CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Foggia in data 14.03.2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 8 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, in ordine alla assenza dei presupposti previsti dalla legge per sottoporre l'imputato agli esami tossicologici, con conseguente inconfigurabilità del rifiuto; con il secondo motivo, violazione di legge, essendo stato omesso l' avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego della particolare tenuità del fatto; con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. riguardo alla determinazione della pena; con il quinto motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 c.p., in ordine al mancato riconoscimento della non menzione della condanna. 3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella senteza impugnata. In ordine all'erronea applicazione dell'art. 187 commi 2, 2-bis, 3 e 4 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, la Corte d'Appello, ricostruendo in modo corretto il quadro normativo di riferimento, rileva che, a norma dell'art. 187, commi 2 bis e 3 del codice della strada, se vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti, possono essere eseguiti esami clinico tossicologici su liquidi prelevati dal cavo orale a cura del personale sanitario ausiliario della polizia; quando ciò non sia possibile, la polizia accompagna il conducente presso una struttura sanitaria. E' dunque manifestamente infondato l'assunto del ricorrente, reiterato con il ricorso, secondo cui i presupposti per essere condotto presso una struttura sanitaria sussistono solo se il conducente necessiti di cure mediche o sia stato coinvolto in un incidente. La sentenza impugnata dà infatti ampio conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione dell'imputato, tali da indurre la polizia giudiziaria ad invitare l'imputato a sottoporsi ad esame tossicologico presso l'Ospedale di Foggia. 4. Quanto al secondo motivo, la Corte d'Appello dà atto che dall'annotazione di polizia giudiziaria emerge che gli avvisi di legge fossero stati correttamente dati e, in conformità con la consolidata giurisprudenza, sottolinea comunque che, in caso di rifiuto, non sussiste l'obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore (Sez. 4 -, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 01; Sez. 4 - n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del L 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio come tale eccepibile solo fino alla sentenza, mentre non risulta che detta eccezione sia stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado (Sez. 4 - n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 - 01). 5. In relazione, invece, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., la Corte d'Appello argomenta congruamente in ordine alla esclusione della scarsa offensività del fatto, in considerazione delle modalità di tempo e di luogo della condotta di guida ( in un centro abitato e nelle ore della mattinata). Si tratta di affermazioni logiche, conformi ai principi e come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 6. Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione della Corte è congruamente argomentata. Va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte considera che la pena era stata determinata in misura pari al minimo edittale e non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 7. Infine, con riferimento al vizio di violazione di legge e di motivazione circa il mancato riconoscimento della non menzione della condanna, la Corte d'appello ha negato il beneficio in esame considerando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità della condotta ampiamente descritta e valutata. Si tratta di motivazione conforme ai principi e priva di profili censurabili in sede di legittimità. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026 1. I