CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 00916/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14033/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ferrara, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. incorporante per fusione di [OSCURATO:SOCIETA].), e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A (già [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Ravenna, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, DOM.DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , n. cron. 629/2025,depositata il giorno 03/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,14 gennaio