CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20890/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;2026 - ricorrenti principali -2801 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2626/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 793/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24951/20231. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale chiedendo di dichiarareN umero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 20890/2026illegittimo il decreto di annullamento del contratto di lavoro aData pubblicazione 20/06/2026tempo determinato stipulato in virtù dell’attingimento dalle GPSdi prima fascia relativamente all’anno scolastico 2021/2022.Esponeva di essere stata inserita con decreto prot. n. 20450del 29.10.2021 nella prima fascia delle graduatorie d’istitutodella provincia di Napoli per il biennio 2020/2022, di avereconseguentemente stipulato un contratto di lavoro a tempodeterminato con assunzione sino al 30.06.2022 e che l’Usr, condecreto prot. n. 20689 del 31.11.2021, aveva dispostol’esclusione della ricorrente dalla prima fascia delle GPS, conconseguente revoca dell’incarico conferito, senza tener contodella sentenza favorevole del TAR Lazio n. 4020/2018, qualetitolo giuridicamente valido per la permanenza nella I fascia GPSper il biennio 2020/2022 come confermato dalla circolare MIURprot. n. 26841 del 05/09/2020.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, affermando ildiritto di reinserimento della docente e condannandol’Amministrazione al riconoscimento del servizio svoltodall’ottobre 2021 al giugno 2022, nonché al pagamento delledifferenze retributive.3. Proponeva appello l’Amministrazione, lamentando l’erroneoconvincimento del Tribunale in ordine all’idoneità della sentenzadel TAR Lazio n. 4020/2018 a costituire titolo giuridicamentevalido ai fini della permanenza nella prima fascia delle GPS peril biennio 2020/2022.4. La Corte di appello di Napoli, condividendo la motivazione delprimo Giudice, rigettava il gravame osservando che la sentenzadel Consiglio di Stato n. 5216/2022 del 24 giugno 2022 (cheaveva accolto l'appello del Ministero respingendo il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] culminato con la sentenza n. 4020/2018)Numero registro generale 24951/2023Numero sezionale 2801/2026era irrilevante poiché la sentenza de qua, producendo Ni upmerroo pdi rrai ccolta generale 20890/2026Data pubblicazione 20/06/2026effetti dal momento della pubblicazione (avvenuta il24.06.2022), era intervenuta quando il contratto della [OSCURATO:PERSONA] erain scadenza (ovvero il 30.06.2022). Pertanto, in virtù dellasentenza del Tar, il MIM era tenuto a riconoscere la supplenzain questione.5. La cassazione della sentenza è domandata dal Ministerodell’Istruzione e del Merito, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, con ricorsoarticolato in due motivi cui resiste con controricorso VincenzaConte che, con il medesimo atto, ha proposto ricorsoincidentale, affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., inrapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..In particolare, il Ministero lamenta l’erroneità della sentenzaimpugnata, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare ildifetto di legittimazione passiva dell’Ambito territoriale (ufficioperiferico privo di autonoma soggettività processuale) nonchédell’istituzione scolastica, quale organo statale operantenell’ambito di funzioni amministrative imputabiliall’amministrazione centrale. Si sostiene, in proposito, che lacapacità processuale appartiene all’ente (Ministero), mentre agliorgani spetta solo la rappresentanza. In particolare, lalegittimazione passiva degli uffici periferici è configurabile solonei casi espressamente previsti dalla legge e nel caso di specie,la titolarità del rapporto controverso sarebbe imputabileesclusivamente al Ministero (o, nei limiti normativi, all’USR), conconseguente erronea evocazione di soggetti estranei.Numero registro generale 24951/2023Numero sezionale 2801/2026In sintesi, si deduce il vizio di legittimazione passivNaum,e rop dei rra ccolta generale 20890/2026Data pubblicazione 20/06/2026indebita partecipazione al giudizio di articolazioni periferichedell’amministrazione non titolari del rapporto controverso.1.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità perché nonriporta né localizza gli atti processuali rilevanti (memoria dicostituzione, sentenza del Tribunale e atto di appello).1.2. Va però detto che il motivo di appello risulta dalla stessasentenza impugnata che l’ha in sostanza ritenuto inammissibileper difetto di interesse. Sotto questo profilo, la sentenzaimpugnata va confermata, ma con diversa motivazione perché,a fronte dell’avvenuta vocatio in ius del Ministero legittimato,non è configurabile una soccombenza in senso proprio neiconfronti dell’istituto e dell’ufficio scolastico regionale.1.3. Quanto al primo aspetto questa Corte ha di recenteaffermato che “allo stato della normativa vigente, il rapporto traIstituti scolastici e Amministrazione statale centrale (non è) dinatura intersoggettiva. Infatti, gli istituti scolastici, pur se dotatidi personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa,sono del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato, cuiè rimasta attribuita la funzione amministrativa dell’istruzione,assieme con la gestione del relativo servizio. In coerenza contale disegno, rimangono in capo all’Amministrazione centraledello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamentiscolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generaledell’istruzione scolastica e di stato giuridico del personale,funzioni tutte atte a salvaguardare l’unitarietà del sistemanazionale dell’istruzione…… gli istituti scolastici continuano aessere organi dello Stato muniti di personalità giuridica, inseritinell’organizzazione statale. Pertanto, la giurisprudenza dellaCorte di cassazione ha affermato che, anche dopo l’estensionedella personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59Numero registro generale 24951/2023del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circolNi umero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 20890/2026didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria,Data pubblicazione 20/06/2026nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste lalegittimazione passiva del Ministero, mentre difetta quella delsingolo istituto (Cass., Sez. L, n. 6372 del 21 marzo 2011; piùdi recente, Cass., Sez. L, n. 20916 del 18 luglio 2023). Nellastessa ottica, è stato chiarito che gli uffici scolastici territoriali,con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi delMinistero e di poteri di rappresentanza verso l’esterno, ma nondi un’autonoma soggettività, distinta da quella del Ministerostesso (Cass., Sez. L, n. 32938 del 9 novembre 2021).” (Cass.n. 34605/2024).Ne discende che la vocatio in ius congiunta del Ministero,dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Istituto non ha interessatodistinte soggettività, nei cui confronti è possibile ravvisare unasoccombenza in senso proprio, quanto piuttosto gli organiasseritamente legittimati a rappresentare l’unicaamministrazione convenuta in giudizio, ossia il Ministerodell’Istruzione.1.4. Sotto questo profilo, ferma l’erroneità della citazione ingiudizio dell’Istituto e dell’[OSCURATO:PERSONA], va ravvisata lacarenza di interesse all’impugnazione, una volta che ogniirregolarità è stata sanata dalla costituzione in giudizio delMinistero per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.2. Con il secondo mezzo di doglianza si lamenta la «violazionee/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3) in relazione alcombinato disposto della circolare del ministero dell’istruzionen.26841 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del decreto ministeriale 374/2017».La Corte d’appello avrebbe erroneamente fondato la decisionesulla sentenza TAR n. 4020/2018, relativa al triennioNumero registro generale 24951/2023Numero sezionale 2801/20262017/2020, non applicabile alle graduatorie del Nbuimeenron dii ora ccolta generale 20890/2026Data pubblicazione 20/06/20262020/2022 disciplinate da diversa normativa (O.M. n. 60/2020).Inoltre, secondo il ricorrente, la circolare ministeriale nonimporrebbe la conservazione dell’inserimento con riserva nellenuove GPS, atteso che le graduatorie del triennio precedenterisultano caducate e non utilizzabili, salvo casi specifici diprovvedimenti cautelari riferiti alle nuove graduatorie.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevantela sentenza del Consiglio di Stato n. 5216/2022, che hadefinitivamente respinto la domanda della lavoratriceaffermando la mancanza originaria del requisito abilitante(diploma ITP), con effetti dichiarativi idonei a incidereretroattivamente sulla posizione in graduatoria.In sintesi, si deduce la violazione di legge in materia digraduatorie scolastiche, per avere la Corte territoriale attribuitoefficacia, ai fini dell’inserimento nelle GPS 2020/2022, a unadecisione amministrativa relativa al precedente triennio e a unacircolare ministeriale asseritamente mal interpretata, nonchéper avere trascurato la sopravvenuta pronuncia del Consiglio diStato escludente il possesso dei requisiti abilitanti.2.1. Il motivo è inammissibile perché è incentrato sul giudicatoamministrativo e sull’interpretazione della circolare richiamatadalla Corte territoriale, ossia su documenti rispetto ai quali nonrisultano assolti gli oneri di specificazione e di allegazioneimposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.2.2. Inoltre, il motivo, che si incentra sulla impossibilità diestendere gli effetti della pronuncia del Tar anche allegraduatorie formate sulla base dell’ordinanza ministerialesuccessiva, sollecita accertamenti di fatto che non risultanodalla sentenza impugnata e non consente di apprezzare se ilcontenuto decisorio della pronuncia potesse o meno incidereNumero registro generale 24951/2023Numero sezionale 2801/2026sulla valutazione della sussistenza dei titoli richiestNiu mderoa dlli ara ccolta generale 20890/2026Data pubblicazione 20/06/2026successiva ordinanza.3. Con i due motivi di ricorso incidentale si denuncia:«1) Error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’articolo 360, n. 4),c.p.c. per assenza del percorso logico ed argomentativo che hacondotto alla compensazione delle spese di lite. Motivazioneapparente.2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. inrelazione all’articolo 360, n. 3), c.p.c.»La ricorrente incidentale chiede applicarsi il principio dellasoccombenza, avendo la Corte territoriale accolto integralmentela domanda proposta.3.1. I motivi possono essere trattati congiuntamenteconsiderata la loro stretta connessione e sono infondati.3.2. Seppure la sentenza impugnata si limiti ad affermare che“la complessità della questione costituisce giusto motivo dicompensazione delle spese del grado” va tenuto contodell’orientamento espresso da pronunce di questa Corte sullanecessità di apprezzare la motivazione alla luce del contenutodecisorio della sentenza. In particolare, Cass. n. 3485/2025 haaffermato che in tema di compensazione il sindacato della Cortedi legittimità è limitato alla verifica della conformità dellapronuncia rispetto alla disciplina di legge e, pertanto, ove leragioni indicate siano riconducibili sul piano astratto ad una delleipotesi nelle quali la compensazione medesima è consentita, ilsindacato si arresta e non può estendersi anche alla valutazionesull’opportunità o meno dell’esercizio del potere di deroga allaregola della soccombenza, che è discrezionale ed è riservato algiudice del merito; il controllo sulla motivazione va condottotenendo conto delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l.Numero registro generale 24951/2023n. 83/2012 e, pertanto, anche in tema di compensazione, il vizioN umero sezionale 2801/2026Numero di raccolta generale 20890/2026motivazionale rileva nei limiti indicati da Cass. S.U. n.Data pubblicazione 20/06/20268053/2014 ed attiene solo all'esistenza della motivazione in sé,prescinde dal confronto con le risultanze processuali, siesaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché laCorte territoriale ha dato atto della complessità delle questionigiuridiche esaminate e sul punto la motivazione della pronunciaimpugnata va letta nel suo complesso (cfr. fra le tante Cass. n.1997/2015).4. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale chequello incidentale.5. Le spese vanno compensate stante la soccombenzareciproca.6. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, medianteil meccanismo della prenotazione a debito sianoistituzionalmente esonerate, per valutazione normativa dellaloro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo(Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.28250/2017).7. Viceversa, con riferimento alla ricorrente incidentale,considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unNumero registro generale 24951/2023Numero sezionale 2801/2026ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aN uqmueroe dlli ora ccolta generale 20890/2026Data pubblicazione 20/06/2026previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese di lite delgiudizio di cassazione.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente incidentale dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]