CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 22443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 13968/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, N. 13968/21R.G. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7529 /202 1 , depositata i l 29.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma – nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), [OSCURATO:PERSONA] e Unione Montana del Brenta -accolse parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 12.4.2019, ritenendo ammissibile (contrariamente a quanto affermato dal primo giudice) l’opposizione dalla stessa proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, ma rigettando nel merito l’opposizione della stessa Buraglia; il Tribunale ha infatti rilevato che – ferma l’inammissibilità della produzione documentale circa la notifica delle cartelle relative all’estratto di ruolo (concernenti violazioni del Codice della strada), in quanto effettuata da AdER solo nel giudizio d’appello – il dies a quo dell’eccepita prescrizione doveva individuarsi nella data di notifica dei VAV, sicché la stessa prescrizione non poteva ritenersi maturata alla data del rilascio dell’estratto di ruolo, avvenuto il 13.4.2018, e dunque nel quinquennio dalla notifica degli stessi VAV. N. 13968/21R.G. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con autonomi controricorsi AdER e [OSCURATO:PERSONA]; l’Unione Montana del Brenta non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2943 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere che il rilascio dell’estratto di ruolopossa interrompere il termine di prescrizione. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omessa valutazione di circostanza determinante, essendosi ritenuto validamente notificato il VAV emesso da [OSCURATO:PERSONA], ancorché consegnato a persona addetta alla casa e senza prova di aver effettuato la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). 2.1 –Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta applicabile, nella specie, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, circa l’interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, in tema di impugnazione del c.d. estratto di ruolo; ciò in quanto il Tribunale, sul tema dell’interesse a ricorrere, ha accolto l’appello della Buraglia, sovvertendo la contraria decisione del primo giudice (che aveva, appunto, ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione, ancorché la decisione fosse stata adottata prima dell’entrata in vigore della citata disposizione e già sulla base d ella N. 13968/21R.G. normativa al tempo vigente),e nessuna delle resistenti , soccombenti sul punto, ha impugnato il relativo capo decisorio . La questione è quindi coperta dal giudicato internoesplicito e , solo per questa ragione, non può essere rimessa in discussione. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. Lo èperché la ricorrente non ha colto la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’opposizione, per non essere maturata la prescrizione alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo. Infatti, il Tribunale non ha affatto affermato – come mostra di aver inteso la ricorrente -che il rilascio dell’estratto di ruolo avrebbe interrotto la prescrizione, ma solo che, alla data in cui essa Buraglia assume di aver avuto conoscenza della pretesa (e può aggiungersi, alla data di proposizione della domanda, ossia il 24.4.2018), la prescrizione non era maturata, né per i VAV emessi da [OSCURATO:PERSONA] (notificati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 19.3.2014), né per quelli dell’Unione Montana del Brenta (notificati il 22.4.2015 e il 25.9.2015); si tratta di questione con ogni evidenza diversa, il cui fondamento non risulta congruamente investito dal mezzo in esame. 4.1 –Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Anche sul punto della validità della notifica dei VAV emessi da [OSCURATO:PERSONA], infatti, la ricorrente non censura la effettiva ratio decidendi della sentenza ; al riguardo, il Tribunale ha anzitutto affermato che la stessa Buraglia aveva riconosciuto di aver ricevuto i VAV in discorso nelle date del 14.11.2013 e del 19.4.2013. La questione della mancata spedizione della CAN, dunque, risulta ampiamente superata dalla suddetta dichiarazione confessoria resa dalla odierna N. 13968/21R.G. ricorrente, i cui effetti sono stati apprezzati in facto dal giudice d’appello e non sono stati minimamente censurati in questa sede di legittimità, donde l’inammissibilità del mezzo. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e le controricorrenti, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Nulla va disposto nei rapporti con la Unione Montana del Brenta, che è rimasta intimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna controricorrente in €600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, nonché per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese prenotate a debito, e per [OSCURATO:PERSONA] € 200,00 per esborsi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stes