CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, accogliendo la richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Noia, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di ricettazione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata recidiva; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che la dedotta intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia in grado di appello, pur ammissibile in astratto, in concreto risulta questione manifestamente infondata, poiché la recidiva contestata, anche se neutralizzata dalla concessione delle attenuanti, rileva nel calcolo del termine massimo di prescrizione (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 0; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - 0; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821 - 0); del tutto esorbitante dal perimetro consentito l'ulteriore censura riguardante il lamentato errato bilanciamento delle circostanze; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme