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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10797/2026

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ro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaiarelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mma [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 929/2024 depositatail 27/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA], assicurato con la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. per attivandalici compiuti sulla propria autovettura, ha ceduto il credito indennitarioverso quest’ultima alla società Carrozzeria MG di [OSCURATO:PERSONA].n.c., che aveva effettuato la riparazione.La domanda di pagamento proposta da quest’ultima nei confronti dellesocietà [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA] -succedute alla Covea FleetS.A.- è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto nulla, in quantoabusiva, la clausola contrattuale prevedente una franchigia del 20% inipotesi di riparazione come nella specie effettuata da carrozzeria fuorirete .Successivamente, in parziale riforma della gravata decisione, la Corte diAppello di Milano ha diminuito l’ammontare liquidato dal giudice di primecure, applicando la franchigia del 20% prevista dalla clausola in argomento,ritenuta non abusiva.Avverso la pronunzia della corte di merito la società Carrozzeria MG diMarangoni [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a5 motivi, illustrati da memoria.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli art. 33, 34,35 e 36 e dell’art. 2058 cc in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n. 3.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che si presumonovessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto… restrizioni allalibertà contrattuale nei rapporti con i terzi (p. 13); e che costruireuna polizza ove una clausola ha l’effetto concreto di consentire che lo stessodanno venga pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara, comportaindiscutibilmente che quella clausola determina, ad onta del suo contenutogiuridico o semantico (franchigia/scoperto), l’effetto di restringere la libertàdi contrarre (p. 14).Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026Lamenta che è nulla la clausola in base alla quale se il danneggiato sceglieuna carrozzeria convenzionata subisce uno scoperto del 15%, mentre se nesceglie una non convenzionata lo scoperto diventa del 20%, in quanto ilmaggiore scoperto lo obbliga a scegliere la convenzionata con la compagniaassicuratrice, con compressione della facoltà di scegliere liberamente sulmercato con chi contrarre, e pertanto la libertà contrattuale.Lamenta che il giudice non deve svolgere alcun apprezzamento di meritoex art. 33 n. 1 sulla esistenza o meno del “significativo squilibrio di diritti edi doveri nascenti dal contratto” perché tale sussistenza è già stataaccertata dal legislatore che ha affermato la vessatorietà - presunta fin aprova contraria - dell’effetto discriminatorio della pattuizione 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1341c.c.Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto non applicabilel'art. 1341 c.c. sul presupposto che la clausola in esame, non essendo unaclausola vessatoria, non richiede una specifica approvazione.Secondo la ricorrente la decisione impugnata è arrivata a questaconclusione sul presupposto che la clausola in questione disciplina l'oggettodel contratto e non introduce uno squilibrio tra rischi reciproci.

Ma l'art.1341 c.c. non contiene alcun riferimento a tali presupposti, e dunque nonpuò esserne esclusa l'applicazione per via del fatto che tali presupposti nonricorrono nella clausola.Lamenta che la pattuizione de quo è stata denunciata per i suoi effettilimitativi della capacità di contrarre con terzi e, in quanto tale e comeclausola cd grigia, è presuntivamente vessatoria, lo squilibrio è presunto ecerto non è sanabile da una eventuale specifica sottoscrizione checomunque la Corte sostiene non essere necessaria (p. 19).Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente assimilato il caso inargomento ad altro, già oggetto di decisione da parte di questa Corte,relativo alle clausole che prevedenti lo scoperto in termini percentuali oNumero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026l'obbligo per l'assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica,laddove trattasi di ipotesi del tutto diverse.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art.34 delcodice del consumo.Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente considerata la clausolain argomento come limitante non già la libertà contrattuale ma solol'oggetto del contratto.Lamenta che affermare in tesi che una tale clausola non limita laresponsabilità perché non determina un significativo squilibrio non significaspiegare perché il discriminatorio effetto accertato non limiterebbe il dirittodi contrarre con terzi e dunque non determinerebbe uno squilibrio di dirittie di doveri (p. 26).4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la motivazione perrelationem alla sentenza di questa Corte n. 25743/2023, la quale haaffermato il principio secondo cui le clausole contemplanti uno "scoperto"in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specificaapprovazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi aspecificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cuil'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dalsinistro .Lamenta che il richiamo a tale principio è del tutto fuori luogo, perchépresuppone che una limitazione alla facoltà di contrarre attenga all'oggettodel contratto (e dunque non è vessatoria), ma era da dimostrare; ed inveceuna limitazione alla libertà di contrarre non attiene affatto all'oggetto delcontratto, non è cioè limitazione dell'oggetto.4.1.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Le censure attengono sostanzialmente alla questione se la clausola con cuiviene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazioneeffettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratriceNumero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026maggiore di quello previsto per l’ipotesi che la riparazione venga effettuatada carrozzeria con la medesima convenzionata sia vessatoria o abusiva inquanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole neirapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercatodell’operatore cui rivolgersi nell’economicamente privilegiare quelli scelti econvenzionati con la compagnia assicuratrice.Orbene, la clausola in argomento va considerata non già isolatamente main relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto delcontratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificarese nello specifico caso concreto essa determini un"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", incui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, in cui viene asostanziarsi la vessatorietà della clausola ( cfr. Cass., 15/10/2019, n.25914; Cass., 20/3/2010, n. 6802).Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di meritocorrettamente operata.Atteso che la valutazione della clausola in argomento non può prescinderedal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovverorisponda a libera accettazione all’esito di prodromica specifica trattativa (v.Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010,n. 18785; Cass., 8/7/2015, n. 14287.

E, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n.4140), va allora dalla medesima accertato se, in difetto di quest’ultima laclausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva inquanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicarepienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentaleespressione rappresentata dal libero accesso al mercato.5.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi 4 motivi di ricorso,assorbito il 5° [ con il quale la ricorrente denunzia violazione degli articoli91 e 92 c.p.c. ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano,Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cuiin motivazione; dichiara assorbito il 5° motivo.

Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaiarelli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mma [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 929/2024 depositatail 27/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA], assicurato con la società [OSCURATO:PERSONA] S.A. per attivandalici compiuti sulla propria autovettura, ha ceduto il credito indennitarioverso quest’ultima alla società Carrozzeria MG di [OSCURATO:PERSONA].n.c., che aveva effettuato la riparazione.La domanda di pagamento proposta da quest’ultima nei confronti dellesocietà [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA] -succedute alla Covea FleetS.A.- è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto nulla, in quantoabusiva, la clausola contrattuale prevedente una franchigia del 20% inipotesi di riparazione come nella specie effettuata da carrozzeria fuorirete .Successivamente, in parziale riforma della gravata decisione, la Corte diAppello di Milano ha diminuito l’ammontare liquidato dal giudice di primecure, applicando la franchigia del 20% prevista dalla clausola in argomento,ritenuta non abusiva.Avverso la pronunzia della corte di merito la società Carrozzeria MG diMarangoni [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a5 motivi, illustrati da memoria.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli art. 33, 34,35 e 36 e dell’art. 2058 cc in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n. 3.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che si presumonovessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto… restrizioni allalibertà contrattuale nei rapporti con i terzi (p. 13); e che costruireuna polizza ove una clausola ha l’effetto concreto di consentire che lo stessodanno venga pagato di più o di meno a seconda di chi lo ripara, comportaindiscutibilmente che quella clausola determina, ad onta del suo contenutogiuridico o semantico (franchigia/scoperto), l’effetto di restringere la libertàdi contrarre (p. 14).Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026Lamenta che è nulla la clausola in base alla quale se il danneggiato sceglieuna carrozzeria convenzionata subisce uno scoperto del 15%, mentre se nesceglie una non convenzionata lo scoperto diventa del 20%, in quanto ilmaggiore scoperto lo obbliga a scegliere la convenzionata con la compagniaassicuratrice, con compressione della facoltà di scegliere liberamente sulmercato con chi contrarre, e pertanto la libertà contrattuale.Lamenta che il giudice non deve svolgere alcun apprezzamento di meritoex art. 33 n. 1 sulla esistenza o meno del “significativo squilibrio di diritti edi doveri nascenti dal contratto” perché tale sussistenza è già stataaccertata dal legislatore che ha affermato la vessatorietà - presunta fin aprova contraria - dell’effetto discriminatorio della pattuizione 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1341c.c.Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto non applicabilel'art. 1341 c.c. sul presupposto che la clausola in esame, non essendo unaclausola vessatoria, non richiede una specifica approvazione.Secondo la ricorrente la decisione impugnata è arrivata a questaconclusione sul presupposto che la clausola in questione disciplina l'oggettodel contratto e non introduce uno squilibrio tra rischi reciproci. Ma l'art.1341 c.c. non contiene alcun riferimento a tali presupposti, e dunque nonpuò esserne esclusa l'applicazione per via del fatto che tali presupposti nonricorrono nella clausola.Lamenta che la pattuizione de quo è stata denunciata per i suoi effettilimitativi della capacità di contrarre con terzi e, in quanto tale e comeclausola cd grigia, è presuntivamente vessatoria, lo squilibrio è presunto ecerto non è sanabile da una eventuale specifica sottoscrizione checomunque la Corte sostiene non essere necessaria (p. 19).Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente assimilato il caso inargomento ad altro, già oggetto di decisione da parte di questa Corte,relativo alle clausole che prevedenti lo scoperto in termini percentuali oNumero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026l'obbligo per l'assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica,laddove trattasi di ipotesi del tutto diverse.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art.34 delcodice del consumo.Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente considerata la clausolain argomento come limitante non già la libertà contrattuale ma solol'oggetto del contratto.Lamenta che affermare in tesi che una tale clausola non limita laresponsabilità perché non determina un significativo squilibrio non significaspiegare perché il discriminatorio effetto accertato non limiterebbe il dirittodi contrarre con terzi e dunque non determinerebbe uno squilibrio di dirittie di doveri (p. 26).4.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la motivazione perrelationem alla sentenza di questa Corte n. 25743/2023, la quale haaffermato il principio secondo cui le clausole contemplanti uno "scoperto"in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specificaapprovazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi aspecificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cuil'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dalsinistro .Lamenta che il richiamo a tale principio è del tutto fuori luogo, perchépresuppone che una limitazione alla facoltà di contrarre attenga all'oggettodel contratto (e dunque non è vessatoria), ma era da dimostrare; ed inveceuna limitazione alla libertà di contrarre non attiene affatto all'oggetto delcontratto, non è cioè limitazione dell'oggetto.4.1.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Le censure attengono sostanzialmente alla questione se la clausola con cuiviene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazioneeffettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratriceNumero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026maggiore di quello previsto per l’ipotesi che la riparazione venga effettuatada carrozzeria con la medesima convenzionata sia vessatoria o abusiva inquanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole neirapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercatodell’operatore cui rivolgersi nell’economicamente privilegiare quelli scelti econvenzionati con la compagnia assicuratrice.Orbene, la clausola in argomento va considerata non già isolatamente main relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto delcontratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificarese nello specifico caso concreto essa determini un"significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", incui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, in cui viene asostanziarsi la vessatorietà della clausola ( cfr. Cass., 15/10/2019, n.25914; Cass., 20/3/2010, n. 6802).Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di meritocorrettamente operata.Atteso che la valutazione della clausola in argomento non può prescinderedal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovverorisponda a libera accettazione all’esito di prodromica specifica trattativa (v.Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 20/8/2010,n. 18785; Cass., 8/7/2015, n. 14287. E, da ultimo, Cass., 14/2/2024, n.4140), va allora dalla medesima accertato se, in difetto di quest’ultima laclausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva inquanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicarepienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentaleespressione rappresentata dal libero accesso al mercato.5.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi 4 motivi di ricorso,assorbito il 5° [ con il quale la ricorrente denunzia violazione degli articoli91 e 92 c.p.c. ], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano,Numero registro generale 11106/2024Numero sezionale 724/2026Numero di raccolta generale 10797/2026Data pubblicazione 23/04/2026che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo deisuindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cuiin motivazione; dichiara assorbito il 5° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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