Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1986

Cassazione n. 12637/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1992 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti che ne accertava la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 624-bis cod. pen., dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen e 55, comma 9, d.lgs. 231 del 2007; letta la memoria depositata dalla difesa, con la quale chiede che sia rimesso alla Sezione quinta la trattazione, non essendo indicata nell'avviso di udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. la causa di inammissibilità ma solo, quale causa di assegnazione alla Sezione settima, l'estinzione del reato per prescrizione; considerato che ai sensi del par. 55.2 delle Tabelle di organizzazione di questa Corte di cassazione la Settima sezione può decidere ex art. 610 cod. proc. pen. anche in relazione alla estinzione del reato per prescrizione in caso di assenza della parte civile, come è nel caso in esame; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. nel reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ospitalità ex art. 624 e 61 n.11 cod. pen. - non è manifestamente infondato, in relazione al principio per cui "non integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso" (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018, Rv. 275115 - 01).

Inoltre, si è affermato che — cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090 - 01 — ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (conf: N. 18792 del 2019 Rv. 276087 - 01, N. 21293 del 2014 Rv. 260225 - 01, N. 14868 del 2010 Rv. 246886 - 01).

Nel caso di specie la vittima conosceva l'imputato, in quanto residente della stessa contrada e non aveva, di conseguenza, alcun motivo per vietargli l'ingresso nella propria abitazione (cfr. sentenza impugnata pag. 4); inoltre, a causa del decesso della persona offesa prima del dibattimento, non è possibile definire i rapporti tra la vittima ed il ricorrente, per questo motivo sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis codice penale.

Sono quindi non manifestamente infondate le doglianze dell'imputato che chiedono la riqualificazione del fatto nel reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ospitalità ex art. 624 e 61, comma 1, n.11, cod. pen.; Deve, pertanto, rilevarsi che, data la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, il 21 luglio 2023 è spirato il termine di prescrizione del reato di furto, commesso il 21 gennaio 2011, pari a anni dodici e mesi sei (non constando sospensioni).

Deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi lie e est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1992 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Patti che ne accertava la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 e 624-bis cod. pen., dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen e 55, comma 9, d.lgs. 231 del 2007; letta la memoria depositata dalla difesa, con la quale chiede che sia rimesso alla Sezione quinta la trattazione, non essendo indicata nell'avviso di udienza ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. la causa di inammissibilità ma solo, quale causa di assegnazione alla Sezione settima, l'estinzione del reato per prescrizione; considerato che ai sensi del par. 55.2 delle Tabelle di organizzazione di questa Corte di cassazione la Settima sezione può decidere ex art. 610 cod. proc. pen. anche in relazione alla estinzione del reato per prescrizione in caso di assenza della parte civile, come è nel caso in esame; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. nel reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ospitalità ex art. 624 e 61 n.11 cod. pen. - non è manifestamente infondato, in relazione al principio per cui "non integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso" (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018, Rv. 275115 - 01). Inoltre, si è affermato che — cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090 - 01 — ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (conf: N. 18792 del 2019 Rv. 276087 - 01, N. 21293 del 2014 Rv. 260225 - 01, N. 14868 del 2010 Rv. 246886 - 01). Nel caso di specie la vittima conosceva l'imputato, in quanto residente della stessa contrada e non aveva, di conseguenza, alcun motivo per vietargli l'ingresso nella propria abitazione (cfr. sentenza impugnata pag. 4); inoltre, a causa del decesso della persona offesa prima del dibattimento, non è possibile definire i rapporti tra la vittima ed il ricorrente, per questo motivo sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis codice penale. Sono quindi non manifestamente infondate le doglianze dell'imputato che chiedono la riqualificazione del fatto nel reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni di ospitalità ex art. 624 e 61, comma 1, n.11, cod. pen.; Deve, pertanto, rilevarsi che, data la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, il 21 luglio 2023 è spirato il termine di prescrizione del reato di furto, commesso il 21 gennaio 2011, pari a anni dodici e mesi sei (non constando sospensioni). Deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi lie e est
Sentenza Cassazione n. 12637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris