CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 34891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/01/2023, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rideterminava la pena per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ( capo 1, artt. 61 n. 2, 582, 585 comma secondo n. 1, cod. pen.; capo 2) artt. 81 cpv., 644 cod. pen.; capo 3) art. 5, comma terzo, d.lgs. n. 153 del 1997). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Lamberti, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio della motivazione, con particolare riferimento ai reati satellite La Corte di appello non ha calcolato e motivato la pena in modo distinto e specifico. 3. Il ricorso è inammissibile. Sul punto occorre considerare come secondo il costante orientamento di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dallo stesso in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi. 1 Il 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.