CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte del 30 novembre 2022 e la successiva memoria difensiva del 9 dicembre 2022 del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza pronunciata in data 26 aprile 2021 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt.624,625 n.2 cod. pen.) nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] messinese alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2 Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio del ne bis in idem. La Corte territoriale ha escluso che tra la condotta contestata al ricorrente e quella di cui al proc. 1897/2016 del Tribunale di Messina conclusosi con sentenza del 15 luglio 2021, sussista la medesimezza del fatto e la sentenza impugnata (per la quale l'azione penale è stata esercitata successivamente) debba essere annullata per violazione del ne bis in idem. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 649 secondo comma cod. proc. pen. sarebbe stata di competenza del giudice del diverso procedimento in ragione dello stadio più avanzato del processo relativo alla sentenza impugnata. La difesa ha precisato che nelle due imputazioni l'unico elemento diverso è quello relativo alla quantità di energia sottratta, dal momento che a seguito di una più attenta verifica della società erogatrice, la quantità di energia sottratta era inferiore. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla nullità del decreto di citazione. Lamenta il ricorrente la nullità del decreto di citazione dal momento che, come risulta dalla nota di rettifica Enel, oggetto della sottrazione è pari a soli 58.374 Kwh e non 294.452. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato. Erroneamente la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente in relazione ad un allaccio abusivo che si sarebbe verificato nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015 laddove non vi è prova che il cavo che ha consentito l'allaccio abusivo sia stato collocato prima del sopralluogo avvenuto in data 29 giugno 2015. Dalla documentazione allegata non risulterebbe alcun consumo abusivo di energia elettrica. 2.4. Con il quarto motivo è stato denunziato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.Lamenta il ricorrente la sua mancanza di consapevolezza in relazione all'allaccio abusivo che potrebbe essere verosimilmente stato realizzato a seguito di un intervento di riparazione ad opera dell'elettricista Morsillo, reso necessario da un principio di incendio sviluppatosi. 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40 cod. pen. e 27 Cost.Il ricorrente lamenta che la penale responsabilità e la attribuibilità della condotta alla sua persona sia derivata dalla sua qualifica di legale rappresentante dell'associazione, operando in tal modo una sorta di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta accertata. 2.6. Con il sesto e il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuant e la circostanza aggravante contestata non è stato in alcun modo motivato così come carente risulta la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La sentenza impugnata ha preso atto del fatto che la maggiore quantità di Kwh consumati è dipesa da una erronea indicazione da parte dell'ENEL, che aveva rettificato la contestazione, riconoscendo di conseguenza la identità del fatto rispetto all'altro procedimento (la duplicazione dei procedimenti per il medesimo fatto-reato di abusivo allaccio alla rete ENEL in relazione al medesimo periodo 30.6.2010-29.6.2015 deriva dall'invio di due notizie di reato da parte dell'Ente erogatore del servizio). La Corte territoriale ha tuttavia escluso la violazione del principio del ne bis in idem, già dedotta in appello, in quanto sentenza oggi appellata è stata emessa prima di quella che si assume riguardare i medesimi fatti[..]", per cui "[..]si sarebbe semmai dovuto pronunciare il ne bis in idem (..,) nel procedimento giudicato con la successiva sentenza in data 15.7.2021[..]". 1.2. La sentenza risulta sul punto viziata, atteso che questa Corte con una pronunzia delle Sez. Unite ha stabilito che: "Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente". (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800). La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M. (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113). 1.3. Nel caso in esame, quando è stata esercitata l'azione penale che ha determinato la pendenza del giudizio sfociato, in grado d'appello, nella sentenza impugnata (decreto di citazione a giudizio notificato il 15.10.2019), era già pendente- innanzi alla medesima sede giudiziaria, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto- il procedimento penale n. R.G.N.R.1897/2016 (decreto di citazione a giudizio notificato il 13.6.2018), con la conseguenza che l'azione penale non avrebbe potuto essere nuovamente promossa. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione non poteva essere proseguita. L'accoglimento del primo motivo assorbe la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso proposti. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata ex art.