CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 1983
Cassazione n. 05682/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/05/1983 avverso l'ordinanza del 27/05/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG esz)-xsz. . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 27/05/2023, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha convalidato il Provvedimento del Questore di Agrigento n. 42/2023, emesso in data 18/05/2023, notificato al ricorrente in data 24/05/23 alle ore 18,18, contenente il divieto di accesso agli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione innanzi agli uffici di P.S. di Canigattì durante lo svolgimento delle competizioni calcistiche, per due anni, al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo, per le partite giocate in casa, e al quarantesimo minuto del solo primo tempo, per le partite giocate in trasferta. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione e in ordine al giudizio di pericolosità del prevenuto, posto che né il Questore nè il Giudice hanno formulato una attenta valutazione della personalità del ricorrente e della condotta a lui contestata, ma si sono limitati a richiamare la CNR trasmessa dal Commissariato di Canicattì alla Procura della Repubblica. In particolare, non si è accertato se l'individuo autore dei disordini, con il volto coperto da uno scaldacollo di colore nero, fosse effettivamente l'odierno prevenuto, in quanto i fotogrammi tratti dalle immagini di videosorveglianza ( fotogrammi nn.2- 5) non consentono di individuare le fattezze del ricorrente con certezza e di riconoscerlo quale autore dei fatti contestati, anche considerando che erano stati gli appartenenti della tifoseria opposta, e non quella a cui apparteneva il ricorrente, a lanciare sassi. Il giudice non ha neppure considerato lo stato di incensuratezza del Miceli, la mancanza di precedenti specifici e, quindi, non ha valutato la sua pericolosità sociale. Tali doglianze sono state rappresentate con memoria difensiva depositata presso la cancelleria del giudice in data 26/05/2023 alle 11, 40 e disattese dal giudice di merito. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che hanno giustificato l'adozione di un obbligo di presentazione particolarmente vessatorio che prescrive, per le sole partite giocate in casa, l'obbligo di presentarsi per ben quattro volte presso gli uffici. Evidenzia l'abnormità della misura che prevede un plurimo obbligo di comparizione per le partite casalinghe, per ciascuno dei tempi del gioco, in considerazione della distanza sussistente tra la città di Canicattì e lo stadio dove gioca la squadra di casa, posto che fin dal 2018 la squadra del Canigattì non gioca sul proprio territorio. Infatti, la squadra ASD Canicattì è costretta a spostarsi, per disputare le cosiddette "partite casalinghe", presso il campo sportivo del Comune di Ravanusa, distante oltre 15 km, circostanza fattuale che non offre alcuna giustificazione all'asprezza della misura e che avrebbe richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, in proporzione alla gravosità dell'impegno. Anche in ordine alla durata, il giudice a quo, sebbene abbia ridotto ad anni due la durata dell'obbligo di presentazione, che il Questore aveva prescritto originariamente per tre anni, ha comunque convalidato una limitazione superiore al minimo previsto dalla norma, pari ad un anno, senza tuttavia esplicitare le ragioni di necessità e di urgenza e di pericolosità concreta del soggetto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre in primo luogo evidenziare che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. In proposito, Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110, ha affermato che, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. 2. Alla luce di quanto poc'anzi evidenziato, occorre sottolineare che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1.Nel caso in disamina, il giudice di merito, ha effettuato il suddetto controllo di legalità avente ad oggetto la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, vagliando le ragioni di necessità e urgenza, esplicitando il giudizio di pericolosità concreta ed attuale del soggetto, affermando con certezza la attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma violata. Infatti, per quanto attiene al profilo relativo alla attribuibilità al Miceli delle condotte contestate, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice di merito preso in esame tutte le deduzioni difensive contenute nella memoria difensiva, ed essendo pervenuto alle conclusioni su tale punto, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate laddove ha affermato che dall'esame degli atti e dal raffronto dei fotogrammi acquisiti, risulta che il prevenuto abbia partecipato attivamente ai disordini e agli scontri tra le tifoserie contrapposte verificatisi in quella occasione calcistica, tentando più volte di aggredire i tifosi appartenenti alla tifoseria avversaria e venendo sistematicamente contenuto dallo schieramento delle forze dell'ordine. Sebbene le immagini richiamate dal ricorrente lo ritraggano con il volto coperto parzialmente con uno scaldacollo nero tirato sul volto, in modo da occultarne i tratti somatici, tuttavia il Miceli è stato riconosciuto, sia prima che dopo gli scontri, in quanto era stato più volte visto e anche fotografato quando aveva lo scaldacollo tirato giù. Pertanto, la doglianza è manifestamente infondata. Anche in ordine al giudizio di pericolosità concreta ed attuale del soggetto, il giudice a quo ha ampiamente esplicitato gli elementi di valutazione, affermando che i fatti costituiscono espressione di una personalità particolarmente "sprezzante e aggressiva", che si abbandona a manifestazioni di violenza di gruppo gratuita su persone e su cose durante le competizioni sportive, concepite come mere occasioni di guerriglia urbana. Ha quindi ritenuto sussistenti í presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questorile, sebbene particolarmente gravosi, del quale ha disposto l'efficacia immediata. In merito a tali doglianze, il giudice ha ritenuto, considerate le descritte modalità dei fatti, che sussiste un rischio concreto di reiterazione di condotte simili e, conseguentemente, la necessità e l'urgenza di controllare che il prevenuto effettivamente si attenga al divieto. Il giudice ha preso in considerazione i rilievi difensivi contenuti nella memoria ritualmente depositata dal prevenuto in ordine alla gravosità e sproporzione della misura e all'assenza di precedenti specifici, vagliando anche la - a suo giudizio - modesta distanza tra il Comune di Canicattì e il Comune di Ravanusa, luogo dove si svolgono le competizioni sportive casalinghe, confermando il giudizio di necessità di prevenire analoghi disordini, ed affermando la valenza "neutra" dell'assenza di precedenti specifici. Tuttavia, ha ridimensionato la durata della misura dell'obbligo di presentazione, rispetto quella indicata dal Questore pari a tre anni, ritenendo l'insussistenza di elementi fattuali che consentano di quantificare la misura nella durata media, e affermando, in modo congruo e logico, di doversi discostare, seppur di poco, dal minimo di un anno, in ragione delle descritte modalità della condotta.3. Il ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.