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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03761/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato altresì che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso, ribadendone le ragioni di accoglimento; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono scanditi da una specifica e necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per altro in parte concentrati sulla responsabilità penale dell'imputato, oggetto per altro di rinuncia ai motivi di appello; in sostanza i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigli re estensore t Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo l'imputato responsabile del concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato altresì che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso, ribadendone le ragioni di accoglimento; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono scanditi da una specifica e necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per altro in parte concentrati sulla responsabilità penale dell'imputato, oggetto per altro di rinuncia ai motivi di appello; in sostanza i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il consigli re estensore t Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris