CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 807/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, rappre- sentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cinotta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viaas—à----ai_a_t6.3 g‘n/;t:, ,'J - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Re- gione siciliana, sez. staccata di Messina, n.129/27/2010 depositata il 25 novembre 2010, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, sez. staccata di Messina, veniva parzialmente accolto l'ap- pello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta indi- viduale, avverso la sentenza della CTP di Messina, n.384/13/2009, con la quale veniva rigettato il ricorso relativo all'avviso di accerta- mento IVA, IRPEF, IRAP 2002, sanzioni e interessi. 2. In particolare le riprese traevano origine dalla mancata presenta- zione di dichiarazione IVA e del modello unico per l'anno di imposta suddetto, pur avendo il contribuente presentato la comunicazione an- nuale IVA da cui emergevano ricavi non dichiarati. Il ricorrente ren- deva noto di aver proposto denuncia-querela nei confronti del com- mercialista incaricato dell'adempimento non compiuto ritenendo il fat- to non a sé imputabile. Nel merito, contestava il metodo induttivo di accertamento e l'insufficiente deduzione dei costi necessari alla pro- duzione del reddito, eccependo ai fini IVA anche la violazione dell'art. 55 del d.P.R. n.633 del 1972, e contestando la misura e l'esigibilità delle sanzioni in attesa dell'esito del processo penale. 3. La CTR accoglieva la doglianza ex art.55 cit. e dichiarava detraibili i costi indicati in contabilità ai fini della determinazione del reddito im- ponibile «nonché i versamenti e le imposte detraibili», confermando le riprese nel resto. 4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso; a seguito del deposito di istanza di parte, la Corte all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto la sospensione del processo ex art.6 comma 10 del d.l. n. 119 del 2018. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui la motiva- zione, pur avendo ritenuto corretta la detrazione apportata dall'Am- ministrazione finanziaria nella misura del 38% rispetto al reddito pre- sunto, poi accoglie la doglianza ex art.55 del d.P.R. n.633 del 1972 e, in dispositivo, dichiara detraibili i costi indicati in contabilità ai fini del- la determinazione del reddito imponibile «nonché i versamenti e le imposte detraibili», confermando le riprese nel resto. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente, - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - denuncia anche la intrinseca e insanabile contraddittorietà all'interno della motivazione a sostegno della sen- tenza impugnata, nei termini evidenziati al precedente motivo. 6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. Innanzitutto nella fattispecie, in assenza di presentazione della dichiarazione IVA e del modello unico per l'anno di imposta, legittimamente l'Amministrazione finanziaria ha proceduto all'accertamento induttivo, dal momento che l'art.55 cit. prevede: «Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'uffi- cio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'ac- certamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispe- zione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessi- vo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza del- l'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti even- tualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.». Inoltre, è principio acquisito (cfr. Corte Cost. n. 225 del 2005) che, in presenza di accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria debba ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche del- le componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in con- trasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto. 7. Ciò premesso, sussiste innanzitutto un'intrinseca contraddittorietà non sanabile all'interno della motivazione espressa dalla CTR dal mo- mento che prima a pag.3 della motivazione afferma essere «corretta la deduzione forfettaria del 38% operata dall'ufficio, in quanto tale aliquota è prevista per attività analoghe a quella esercitata dal contri- buente» e, dunque, la determinazione induttiva dei costi. Successi- vamente, a pag. 4 della parte motiva, dichiara anche che, «avendo il contribuente esibito in contabilità i dati relativi ai costi ed ai versa- menti alle imposte detraibili, di questi deve tenersi conto ai fini della determinazione del reddito imponibile». La Corte osserva che, delle due, l'una sola è possibile, o è corretta la deduzione di costi forfettaria nella misura del 38% operata dall'Agen- zia, o è corretta quella analitica sulla base delle scritture del contri- buente. 8. Sussiste poi anche la contraddittorietà non sanabile tra la motiva- zione, perplessa nei termini dicotomici suddetti, e il dispositivo, in cui la CTR «dichiara detraibili i costi indicati in contabilità ai fini della de- terminazione del reddito imponibile, nonché i versamenti e le imposte detraibili. Conferma nel resto». Il comando giudiziale non è eseguibi- le, non solo perché indeterminato nel suo generico richiamo alle «im- poste detraibili» e alla contabilità di parte senza individuazione di ci- fre e misure dei costi, ma anche perché in motivazione aveva espres- samente considerato corretta la deduzione degli stessi in misura for- fetaria del 38%, non potendosi pensare che il giudice d'appello voles- se sommare la una agli altri, in assenza di analitica motivazione che ne spieghi le ragioni, la misura, l'esistenza, l'inerenza. 9. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo, in cui la violazione di legge si appunta proprio sulla mancata dimostrazione dell'inerenza dei costi analitici esibiti. 10. La decisione va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo motivo, con rinvio alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Messina, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa / composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liqui- dazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021