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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22921/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19028/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Nazionale n. 91 , presso gli uffici dell’Avvocatura della Banca, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4673/26/2019, depositata il 21 novembre2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 4673/26/2019, depositata il 21 novembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisumdi prime cure che recava rideterminazione (in € 125.000,00) della rendita catastale che - rettificata con avviso di accertamento dell’Agenzia in € 152.739,40 - era stata proposta dalla contribuente (per l’importo di € 118.896,00) con dichiarazione di variazione catastale presentata con procedura docfa in relazione alla fusione dell'unità immobiliare precedentemente adibita ad alloggio del custode; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -per come dedotto dall’appellante: a) la dichiarazione era stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia per "Fusione e Cambio destinazione d'uso" in quanto la variazione riguardava «il locale annesso alla banca la porzione originariamente adibita ad abitazione del portiere con conseguente cambio di destinazione d'uso»; b) la rettifica catastale concerneva « i valori unitari dichiarati dalla parte ricorrente», valori che non si erano ritenuti adeguati; c) la pronuncia di prime cure non aveva considerato - erroneamente interpretando le difese svolte dalla c ontribuente - che avevano formato oggetto di rettifica, con l’avviso di accertamento catastale impugnato, i valori unitari esposti nella dichiarazione docfa presentata dalla contribuentenel 2012 - « ove la parte aveva apportato una riduzione alla rendita» - non anche quelli indicati nella dichiarazione catastale che era stata presentata nel 2002; - non sussisteva, però, « alcun errore n ella valutazione » operata dalla sentenza impugnata in quanto il giudice del primo grado «in base a dati intrinseci quali il cambio didestinazione di locali prima adibiti ad abitazione del custode e la c.d.sacrestia, locale prima chiuso e dopo la variazione aperto, ha attribuitoil valore di euro 125.000,00.

Ciò anche sulla consistenza internadell'immobile diversa da quella indicata nella dichiarazione del 2002.»; - per di più, « l ’a ttribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento imponeall 'ammi nistrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica»;

2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria; -la [OSCURATO:PERSONA]Italia resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 111 Cost., deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza difettava dell’esposizione delle ragioni che ne costituivano il fondamento, così che si era risolta in una motivazione meramente apparente; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fa tti decisivi per il giudizio, sull’assunto che, al pari di quanto emergente dalla pronuncia di prime cure, il giudice del gravame aveva omesso di considerare che con l’avviso di accertamento in contestazione erano stati ripresi i valori unitari già espostiin una precedente dichiarazione catastale della contribuente (presentata nell’anno 2002), dichiarazione che l’Agenzia aveva confermato così rendendola definitiva; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, ed alla circolare n. 6 del 2012, deducendo che la rettifica catastale in contestazione risultava fondata - piuttosto che sulla destinazione dei locali e sulla loro consistenza, ché l’una e l’altra erano rimasti immutate - sui valori unitari delle componenti immobiliari che - determinati secondo il criterio del costo di ricostruzione - erano stati rettificati dietro ripristino dei valori unitari (già) oggetto della dichiarazione catastale presentata dalla contribuente nell’anno 2002;

2. – il primo motivo di ricorso - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi -è fondato e va accolto;

3. - occorre premettere che, come reso esplicito dai (trascritti) contenuti della rettifica in contestazione - e, per vero, dai contenuti degli stessi successivi motivi di ricorso i quali, per l’appunto, pongono in evidenza l’effettivo parametro legale di fondamento della rettifica catastale - la rideterminazione della rendita castale è stata, n ella fattispecie, operata sulla base di una stima incentrata sul cd. costo di ricostruzione della unità immobiliar e , costo che costituisce criterio legale di determinazione del capitale fondiario che il dato normativo (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 2) colloca in posizione alternativa a quello che (diversamente) ha riguardo al valore di mercato desunto dai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe» (art. 28, c. 1, cit.; sull’alternatività dei criteri in questione v., ex plurimis, Cass., 21 ottobre 2022, n. 31269; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778); 3.1 - il giudice di prime cure aveva, dunque, rideterminato la rendita catastale in contestazione rilevando che «il calcolo eseguito dalla parte ricorrente poggisu valori estimativi mai messigli in dubbio in passato,salvo per alcune voci, ivi compreso il cambio di destinazione dei locali prima adibiti ad abitazione del custode e la c.d. sacrestia (oggi locale aperto e non chiuso come una volta), per le quali questa commissione ritiene che sia più giusto attribuire all'odierno e modificato immobile una rendita catastale complessiva di € 125.000.00»; - e detto accertamento, nei termini sopra esposti, il giudice del gravame ha confermato rilevando (anche) un mut amento nella consistenza interna dell'immobile rispetto a quella oggetto della dichiarazione catastale presentata nell’anno 2002; - se però - così come è inequivoco per gli stessi rilievi svolti dal giudice del gravame in punto di censure articolate coi motivi di appello - la dichiarazione di variazione (per "Fusione e Cambio destinazione d'uso") aveva ad oggetto «il locale annesso a lla banca la porzione originariamente adibita ad abitazione del portiere con conseguente cambio di destinazione d'uso.»(così la gravata pronuncia), oltrechè «la c.d. sacrestia (oggi locale aperto e non chiuso come una volta)» (così la pronuncia di prime c ure richiamata da quella di appello ) - e la rettifica si incentrava sui valori unitari delle singole componenti della unità immobiliare che conseguiva da dette variazioni - del tutto incomprensibile rimane il riferimento al mutamento della consistenza interna della unità immobiliare a fronte di una sostanziale permanenza di componenti cui l’alloggio del custode andava ad unirsi (per immutare il suo originario classamento catastale); -posto di vero che la determinazione del valore fondiario secondo il criterio del costo di ricostruzione implica l’esposizione dei valori di costo attributi a ciascuna delle componenti della unità immobiliare, non è chi non veda che le ragioni poste a fondamento della gravata pronuncia si risolvono in un vacuum argomentativ o, sinanche con riferimento alla stessa rilevata variazione di consistenza della quale non è dato comprendere -nella misura in cui il giudice del gravame rinvia ai contenuti decisori della pronuncia di prime cure - secondo quali termini abbia potuto incidere sul riscontro dei valori unitari di costo in rettifica esposti a riguardo delle preesistenti componenti immobiliari;3.2 – la Corte ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599);

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di gius

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19028/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Italia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Nazionale n. 91 , presso gli uffici dell’Avvocatura della Banca, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4673/26/2019, depositata il 21 novembre2019, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 4673/26/2019, depositata il 21 novembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisumdi prime cure che recava rideterminazione (in € 125.000,00) della rendita catastale che - rettificata con avviso di accertamento dell’Agenzia in € 152.739,40 - era stata proposta dalla contribuente (per l’importo di € 118.896,00) con dichiarazione di variazione catastale presentata con procedura docfa in relazione alla fusione dell'unità immobiliare precedentemente adibita ad alloggio del custode; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -per come dedotto dall’appellante: a) la dichiarazione era stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia per "Fusione e Cambio destinazione d'uso" in quanto la variazione riguardava «il locale annesso alla banca la porzione originariamente adibita ad abitazione del portiere con conseguente cambio di destinazione d'uso»; b) la rettifica catastale concerneva « i valori unitari dichiarati dalla parte ricorrente», valori che non si erano ritenuti adeguati; c) la pronuncia di prime cure non aveva considerato - erroneamente interpretando le difese svolte dalla c ontribuente - che avevano formato oggetto di rettifica, con l’avviso di accertamento catastale impugnato, i valori unitari esposti nella dichiarazione docfa presentata dalla contribuentenel 2012 - « ove la parte aveva apportato una riduzione alla rendita» - non anche quelli indicati nella dichiarazione catastale che era stata presentata nel 2002; - non sussisteva, però, « alcun errore n ella valutazione » operata dalla sentenza impugnata in quanto il giudice del primo grado «in base a dati intrinseci quali il cambio didestinazione di locali prima adibiti ad abitazione del custode e la c.d.sacrestia, locale prima chiuso e dopo la variazione aperto, ha attribuitoil valore di euro 125.000,00. Ciò anche sulla consistenza internadell'immobile diversa da quella indicata nella dichiarazione del 2002.»; - per di più, « l ’a ttribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento imponeall 'ammi nistrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica»; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria; -la [OSCURATO:PERSONA]Italia resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 111 Cost., deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza difettava dell’esposizione delle ragioni che ne costituivano il fondamento, così che si era risolta in una motivazione meramente apparente; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fa tti decisivi per il giudizio, sull’assunto che, al pari di quanto emergente dalla pronuncia di prime cure, il giudice del gravame aveva omesso di considerare che con l’avviso di accertamento in contestazione erano stati ripresi i valori unitari già espostiin una precedente dichiarazione catastale della contribuente (presentata nell’anno 2002), dichiarazione che l’Agenzia aveva confermato così rendendola definitiva; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, ed alla circolare n. 6 del 2012, deducendo che la rettifica catastale in contestazione risultava fondata - piuttosto che sulla destinazione dei locali e sulla loro consistenza, ché l’una e l’altra erano rimasti immutate - sui valori unitari delle componenti immobiliari che - determinati secondo il criterio del costo di ricostruzione - erano stati rettificati dietro ripristino dei valori unitari (già) oggetto della dichiarazione catastale presentata dalla contribuente nell’anno 2002; 2. – il primo motivo di ricorso - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi -è fondato e va accolto; 3. - occorre premettere che, come reso esplicito dai (trascritti) contenuti della rettifica in contestazione - e, per vero, dai contenuti degli stessi successivi motivi di ricorso i quali, per l’appunto, pongono in evidenza l’effettivo parametro legale di fondamento della rettifica catastale - la rideterminazione della rendita castale è stata, n ella fattispecie, operata sulla base di una stima incentrata sul cd. costo di ricostruzione della unità immobiliar e , costo che costituisce criterio legale di determinazione del capitale fondiario che il dato normativo (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 2) colloca in posizione alternativa a quello che (diversamente) ha riguardo al valore di mercato desunto dai «prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe» (art. 28, c. 1, cit.; sull’alternatività dei criteri in questione v., ex plurimis, Cass., 21 ottobre 2022, n. 31269; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778); 3.1 - il giudice di prime cure aveva, dunque, rideterminato la rendita catastale in contestazione rilevando che «il calcolo eseguito dalla parte ricorrente poggisu valori estimativi mai messigli in dubbio in passato,salvo per alcune voci, ivi compreso il cambio di destinazione dei locali prima adibiti ad abitazione del custode e la c.d. sacrestia (oggi locale aperto e non chiuso come una volta), per le quali questa commissione ritiene che sia più giusto attribuire all'odierno e modificato immobile una rendita catastale complessiva di € 125.000.00»; - e detto accertamento, nei termini sopra esposti, il giudice del gravame ha confermato rilevando (anche) un mut amento nella consistenza interna dell'immobile rispetto a quella oggetto della dichiarazione catastale presentata nell’anno 2002; - se però - così come è inequivoco per gli stessi rilievi svolti dal giudice del gravame in punto di censure articolate coi motivi di appello - la dichiarazione di variazione (per "Fusione e Cambio destinazione d'uso") aveva ad oggetto «il locale annesso a lla banca la porzione originariamente adibita ad abitazione del portiere con conseguente cambio di destinazione d'uso.»(così la gravata pronuncia), oltrechè «la c.d. sacrestia (oggi locale aperto e non chiuso come una volta)» (così la pronuncia di prime c ure richiamata da quella di appello ) - e la rettifica si incentrava sui valori unitari delle singole componenti della unità immobiliare che conseguiva da dette variazioni - del tutto incomprensibile rimane il riferimento al mutamento della consistenza interna della unità immobiliare a fronte di una sostanziale permanenza di componenti cui l’alloggio del custode andava ad unirsi (per immutare il suo originario classamento catastale); -posto di vero che la determinazione del valore fondiario secondo il criterio del costo di ricostruzione implica l’esposizione dei valori di costo attributi a ciascuna delle componenti della unità immobiliare, non è chi non veda che le ragioni poste a fondamento della gravata pronuncia si risolvono in un vacuum argomentativ o, sinanche con riferimento alla stessa rilevata variazione di consistenza della quale non è dato comprendere -nella misura in cui il giudice del gravame rinvia ai contenuti decisori della pronuncia di prime cure - secondo quali termini abbia potuto incidere sul riscontro dei valori unitari di costo in rettifica esposti a riguardo delle preesistenti componenti immobiliari;3.2 – la Corte ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di gius
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