Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 31472/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 21/3/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di truffa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.

Rileva, in particolare, che la notifica in discorso è stata effettuata via pec presso il difensore di fiducia, per essere l'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore, ma che di tale elezione di domicilio non vi è traccia negli atti; che il difensore, prima del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Cote d'appello, aveva dichiarato di non accettare la notifica destinata al suo assistito, che mai aveva eletto domicilio presso di lui. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione alla nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata presso il difensore di fiducia, invece che nel luogo in cui è stato notific:ato il decreto penale di condanna ed il successivo decreto di citazione a giudizio. 2.2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.

Evidenzia, sul punto, che il decreto penale di condanna ed il successivo decreto di citazione a giudizio venivano notificati presso la residenza del ricorrente, mentre l'avviso di fissazione del giudizio di appello veniva notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.; che successivamente il difensore dichiarava di non accettare la notifica; che, prima della deliberazione della sentenza, la questione della notifica era oggetto di specifica eccezione.

Osserva, in conclusione, che la notifica in discorso, effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., è nulla, in quanto il luogo delle precedenti notifiche, tutte andate a buon fine, deve prevalere su qualsiasi altra forma o modo di notifica eseguita in altro luogo, atteso che «nell'opposizione al decreto penale di condanna, il ricorrente non aveva eletto domicilio legale e, quindi, la notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello doveva essere effettuata presso il luogo di residenza, da intendersi come domicilio eletto ed ove erano stati notificati i precedenti atti». 2.3 Con il quarto motivo eccepisce viollazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

D), cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva.

In particolare, rileva che il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. relativa all'escussione dell'operatore postale che aveva provveduto all'apertura del conto corrente; che l'appello contiene uno specifico motivo, che la Corte territoriale ha rigettato, ritenendo superflua tale verifica, mentre attraverso l'escussione richiesta poteva essere assicurato l'accertamento dei fatti. 2.4 Con il quinto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del 7") beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ebbene, a fronte della proposizione di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione sul punto. 2.5 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Osserva che la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. impone che si faccia riferimento unicamente al danno patrimoniale e non anche al fatto.

I giudici di appello, invece, hanno dato rilievo alla circostanza per cui l'imputato non ha cercato di attenuare le conseguenze del danno cagionato alla persona offesa, criterio questo non consentito. 2.6 Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto di specifico motivo di appello e di cui ricorrevano tutti i presupposti, anche in considerazione del fatto che l'epoca di commissione del reato è risalente ed è espressione di una situazione episodica. 2.7 Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale e sproporzionata, anche tenuto conto dell'ottimo comportamento processuale serbato dall'odierno ricorrente. 2.8 Con il nono motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1.57 e 160 cod. pen.

Evidenzia che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione dei reati, risalendo i fatti al 9/4/2015 e non ricorrendo cause di inammissibilità del presente ricorso. 2.9 Con il decimo motivo eccepisce viollazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena, in maniera speculare a quanto evidenziato con il quinto motivo, per farne discendere - in seguito all'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto - conseguenze in tema di prescrizione del reato. 2.10 In data 10 maggio 2023 è pervenuta memoria difensiva con la quale, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, si insiste nell'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

Con specifico riferimento al motivo relativo alla omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziata l'esistenza di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, chiede di aderire a quello che richiede la motivazione anche nei casi in cui il beneficio non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge; in subcrdine, chiede che il contrasto sia rimesso alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 I primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardanti tutti la violazione dell'ad. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, erroneamente, notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato presso il difensore di fiducia - sono manifestamente infondati.

Sul punto è sufficiente evidenziare che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato» (Sezioni Unite, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie non vi è mai stata elezione o dichiarazione di domicilio da parte del Mammolenti, essendo state effettuate le notifiche precedenti presso la residenza.

Dunque, la Corte territoriale ha fatto buon governo della disposizione di cui all'ad. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che il rifiuto del difensore di fiducia di ricevere gli atti dell'imputato non è intervenuto al momento della nomina, ma solo in data 27/5/2022, successivamente alla notifica della citazione per il giudizio di appello, effettuata il 5/5/2022, con la conseguenza che non dispiega effetti sulla validità della notifica.

Sul punto, invero, giova evidenziare che, in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o subito dopo essa e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sezione 2, n. 14888 del 10/12/2019, Giorni, Rv. 278835 - 01).

In conclusione, il meccanismo di cui all'ad. 157, comrna 8-bis, cod. proc. pen., non opera solo in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione (Sezione 1, n. 37076 del 16/4/2018, Sesta, Rv. 273668 - 01).1.2 II quarto motivo è inammissibile perché non consentito.

Ed invero, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sezione 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fischetti, Rv. 269270 - 01; Sezione 2, n. 9763 del 6/2/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01).

Va, altresì, evidenziato che l'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere in base alle acquisizioni disponibili.

Ne consegue che, mentre la decisione di procedere all'assunzione integrativa della prova deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sezione 1, n. 2156 del 30/9/2020, Atilern, Rv. 280301 - 01; Sezione 4, n. 7948 del 3/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che il rigetto della sollecitazione difensiva all'assunzione della testimonianza del dipendente postale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. risulta congruamente motivato, avendo i giudici di merito ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria alla luce della documentazione versata in atti.

La motivazione della Corte territoriale sul punto, dunque, è esente da vizi logici, è diffusa ed è altresì esausl:iva, di talché non è censurabile in sede di legittimità. 1.3 II quinto ed il decimo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto l'omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena - sono inammissibili.

Ed invero, il corrispondente motivo di appello era palesemente generico, sol che si consideri che nella intestazione recava la dicitura « ...

Mancata sospensione condizionale della pena», ma non esplicitava i motivi della richiesta, soffermandosi su altre questioni relative alla dosimetria della pena.

Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravare di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 230306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 01). 1.4 Il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili, perché aspecifici.

Ed invero, il ricorso si confronta solo apparentemente con la sentenza impugnata, che a pag. 12 ha ritenuto tutt"altro che tenue il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, sol che si consideri che ammonta ad euro duemiladuecento ed a pag. 10 ha evidenziato le ragioni sulla base delle quali ha respinto l'istanza tesa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., individuate nell'entità del danno cagionato e nella elevata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche gravi e specifici, indicativi del fatto che la condotta è tutt'altro che occasionale.

Tali dati sono del tutto tralasciati nel ricorso.

Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv.281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, IBocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.5 Anche l'ottavo motivo ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259:142), ciò che - nel caso di specie - all'evidenza non ricorre, avendo la Corte territoriale fondato l'entità della pena, peraltro, solo di poco superiore al minimo edittale, sul disvalore del fatto commesso e sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti penali. 1.6 Dall'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso finora esaminati discende la manifesta infondatezza del nono motivo, che presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale, che nel caso di specie non si è verificata.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri in data 21/3/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di truffa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. Rileva, in particolare, che la notifica in discorso è stata effettuata via pec presso il difensore di fiducia, per essere l'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore, ma che di tale elezione di domicilio non vi è traccia negli atti; che il difensore, prima del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Cote d'appello, aveva dichiarato di non accettare la notifica destinata al suo assistito, che mai aveva eletto domicilio presso di lui. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata presso il difensore di fiducia, invece che nel luogo in cui è stato notific:ato il decreto penale di condanna ed il successivo decreto di citazione a giudizio. 2.2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. Evidenzia, sul punto, che il decreto penale di condanna ed il successivo decreto di citazione a giudizio venivano notificati presso la residenza del ricorrente, mentre l'avviso di fissazione del giudizio di appello veniva notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen.; che successivamente il difensore dichiarava di non accettare la notifica; che, prima della deliberazione della sentenza, la questione della notifica era oggetto di specifica eccezione. Osserva, in conclusione, che la notifica in discorso, effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., è nulla, in quanto il luogo delle precedenti notifiche, tutte andate a buon fine, deve prevalere su qualsiasi altra forma o modo di notifica eseguita in altro luogo, atteso che «nell'opposizione al decreto penale di condanna, il ricorrente non aveva eletto domicilio legale e, quindi, la notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello doveva essere effettuata presso il luogo di residenza, da intendersi come domicilio eletto ed ove erano stati notificati i precedenti atti». 2.3 Con il quarto motivo eccepisce viollazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. D), cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare, rileva che il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. relativa all'escussione dell'operatore postale che aveva provveduto all'apertura del conto corrente; che l'appello contiene uno specifico motivo, che la Corte territoriale ha rigettato, ritenendo superflua tale verifica, mentre attraverso l'escussione richiesta poteva essere assicurato l'accertamento dei fatti. 2.4 Con il quinto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata concessione del 7") beneficio della sospensione condizionale della pena. Ebbene, a fronte della proposizione di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione sul punto. 2.5 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Osserva che la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. impone che si faccia riferimento unicamente al danno patrimoniale e non anche al fatto. I giudici di appello, invece, hanno dato rilievo alla circostanza per cui l'imputato non ha cercato di attenuare le conseguenze del danno cagionato alla persona offesa, criterio questo non consentito. 2.6 Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto di specifico motivo di appello e di cui ricorrevano tutti i presupposti, anche in considerazione del fatto che l'epoca di commissione del reato è risalente ed è espressione di una situazione episodica. 2.7 Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale e sproporzionata, anche tenuto conto dell'ottimo comportamento processuale serbato dall'odierno ricorrente. 2.8 Con il nono motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1.57 e 160 cod. pen. Evidenzia che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione dei reati, risalendo i fatti al 9/4/2015 e non ricorrendo cause di inammissibilità del presente ricorso. 2.9 Con il decimo motivo eccepisce viollazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena, in maniera speculare a quanto evidenziato con il quinto motivo, per farne discendere - in seguito all'annullamento dell'impugnata sentenza sul punto - conseguenze in tema di prescrizione del reato. 2.10 In data 10 maggio 2023 è pervenuta memoria difensiva con la quale, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, si insiste nell'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. Con specifico riferimento al motivo relativo alla omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziata l'esistenza di due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, chiede di aderire a quello che richiede la motivazione anche nei casi in cui il beneficio non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge; in subcrdine, chiede che il contrasto sia rimesso alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1 I primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardanti tutti la violazione dell'ad. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, erroneamente, notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato presso il difensore di fiducia - sono manifestamente infondati. Sul punto è sufficiente evidenziare che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che «la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato» (Sezioni Unite, n. 58120 del 22/6/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie non vi è mai stata elezione o dichiarazione di domicilio da parte del Mammolenti, essendo state effettuate le notifiche precedenti presso la residenza. Dunque, la Corte territoriale ha fatto buon governo della disposizione di cui all'ad. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che il rifiuto del difensore di fiducia di ricevere gli atti dell'imputato non è intervenuto al momento della nomina, ma solo in data 27/5/2022, successivamente alla notifica della citazione per il giudizio di appello, effettuata il 5/5/2022, con la conseguenza che non dispiega effetti sulla validità della notifica. Sul punto, invero, giova evidenziare che, in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o subito dopo essa e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sezione 2, n. 14888 del 10/12/2019, Giorni, Rv. 278835 - 01). In conclusione, il meccanismo di cui all'ad. 157, comrna 8-bis, cod. proc. pen., non opera solo in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione (Sezione 1, n. 37076 del 16/4/2018, Sesta, Rv. 273668 - 01).1.2 II quarto motivo è inammissibile perché non consentito. Ed invero, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sezione 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fischetti, Rv. 269270 - 01; Sezione 2, n. 9763 del 6/2/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01). Va, altresì, evidenziato che l'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere in base alle acquisizioni disponibili. Ne consegue che, mentre la decisione di procedere all'assunzione integrativa della prova deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità (Sezione 1, n. 2156 del 30/9/2020, Atilern, Rv. 280301 - 01; Sezione 4, n. 7948 del 3/10/2013, Fappiano, Rv. 259272 - 01). Nel caso di specie, rileva il Collegio che il rigetto della sollecitazione difensiva all'assunzione della testimonianza del dipendente postale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. risulta congruamente motivato, avendo i giudici di merito ritenuto non necessaria l'integrazione probatoria alla luce della documentazione versata in atti. La motivazione della Corte territoriale sul punto, dunque, è esente da vizi logici, è diffusa ed è altresì esausl:iva, di talché non è censurabile in sede di legittimità. 1.3 II quinto ed il decimo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto l'omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena - sono inammissibili. Ed invero, il corrispondente motivo di appello era palesemente generico, sol che si consideri che nella intestazione recava la dicitura « ... Mancata sospensione condizionale della pena», ma non esplicitava i motivi della richiesta, soffermandosi su altre questioni relative alla dosimetria della pena. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravare di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 230306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 01). 1.4 Il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili, perché aspecifici. Ed invero, il ricorso si confronta solo apparentemente con la sentenza impugnata, che a pag. 12 ha ritenuto tutt"altro che tenue il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, sol che si consideri che ammonta ad euro duemiladuecento ed a pag. 10 ha evidenziato le ragioni sulla base delle quali ha respinto l'istanza tesa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., individuate nell'entità del danno cagionato e nella elevata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche gravi e specifici, indicativi del fatto che la condotta è tutt'altro che occasionale. Tali dati sono del tutto tralasciati nel ricorso. Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv.281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, IBocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.5 Anche l'ottavo motivo ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259:142), ciò che - nel caso di specie - all'evidenza non ricorre, avendo la Corte territoriale fondato l'entità della pena, peraltro, solo di poco superiore al minimo edittale, sul disvalore del fatto commesso e sulla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi e specifici precedenti penali. 1.6 Dall'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso finora esaminati discende la manifesta infondatezza del nono motivo, che presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale, che nel caso di specie non si è verificata. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. MI. Dichiara inammissibi
Decreto Cassazione n. 31472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris