CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00246/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7693/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine delricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA piazza della libertà’n. 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,e per essa, quale mandataria , doValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA , via [OSCURATO:PERSONA] n . 7 , presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]GARBARINO; –controricorrente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA]:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore e L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i ex lege dall’Avv o c a tura Generale dello Stato , in ROMA, via dei Portoghesi N. 12; –controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CHELLOe [OSCURATO:PERSONA], -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso laSENTENZA di CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2177 /202 0 depositata il 27/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Arezzoche, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di Antonio [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima anche quale donataria del de cuius , aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione,a rogito notaio Fanfani del 23.07.2001 rep. n. 59838di beni immobili come da elenco, compensato le spese di giudizio tra la banca attrice e la convenuta Melillo e condannato l’eredità giacente di C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite alla banca creditrice, con ordine di trascrizione della decisione al competente Conservatore dei RR.II.. 2.Per quel che ancora rileva, la vicenda in esame prende le mosse dall’atto di donazione del luglio 2001 con cui il coniuge dell'odierna ricorrente le attribuiva la proprietà di alcuni beni immobili ; a seguito del decesso del marito, l’od i erna ricorrente rinunciava all’eredità con gli altri chiamati , devoluta poi alloStato. Nel luglio 2006, le veniva notificato l’ atto di citazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] SPA , la quale chiedeva dichiararsi l’ inefficac ia del l'atto di donazione per il creditodalla stessa vantato nei confronti di una società s.r.l. per la quale il decuius si era costituito garante. Il Tribunale di Arezzo, in prime cure, con sentenza non definitiva n. 99/2010,dichiarava il difetto di legittimazione passiva degli eredi del de cuius , e con sentenza definitiva n. 29/2012 dello stesso Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione dell'odierna ricorrente di agire in revocatoria,posto che l'atto di citazione era stato da quest'ultima notificato, in qualità di donataria, entro i cinque anni dalla stipula dell'atto , e aveva accolto l'azione revocatoria proposta della Banca, tenuto conto che il credito della stessa era da considerarsi maturato in data anteriore rispetto allo stesso atto di donazione. L'odierna ricorrente proponeva appello avverso entrambe le decisioni di prime cure e lamentava la nullità della notifica dell'atto di citazione per revocatoria ex art. 2901 c.c. introduttivo del giudizio di primo grado - poichè la notifica era stata eseguita a manidella figlia dell'appellante, persona non convivente,ed eccepiva altresì la prescrizione dell'azione revocatoria . 3. Avverso la decisione della Corte di appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su undici motivi. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] con separati controricors i [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa quale mandataria doValue s.p.a., nonché il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e L’[OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimati[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese nel giudizio di cassazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Hannodepositato memori e la parte ricorrente e quelle resistenti . Ragioni della decisione 1.Con il ricorso la ricorrente lamenta: 1.1. Con il primo motivo , rubricato: “ Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 139,c.2, c . p . c .” , l a disparità di trattamento tra il destinatario dell'atto inviato via posta e destinatario dell'atto consegnato a mezzo di ufficiale giudiziario; in particolare osserva che, nel caso di specie, l’atto è stato consegnato dall’ufficiale giudiziarioe accettato dalla figlia non convivente, e che non le è stata data alcuna informazione della consegna dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, a differenza di ciò che avviene allorquando l’atto venga consegnato dall’operatore postale a persona di famiglia come previsto dall’art. 7, 2° comma , L. n. 890 del 1982 ; a parere della ricorrente tale differenziazione sarebbecontraria agli artt. 3, 24 e 111, 2° comma , Cost.1.2.Con il secondo motivo , rubricato : “ L'illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 327, c.2, c.p.c.”, in quanto detta disposizione p orrebbe a carico del destinatario, in caso di consegna a persona diversa da lui,una volta rimasto contumace, l’onere di dimostrare la non avvenuta acquisizione di conoscenza del processo. 2. I motivi, che possono essere esaminat i congiuntamente attesa la strettaconnessione delle questioni con essi prospettate , sono infondati alla C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi luce della sempliceconsiderazione che le ipotesi normative poste a raffronto sono diverse, e per ciò stesso, ricevono una disciplina regolatoria diversa. Ebbene, la prima norma di cui si dubita della costituzionalità, è quella dettata dall’art. 139, comma 2,cod. proc. civ., che prevede la notifica con consegna diretta della copia dell'atto a mani del destinatario da parte dell’Ufficiale giudiziario e con consegna, in sua momentanea assenza, a persona di famiglia; la stessa norma prevede al comma 4 che soltanto quando la notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica. Questa disposizione viene posta incomparazione con quella prevista per la notifica a mezzo posta, sempre a persona di famiglia, per la quale, in assenza del destinatario, deve seguire la raccomandata a/r, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, della l. n. 890 del 1982 e dell’art. 60 comma 1, lett. b-bis del D. P. R n. 600 del 1973 in tema di notifica di atti di accertamento delleimposte sui redditi. Pertanto, se la copia dell’attoè consegnata dall’ufficiale giudiziario alla persona di famiglianon è necessario l’invio della raccomandata informativa al destinatario che lo avvisi di tale consegna, a meno che non si tratti diun atto di accertamento impositivo (per il quale invece la raccomandata informativa è obbligatoria) (in tal senso:Cass. Sez. 5 20/09/2022 n. 27446; cfr., altresì , Cass. 12/11/2018 n. 28872 ove, viceversa, si è ritenuto che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato). A parere della ricorrente al dubbio di legittimità concernente l’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. conseguirebbe l’ulteriore dubbio sulla conformità costituzionale dell'art. 327, comma 2 , cod. proc. civ. , in quanto detta disposizione porrebbe a carico del destinatario, in caso di consegna a persona diversa da lui, una volta rimasto contumace, l'onere di dimostrare la non avvenuta acquisizione di conoscenza del processo. Va osservato che illegislatore ha disciplinato la notificazione a mezzo posta e quella eseguita per iltramite dell'ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene»(Corte Cost. n. 17 del 2011), trattandosi di situazionidifferenti tra loro (ex multis , Corte Cost.n. 43 del 2010 e n. 131 del 2007) e che, nel caso della notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, la «natura pubblica dell'ufficio cui è affidato il compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge» (Corte Cost.n. 17 e n. 130 del 2011), nonché la «responsabilità disciplinare, civile o penale, che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento»(Corte Cost. n. 321 del 2009), possono giustificare una disciplina differenziata rispetto a quella a mezzo posta. Infine, la lesione del diritto di difesa evocata dal giudice rimettente può essere esclusa anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di confutare in giudizio la sussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto da notificare e colui che lo ha ricevuto e, comunque, di proporre querela di falso control'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Pertanto, èproprio la diversità della disciplina e delle funzioni relative ai diversi procedimenti notificatori che consente di ritenere manifestamente infondata la violazione delle norme costituzionali evocate. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo, rubricato: “violazione e falsa applicazione dell'art.139 cpc ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3 cpc. nulli tà della sentenza ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato la mancata dichiarazione circa la qualifica della figlia, consegnataria dell'atto notificato, quale persona di famiglia, cioè componente stabile del nucleo familiare, limitandosi a richiamare la massima della sentenza n. 8418 del 2018 della Corte di cassazione, secondo cui i n caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario; osserva inoltre che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere non assolto tale onere. 4.Con il quarto motivo, rubricato: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, n.4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c. ” atteso che la Corte d’appello non avrebbe valutato le prove documentali, certificati anagrafici, prodotte dalla figlia, circa ilfatto che ella non risiedesse con la madre al momento della consegnadell'atto. 5.Con il quinto motivo, rubricato: “ violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132, n.4, 188 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, posto che la Corte d’appello avrebbe omesso di accogliere le richieste istruttorie avanzatecirca la questione illustrata nei motivi precedenti. 6.Con il sesto motivo, rubricato: “ violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1. n. 4 c.p.c. nonché la violazione e falsa C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi applicazione dell'art. 101 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, non essendosi la Corte d’appello pronunciata sulla domanda relativa alla nullità della notificazione. 7.Con il settimo motivo , rubricato: “ violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.2 e 294 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c. e la violazione dell'art. 2729 cc, ai sensi dell'art. 360, c.1 ,n. 3 c.p.c. ”; nello specifico,l a C or te d’appello avrebbe errato nell'aver ritenuto la sussistenza dellaconoscenza della pendenza del processo da parte dell'odierna ricorrente solo sulla base del rapporto di parentela, omettendo di valutare le argomentazionicirca la nullità della notifica per mancata consegna de l l'atto e le prove istruttorie. 8.Con l’ottavo motivo , rubricato: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 327, c.2 c.p.c. e art. 2909 c.c., ai sensi dell'art.360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c.” in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che l'odierna ricorrente era incorsa in decadenza con riguardo all'impugnazione della sentenza non definitiva,verso cui non aveva fatto riserva di appello. 9.Con il nono motivo , rubricato: “ violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.1, c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi dlel'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c. art. 354, c.1, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c.”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello non si è pronunciata sulla validità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado che, invece, avrebbe determinato l'illegittimità della dichiarazione di contumacia dell'odierna ricorrente e la rimessione degli atti al primogiudice. 10. Con il decimo motivo, rubricato: “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2903, 2935, 481 c.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4 c.p.c. poiché la Corte d’appello avrebbeomesso di pronunciarsi sulla domanda di prescrizione dell'azione revocatoria fondata sulla nullità della notificadell'atto di citazione. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 11. Con l’undecimo motivo, rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c. 3 e 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.1, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l’omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, c.,1, n. 4 c.p.c.perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi circa la mancata instaurazione del contraddittorio daparte della Banca nei confronti di tutti i soggetti effettivamente legittimati a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità giacente. 12.I motivi, da esaminare congiuntamente per il nesso di connessione che li avvince, sono infondati. 13. Innanzitutto , non sussist ono né la nullità della sentenza nè le violazioni di legge evocate per la mancata considerazione da parte del Giudice d’appello circa la dichiarazione sulla qualifica di figlia ([OSCURATO:PERSONA]) , consegnataria dell’atto notificato,quale persona di famiglia, e che risiedesse in altra residenza né che avesse omesso di valutare le circostanze e gli elementi di prova addotti dalla ricorrente. Ebbene, in proposito l a Corte d’appello ha espressamente considerato che la consegna della notificadell’atto introduttivo del giudizio, nella specie, a detta della stessa appellante, avvenne “a mani della figlia sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che ne cura il ritiro” (pag. 6 della sentenza impugnata). In secondo luogo, in conformità con l’indirizzo di questa Cortesecondo cui in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela -cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di unvincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, iuris tantum , che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto,l'onere di provare il carattere del tutto C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (Cass. Sez. 1, 28/04/2021 n. 11228 che,in applicazione di tale principio, ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti"; in senso conforme:Cass. S ez. 5, 18/06/2020 n. 11815 ) . Invero, la Corte fiorentina, in linea con i richia ma ti principi , ha ritenuto che la odierna ricorrente avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo grado al fine di sollevare sia l’eccezione di nullità della notifica della citazione di primo grado sia quella della erronea declaratoria di contumacia, per avere la figlia [OSCURATO:PERSONA] ricevuto l’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e verosimilmente, dato il rapporto di filiazione, consegnato l’atto di citazione alla madre che , sul punto , si era limitata a dedurre che la figlia avesse inveceomesso di consegnarle l’atto in questione, perché riteneva la questione ormai definita, a fronte della intervenuta rinuncia all’eredità del de cuius [OSCURATO:PERSONA] effettuata da parte di entrambe, rispettivamente, moglie (la Melillo) e figlia (la [OSCURATO:PERSONA]) del predetto (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Circostanza non ritenuta credibile dalla Corte, soprattutto in considerazione del fatto che la mera asserzione della Melillo - di essere venuta a conoscenza del processo solo con la notifica della sentenza impugnata- non costituisce prova della impossibilità di conoscere sino a che è durato il processo di primogrado, l’avvenuta instaurazione e pendenza del medesimo come previsto dall’art. 294 c.p.c., secondo cui il contumace può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, solo se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Prova che non era stata fornita dalla predetta (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 7693/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 14. Quanto alla decadenza dell’impugnazione della sentenza non definitiva, la Corte d’appello non ha omesso di pronunciare; viceversa, avendo ritenuto valida la notifica effettuata, ha ritenuto che la odierna ricorrente, non essendosi costituita in primo grado, «pur avendo verosimilmente potuto farlo» fosse decaduta dalla impugnazione della sentenza non definitiva, verso cui non aveva fatto riserva di appello. 15. Neppure la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in merito all’eccepita prescrizione dell’azione revocatoria non ritenendo decorso il termine prescrizionale, sussistendo,nella specie, la regola della valida notifica ad uno dei litisconsorti che con l’integrazione del contraddittorio si estende anche agli altri e,nella specie, al curatore dell’eredità giacente . 4.All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore delleparti controricorrenti, seguono la soccombenza . Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, in favore delle parti controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in complessivi Euro 6. 000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito , in favore dei controricorrenti MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte C