesso unicamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (nella specie insussistente, per quanto detto) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che non ricorrono nel caso di specie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbr