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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33704/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco (CUI 01SYXVF) avverso la sentenza del 23/04/2026 del Tribunale di Como visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il Tribunale, previa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, ha pronunciato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.;rilevato che avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in disparte la genericità del ricorso, la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (per tutte, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco (CUI 01SYXVF) avverso la sentenza del 23/04/2026 del Tribunale di Como visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il Tribunale, previa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, ha pronunciato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.;rilevato che avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in relazione all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in disparte la genericità del ricorso, la sentenza impugnata è stata pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (per tutte, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M