CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 20313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n.17241/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in Roma al la via Tazzoli n. 6; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli ufficidell’Avvocatura in Roma alla via del Portoghesi n. 12; - controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA]- intimata - avverso l’ordinanza n. 30783/2018 della Corte di Cassazione, pronunciata in data 1/10/2018 e pubblicata in data 20/11/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propose ricor so per la cassazione della sentenzan. 23/34/2011 con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva respinto l'appello dell'Ufficio finanziario avverso la sentenza n. 89/22/2009 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la cartella di pagamento emessa per recupero del saldo d'imposta derivante da omesso parziale assoggettamento a tassazione della quota di valore della produzione di [OSCURATO:PERSONA] nking imputabile alla Regione Veneto (differenza tra aliquote del 4,25% e del 5,25% che invece avrebbe dovuto essere applicata); il ricorso era affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:SOCIETA]., nel resistere, propose ricorso incidentale, affidato a tre motivi. 2. La Corte, con ordinanza n. 30783/2018, accolse il ricorso principale e dichiarò assorbito il ricorso incidentale condizionato , rinviando alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. 3. Contro tale ordinanza la società propone ricorso per revocazione. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.Considerato che: 1. Il ricorso per revocazione si fonda su un unico motivo, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ, con cui la ricorrente deduce che la Corte non sia avveduta di una specifica eccezione, proposta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., relativa a un giudicato esterno fondato su una pronuncia della Corte intervenuta dopo la proposizione del controricorso, in relazione all’applicabilità al valore della produzione netta nel 2003 nella Regione Veneto e nella Regione Toscana dell’aliquota del 4,25%. 2. La ricorrente ha depositato telematicamente,in data 2 / 05/ 2023 , atto di rinuncia al ricorso (sottoscritto dai legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificato alle controparti) sull’assunto che nelle more del presente giudizio, con accordo prot. n. 136196 del 29/11/2019, le parti hanno conciliato ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 la controversia pendente davanti alla CTR del Piemonte così definendo integralmente la pretesa impositiva avanzata nei confronti dellasocietà La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'acce ttazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali). Non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione di una delle intimate e dell’accordo in tal senso contenuto nell’accordo conciliativo.Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. dichiara estinto il g