CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 03806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3314/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 650 ROMA rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, depositata il 27.4.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.1.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3314/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 679/2022Numero di raccolta generale 3806/2022 Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Data pubblicazione 07/02/2022 cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma resa pubblica in data 27.4.2020 in una causa in materia condominiale; che al ricorso resiste con controricorso il Condominio di via Tuscolana 650; che il relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; che in prossimità dell’adunanza il controricorrente ha depositato memoria; che il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: -la [OSCURATO:PERSONA] ha certificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il mancato deposito nei termini del ricorso notificato in data 8.12.2020; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 -, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3314/2021 Numero sezionale 679/2022 sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. Numero di raccolta generale 3806/2022Data pubblicazione 07/02/2022 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dov