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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35572/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è assolutamente generica in quanto acriticamente riproduttiva di profili di censura, legati alla ritenuta responsabilità dell'imputato, già adeguatamente vagliati, senza vuoti logici e con compiuti e corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito mettendo in evidenza la palese non credibilità della versione difensiva a fronte della pacifica cristallizzazione in fatto dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 334, comma 2, cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è assolutamente generica in quanto acriticamente riproduttiva di profili di censura, legati alla ritenuta responsabilità dell'imputato, già adeguatamente vagliati, senza vuoti logici e con compiuti e corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito mettendo in evidenza la palese non credibilità della versione difensiva a fronte della pacifica cristallizzazione in fatto dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 334, comma 2, cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 35572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris