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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32542/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla recidiva reiterata specifica, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 3 gennaio 2019, limitatamente alla misura irrogatagli; - che ricorre per l'annullamento della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 3, punto 4, della sentenza impugnata, in cui la spregevolezza della condotta tenuta è stata considerata epifenomeno della maggiore capacità a delinquere e della più intensa pericolosità sociale dell'imputato, come maturate a seguito della dimestichezza con il crimine dimostrata dai sei precedenti penali annoverati per reati predatori): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla recidiva reiterata specifica, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 3 gennaio 2019, limitatamente alla misura irrogatagli; - che ricorre per l'annullamento della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 3, punto 4, della sentenza impugnata, in cui la spregevolezza della condotta tenuta è stata considerata epifenomeno della maggiore capacità a delinquere e della più intensa pericolosità sociale dell'imputato, come maturate a seguito della dimestichezza con il crimine dimostrata dai sei precedenti penali annoverati per reati predatori): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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