CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5140/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 114; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Pinturicchio 89; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5312/2016 del 17 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 3 febbraio 2012, ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma l'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha esposto che: era stata dirigente amministrativa di ruolo dal 16 maggio 2000 al 1° settembre 2011 presso l'[OSCURATO:PERSONA]; aveva ricoperto l'incarico di direzione dell'Ufficio consulenza legale, di dirigente della struttura semplice "Ufficio legale" di fascia B1, di dirigente ad interim della Segreteria tecnica del Direttore (-- amministrativo e, infine, di responsabile della struttura semplice dipartimentale "Consulenza legale". ""%. La ricorrente ha domandato che: fosse accertato e dichiarato che dal 30 novembre 2001 fino alla data di approvazione dell'atto aziendale pubblicato nel 2004 e, in seguito, fino al 31 dicembre 2007 la struttura da lei diretta era una struttura complessa; fosse condannata l'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive od al risarcimento del danno; fosse accertato e dichiarato che, nel periodo successivo all'approvazione dell'atto aziendale del 21 dicembre 2007 e fino al 1° settembre 2011 la struttura da lei diretta aveva continuato ad avere i requisiti di una struttura complessa; fosse condannata l'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze retributive od al risarcimento del danno; fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] per avere posto in essere reiterati comportamenti vessatori e lesivi, con conseguente risarcimento del danno; fosse accertato e dichiarato che, comunque, dal 23 novembre 2001 al 31 agosto 2011 aveva svolto funzioni di dirigente di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale, con condanna di controparte a pagare C 298.608,94, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9551/14, ha respinto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5312/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla --- base di tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 24, 45 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001 e 50 del CCNL del 5 dicembre 1996 [OSCURATO:PERSONA] dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale, e 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la non sindacabilità dell'applicazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], dei criteri e parametri che determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali e la natura complessa o semplice dell'unità organizzativa.Infatti, detta applicazione, per la ricorrente, avrebbe potuto essere contestata nel caso di mancato rispetto dei criteri indicati dall'art. 50 CCNL. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in quanto la Corte d'appello di Roma non avrebbe considerato che l'onere della prova dell'adempimento dei criteri e parametri ex art. 50 CCNL 5 dicembre 1996 spettava alla controparte. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate. Non è in contestazione che, in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integri un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass., Sez. L, n. 20480 del 28 settembre 2020). Tale atto di graduazione ha natura privatistica ed è espressione del potere organizzativo spettante al datore di lavoro Detta graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione, è posta in essere dalle amministrazioni tenendo conto di parametri oggettivi connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, così come individuati dall'art. 50 del CCNL del 5 dicembre 1996 [OSCURATO:PERSONA] dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale. Ciò che rileva principalmente è che tutte le posizioni dirigenziali siano valutate dalla P.A. con il medesimo criterio e sulla base di parametri oggettivi predeterminati. Qualora siffatti requisiti siano rispettati, trova spazio la discrezionalità del datore di lavoro, che non può essere sindacata fino al punto che il giudice si sostituisca allo stesso nelle scelte da adottare e nei percorsi valutativi per addivenire a queste (Cass., Sez. L, n. 34555 del 16 novembre 2021, non massimata). Ne deriva che sussiste un margine teorico di contestazione del provvedimento di graduazione nei limiti sopra indicati, essendo possibile un sindacato esterno concernente il rispetto dei vincoli che hanno origine nella normativa e nella contrattazione collettiva, nella misura nella quale siffatto provvedimento cagioni, nella sua concreta attuazione, un pregiudizio alla posizione del singolo. Peraltro, una volta accertato che il criterio utilizzato è stato sempre lo stesso e che sono stati applicati parametri oggettivi predeterminati nel rispetto della normativa e della contrattazione -- collettiva, l'atto de quo non è più sindacabile. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., deve essere corretta l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza della corte territoriale, secondo la quale non sarebbe sindacabile l'applicazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], dei criteri e parametri che determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali e la natura complessa o semplice dell'unità organizzativa. La decisione, però, non deve essere cassata, in quanto, in ogni caso, il dispositivo della decisione è, comunque, conforme a diritto. Infatti, nella specie, la corte territoriale ha verificato (pagine 5 e 6 della sentenza di appello) se le organizzazioni affidate alla ricorrente potessero essere qualificate come complesse, ritenendo, alla fine, in fatto, che si trattasse di strutture semplici. La ricorrente non ha sindacato questa parte della decisione impugnata, con la conseguenza che le sue doglianze, investendo solo una delle rationes decidendi della motivazione, sono inammissibili. 2) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la delibera aziendale n. 365/DG del 2 marzo 2001. La doglianza è infondata, in quanto non idonea ad incidere sull'accertamento nel merito dellia Corte d'appello di Roma dell'insussistenza, nel caso de quo, di una struttura complessa. 3) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 qualter, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera complesso ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto