CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Trento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 5 giugno 2023, il Tribunale di Trento dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto in abitazione, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e riconoscendo la circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., come equivalente alla recidivaspecifica infraquinquennale. Applicata la riduzione per il rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione. La decisione si fondava, in particolare, su atti di polizia giudiziaria e sulle immagini di videosorveglianza acquisite da cui si desumeva che il 18 dicembre 2019, aTrento, l'imputato si era impossessato del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA], introducendosi all’interno di un container adibito a spogliatoio, ritenuto “luogo di privata dimora”. Con sentenza del 7 maggio 2025, la Corte di appello di Trento rigettava l’impugnazione proposta dall'imputato. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, articolando i seguenti motivi di diritto. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazionidi legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione. La difesa contesta la natura di "luogo di privata dimora" attribuita al container, evidenziando che lo stesso, posto all'interno di un cantiere, non fosse principalmente deputato a spogliatoio, tanto da venir lasciato aperto durante il giorno, né presentava un nesso pertinenziale con un'abitazione. Si richiamano, a sostegno, parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella nozione di privata dimora rientrerebbero soltanto i luoghi, non aperti al pubblico o a terzi senza consenso del titolare, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, nonché l’art. 52, comma 3, cod. pen., da cui si desumerebbe la non coincidenza tra “luogo di privata dimora” e “luogo di lavoro”. Si deduce, ancora, che l'imputato non poteva avere coscienza di introdursi in un ambito ove si svolgevano fatti di vita privata, apparendo il modulo come un semplice ricovero attrezzie che, in radice, non fosse ammissibile che un qualunque luogo, privo di legame pertinenziale con un’abitazione,sol perché teatro occasionale di condotte “riservate”, possa essere considerato privata dimora. Si richiama, infine, a sostegno, Cass. 30622/2025(concernente un furto in magazzino non qualificato come “furto in abitazione”). 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorioe recidiva, riconoscimento del danno di particolare tenuitàe bilanciamento delle circostanze. La difesa lamenta che il danno (di euro 70,00) dovesse qualificarsi di particolare o speciale tenuità, exart. 62, n. 4, cod. pen. (come da giurisprudenza menzionata), in quanto oggettivamente modesto, avuto riguardo alla sua entitàe alla capacità economica del danneggiato, profili nella specie non adeguatamente valutati, così come l’occasionalità della condottae l’assenza di violenza o minaccia. L’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma4, cod. pen., sul divieto di prevalenza dell’attenuante ex art. 625 - bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma4, cod. pen., dichiarata da Corte cost., 24 marzo 2025, n. 56, costituirebbe – per parte ricorrente – principio spendibile anche per le attenuanti “premiali” legate alla speciale tenuità e al risarcimento, così da rendere possibile riconoscerne la prevalenza. In alternativa, chiede sollevar si questione di illegittimità costituzionale del relativo divieto. Su tali deduzioni la Corte territoriale sa rebbe rimasta silente. La commisurazione della pena sarebbe avvenuta senza considera re le condizioni di vita dell’imputato,parte di una famiglia “particolarmente disagiata” e in difficoltà economico-sociale. I giudici di merito avrebbero omesso di apprezzare, altresì,la condotta post delictume la personalità del reo , che aveva collaborato all’accertamento dei fatti e all’immediato rinven imen to della refurtiva, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; tanto più che non emergerebbero elementi di pericolosità attuale, né recidive recenti o condotte delittuose abituali. A fronte di tali elementi, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare, in termini assertivi, la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, senza alcuna valutazione individualizzata sulla personalità del reo e sulla concreta pericolosità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione della condotta contestata quale furto in luogo di privata dimora,è manifestamente infondato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]Amico hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimorai luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (così Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01,che hanno escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). È stato pertanto confermato l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie delluogo di privata dimora (accertamento questo riservato ai giudici di merito, e non censurabile in questa sede, se congruamente motivato) e cioè se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati ospogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). [OSCURATO:PERSONA]Amico hanno, dunque, delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: 1) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; 2) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; 3) inaccessibilità del luogo a terzi, senza il consenso del titolare. Si è, pertanto, condivisibilmente asserito che laddove si tratti di luoghi (come esercizi commerciali, studi professionali o stabilimenti industriali) «accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono, pertanto, prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo» sarebbe «fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo». 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, rilevando che il container era funzionalmente adibito a spogliatoio per gli operai, i quali ivi si cambiavano d'abito mantenendo la porta chiusa: e, dunque, escludendo abitualmente terzi dall’ingresso in esso. In particolare, con accertamento che non è dedotto esser frutto di travisamento istruttorio, e che, dunque , non è qui censurabile, la sentenza d’appello ha statuito che all’interno del container “si svolgevano attività di natura privata, come lo spogliarsi e cambiarsi abbigliamento, da parte degli operai, con chiusura della porta d’ingresso dello spogliatoio, attività che connotano lo spogliatoio in oggetto come luogo di privata dimora, in quanto destinato ad uso privato e chiuso all'accesso di terzi”. Dunque, non risulta affatto accertato il dato avallato da parte ricorrente, ovvero che il container fosse apertoindiscriminatamente all’ingresso di chiunque lo volesse: e al suddetto accertamento viene opposta una difforme ricostruzione, da parte ricorrente, senza, però, che si sia addotto un travisamento dei dati istruttori su cui lo stesso si basa. Ad ogni modo, è rimasto incontestato anche un ulterior e dato fattuale acclarato dai giudici di merito (e segnatamente dalla sentenza di primo grado) circa l’inaccessibilità del cantiere: “è pacifico che il prevenuto si sia introdotto in uno spogliatoio non accessibile a terzi estranei, viste le protezioni apposte al cantiere che avevano il precipuo scopo di escludere l’accesso ai soggetti non autorizzati e che, infatti, l’imputato per entrare nel locale ha dovuto manomettere le reti esterne e penetrare in area riservata”. Dunque, essendo incontestato trattarsi, nella specie, di un locale adibito a spogliatoio, a cui non era consentito il libero accesso a terzi(in quanto posto, comunque, in area interclusa all’ingresso indiscriminato di terzi), ed essendo pacifico che in esso si svolgessero atti della vita privata, tanto giustifica l’applicazione della disposizione sanzionatoria in esame, che reprime più severamente tali condotte proprio per la maggior vulnerabilità delle vittime colte in siffatta situazione. Tale destinazione connota il luogo come ambito di riservatezza tutelato dalla norma incriminatrice, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte che ha già riconosciuto la natura di privata dimora agli spogliatoi riservati in cantieri o stand fieristici (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952-01; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894-01).È, dunque , irrilevante che il container fosse situato in un cantiere, piuttosto che al servizio di un’abitazione privata, come dedotto da parte ricorrente, essendo decisiva la sua destinazione d'uso al momento del fatto e lo ius excludendiesercitato da chi ne faceva uso. In senso analogo, ad esempio, Sez. 5, n. 3415 del 26/10/2022, dep. 2023, non massimata, ha ritenuto trattarsi di furto in privata dimora, il caso in cui l'imputato aveva sottratto la banconota dalla borsa di un operatore sanitario custodita in un locale non aperto al pubblico (ufficio della caposala) e destinato esclusivamente al personale (in particolare, non accessibile a terzi senza il consenso della stessa caposala): il tutto all’interno di un presidio ospedaliero pubblico. Ed ancora, si veda, analogamente, Sez. 4, n. 13044 del 23/2/2023, sempre per il furto di beni contenuti in un armadietto all’interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, in ambito ospedaliero: precedente che enuclea una casistica di luoghi ritenuti privata dimora, tra cui il locale adibito a spogliatoio degli avvocati all'interno di un palazzo di giustizia, ritenuto luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato o all’interno di un edificio pubblico (la sentenza richiama, all’uopo, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 239980-01, che ha pronunciato siffatto principio di diritto). Proprio perché i luoghi di lavoro in genere possono avere varie caratteristiche, a seconda che essi siano o meno accessibili indiscriminatamente da parte di terzi, si spiega il comma 3 dell’art. 52cod. pen., che estende le norme relative alla legittima difesa in abitazione o in altro luogo di privata dimora anche ai luoghi di lavoro tout court: il che, però, non impedisce, in assoluto, di ritenere che anche all’interno dei luoghi di lavoro possano svolgersi, non occasionalmente, atti della vita privata. Dunque, il primo motivo risulta, per le dette ragioni, inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Anche il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primisquelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), sul bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450-01; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. Il ricorrente, al riguardo,invoca la recente sentenza n. 56 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4 , cod. pen. limitatamente al divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione (art. 625-bis cod. pen.) sulla recidiva reiterata. Tuttavia, con valutazione qui non censurabile, in quanto congrua e logica, la Corte territoriale ha evidenziato che l’imputato risultava “gravato da numerosi precedenti penali anche di natura specifica e quindi la sua condotta delittuosa risulta abituale”, ciò che è stato ritenuto ostativo sia all ’accoglimento della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia all’applicazione delle attenuanti in caso di danni modesti: istanza, a sua volta,rigettata anche perché il portafoglio in questione conteneva non solodenaro, ma pure la tessera bancomat e i documenti d’identità del proprietario ( ciò che ha fatto ragionevolmente escludere trattarsi di fatto ditenue valore). Ed ancora, con valutazione del tutto logica la Corte d'appello ha rilevato che “numero e tipologia di precedenti penali esistenti a carico dell’imputato” risultavano “anche ostativi alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche a frontedella tendenza dell’imputato a reiterare condotte delittuose contro il patrimonio”. Talivalutazioni della Corte territoriale evidentemente forniscono adeguata risposta alla censura sulla recidiva proposta con l’appello, che, per giunta, risulta in sé palesemente generica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado. Invero, secondo il Tribunale “il reato in contestazione, se confrontato con i precedenti del prevenuto (anche per fatti analoghi a quello in contestazione)” costituisce “elemento sintomatico di una sua più accentuata colpevolezza e pericolosità, poiché l’analoga natura dei fatti induce ad escludere l’occasionalità della ricaduta nel reato”. Orbene, a fronte di tale specifica motivazione, incentrata sulla reiterazione di fatti analoghi, tale da escludere che si tratti di un reato occasionale, parte ricorrente, con l’appello, nulla di specifico ha oppo sto , limitandosi a ribadire la -assunta -scarsa gravità del fatto, le non buone condizioni sociali ed economiche del [OSCURATO:PERSONA] e la sua “condotta resipiscente o comunque collaborativa”: senza, dunque, confrontarsi con l’elemento caratterizzante l’istituto, valorizzato dal Tribunale –e, come detto, anche dalla Corte d'appello – ovvero la “tendenza dell’imputato a reiterare condotte delittuose contro il patrimonio” (p. 7 sentenza d’appello). Infine, per quanto detto, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della congruenza logica della motivazione. Nella fattispecie, la Corte d'appello ha operato un bilanciamento per equivalenza, dando conto – come detto – della gravità dei precedenti penali dell'imputato, ritenuti indicativi di una pericolosità sociale e gravità complessiva del fatto non del tutto elisidalla sua condotta successiva. Tale valutazione risulta conforme ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e non appare né manifestamente illogica, né apparente, avendo i giudici di merito ponderato sia l'elemento positivo (risarcimento del danno) che quello negativo (basato sulla carriera criminale dell'agente). In definitiva, la Corte territoriale ha valutato aspetti favorevoli e sfavorevoli, pervenendo a confermare la determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di un ragionamento privo di illogicità e conforme ai menzionati principi di diritto. Da ultimo, è inammissibile, per difetto di rilevanza, anche la questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza, exart. 69, comma 4, cod. pen., dell’attenuante qui riconosciuta (art. 62, n. 6. cod. pen.), rispetto alla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. Infatti, nel caso di specie il giudice d’appello ha chiaramente evidenziato di ritenere corretto il bilanciamento in termini di equivalenza, escludendo che la menzionata attenuante possa ritenersi prevalente non in ragione della detta disposizione, ma perché tale valutazione “non sarebbe consona al numero e tipologia di precedenti penali esistenti a carico dell’imputato”. Dunque, l’eventuale accoglimento della questione sarebbe irrilevante ai fini della decisione del giudizio. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n.