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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38307/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 27.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai delitti in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ed alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4. Ed invero, come è noto, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé.

Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez.

V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez.

IV, 21/04/2010, n. 31391, S.).

Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez.

I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), se non facendo riferimento, per l'appunto genericamente, a valori di acquisto dei beni oggetto dell'azione predatoria consumata e tentata, affermati apoditticamente dallo stesso f ricorrente come di particolare tenuità, in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto e del tentativo di furto contestati erano pur sempre grondaie in rame.

Inammissibile, infine, appare l'ulteriore motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente svolge rilievi sulla entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 27.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai delitti in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ed alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4. Ed invero, come è noto, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), se non facendo riferimento, per l'appunto genericamente, a valori di acquisto dei beni oggetto dell'azione predatoria consumata e tentata, affermati apoditticamente dallo stesso f ricorrente come di particolare tenuità, in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto e del tentativo di furto contestati erano pur sempre grondaie in rame. Inammissibile, infine, appare l'ulteriore motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente svolge rilievi sulla entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammend
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