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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23067/2026

Testo disponibile della fonte

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ZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n.5996/2024 depositata il 2 agosto 2024 e notificata il 23 ottobre 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrateprocedeva, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, al controlloformale della dichiarazione dei redditi presentata da [OSCURATO:PERSONA] aifini dell’IRPEF in relazione all’anno 2014.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/20261.1 Il controllo si concludeva con il disconoscimento della deducibilitàdei contributi previdenziali versati per conto del dichiarante, ai sensidell’art. 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990, dalla titolaredell’impresa familiare di gestione di un tabacchino nell’àmbito della qualeegli prestava attività di lavoro in veste di coadiutore.1.2 Successivamente veniva notificata al Cucinotta cartella dipagamento dell’importo recuperato a tassazione.2.

Il contribuente contestava la pretesa erariale dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando la cartella impugnata.3.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diMessina, che con sentenza n. 5996/2024 del 2 agosto 2024, inaccoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettaval’originario ricorso della parte privata.3.1 A sostegno della pronuncia adottata i giudici di seconde cureosservavano che: - il contribuente non aveva dimostrato che la titolaredell’impresa commerciale avesse esercitato nei suoi confronti la rivalsaprevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990, in mancanzadella quale egli non era legittimato a dedurre i contributi previdenziali inquestione; - al riguardo, andava ritenuta priva di valore probatoriol’allegata dichiarazione congiunta di avvenuto rimborso della somma di6.144,56 euro resa dai diretti interessati, in assenza di data certa e diautentica della sottoscrizione apposta dalla titolare dell’impresa; - nonrisultava comunque provato che il Cucinotta avesse rimborsato i contributialla titolare dell’impresa, nè che quest’ultima li avesse effettivamenteversati alla Gestione commercianti.4.

Contro questa sentenza, notificata il 23 ottobre 2024, GiuseppeCucinotta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a duemotivi.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/20265.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto dicostituzione», ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.57 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che la CGT di secondo grado avrebbe illegittimamentedato ingresso ai motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate, con iquali erano state dedotte questioni nuove rispetto a quelle che avevanoformato oggetto di dibattito nel giudizio di prime cure.1.2 Il motivo, da ricondurre più correttamente al paradigma delnumero 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., perché diretto a far valereun preteso error in procedendo commesso dalla Corte territoriale, èdestituito di fondamento.1.3 Va anzitutto notato che nel giudizio di impugnazione della cartelladi pagamento emessa a séguito di controllo formale ex art. 36-ter deld.P.R. n. 600 del 1973 il perimetro del thema decidendum è delimitatodalla ripresa fiscale effettuata dall’Ufficio; ripresa che, nel caso di specie,trae origine dal disconoscimento della deducibilità dei contributiprevidenziali versati nell’interesse del Cucinotta, in base alla disciplinarecata dalla legge n. 233 del 1990, dalla titolare dell’impresa familiare alcui interno egli prestava attività di lavoro in qualità di collaboratore.1.4 Fermo quanto precede, dalla stessa lettura del ricorso si ricava chefin dal giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate aveva eccepito lamancanza di documentazione atta a comprovare la rivalsa operata dallatitolare dell’impresa nei confronti del contribuente ai sensi dell’art. 2,Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026comma 1, della citata legge.1.5 Orbene, il collegio giudicante ha esaminato le difese svoltedall’Amministrazione appellante e, dopo aver posto in rilievo che l’allegatadichiarazione congiunta di avvenuto rimborso della somma di 6.144,56euro sottoscritta dai diretti interessati doveva essere ritenuta priva divalore probatorio, si è premurato di chiarire che la dimostrazionedell’effettivo esercizio della rivalsa non era stata offerta in altro modo,nemmeno in via presuntiva (a tale ultimo proposito ha sottolineato che«[…] la certezza dell’avvenuto versamento del contributo [da parte dellatitolare dell’impresa] avrebbe potuto, poi, lasciare presumere che la[stessa…] avesse, infine, soddisfatto il proprio indubbio interesse adessere rimborsata, ella non potendo dedurre dal reddito dell’impresal’esborso previdenziale per il collaboratore […]»).1.6 Deve, pertanto, escludersi che i giudici di seconde cure abbianoposto a fondamento del decisum nuove questioni per la prima voltaintrodotte dalla parte pubblica in grado d’appello, essendosi gli stessilimitati a valutare le risultanze istruttorie acquisite al processo e adesprimere un giudizio finale di inidoneità delle prove addotte dalcontribuente.2.

Con il secondo motivo sono lamentate, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, comma 1, del t.u.i.r., dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 2, comma1, della legge n. 233 del 1990.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver a torto ritenutoche la summenzionata dichiarazione congiunta non costituisse documentoidoneo a dimostrare la rivalsa operata dalla titolare dell’impresa neiriguardi del contribuente.Viene, inoltre, dedotto che i giudici a quibus avrebbero erroneamentepreteso l’osservanza di modalità di assolvimento dell’onere della provaNumero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026non contemplate dal legislatore e comunque non necessarie in difetto dispecifiche contestazioni mosse sul punto dall’[OSCURATO:PERSONA].2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, dietro l’apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira a sollecitare unnon consentito riesame dell’apprezzamento del materiale istruttoriocompiuto dai giudici di merito.2.3 Non vengono, infatti, individuate eventuali affermazioni in diritto,contenute nell’impugnata sentenza, che si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di questa Corte regolatrice o dalla prevalente dottrina(sull’argomento si vedano, ex multis, Cass. Sez.

U. n. 22086/2017, Cass.n. 17570/2020, Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 25907/2025), ma siimputa al collegio d’appello di non aver correttamente valutato lerisultanze istruttorie, attività tipicamente riservata al giudice di merito enon sindacabile in sede di legittimità.Peraltro, nessuna delle norme asseritamente violate o male applicateha attinenza con il tema trattato dal motivo in scrutinio, ovvero quellorelativo alle modalità con cui può essere assolto l’onere della provadell’avvenuto esercizio della rivalsa del titolare dell’impresa artigiana ocommerciale nei confronti del suo coadiuvante o coadiutore.3.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.4.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendol’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva nella presente fase dilegittimità.5.

Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa a carico del ricorrentel’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n.5996/2024 depositata il 2 agosto 2024 e notificata il 23 ottobre 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrateprocedeva, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, al controlloformale della dichiarazione dei redditi presentata da [OSCURATO:PERSONA] aifini dell’IRPEF in relazione all’anno 2014.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/20261.1 Il controllo si concludeva con il disconoscimento della deducibilitàdei contributi previdenziali versati per conto del dichiarante, ai sensidell’art. 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990, dalla titolaredell’impresa familiare di gestione di un tabacchino nell’àmbito della qualeegli prestava attività di lavoro in veste di coadiutore.1.2 Successivamente veniva notificata al Cucinotta cartella dipagamento dell’importo recuperato a tassazione.2. Il contribuente contestava la pretesa erariale dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, la quale accoglieva ilsuo ricorso, annullando la cartella impugnata.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diMessina, che con sentenza n. 5996/2024 del 2 agosto 2024, inaccoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettaval’originario ricorso della parte privata.3.1 A sostegno della pronuncia adottata i giudici di seconde cureosservavano che: - il contribuente non aveva dimostrato che la titolaredell’impresa commerciale avesse esercitato nei suoi confronti la rivalsaprevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 233 del 1990, in mancanzadella quale egli non era legittimato a dedurre i contributi previdenziali inquestione; - al riguardo, andava ritenuta priva di valore probatoriol’allegata dichiarazione congiunta di avvenuto rimborso della somma di6.144,56 euro resa dai diretti interessati, in assenza di data certa e diautentica della sottoscrizione apposta dalla titolare dell’impresa; - nonrisultava comunque provato che il Cucinotta avesse rimborsato i contributialla titolare dell’impresa, nè che quest’ultima li avesse effettivamenteversati alla Gestione commercianti.4. Contro questa sentenza, notificata il 23 ottobre 2024, GiuseppeCucinotta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a duemotivi.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/20265. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto dicostituzione», ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.57 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che la CGT di secondo grado avrebbe illegittimamentedato ingresso ai motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate, con iquali erano state dedotte questioni nuove rispetto a quelle che avevanoformato oggetto di dibattito nel giudizio di prime cure.1.2 Il motivo, da ricondurre più correttamente al paradigma delnumero 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., perché diretto a far valereun preteso error in procedendo commesso dalla Corte territoriale, èdestituito di fondamento.1.3 Va anzitutto notato che nel giudizio di impugnazione della cartelladi pagamento emessa a séguito di controllo formale ex art. 36-ter deld.P.R. n. 600 del 1973 il perimetro del thema decidendum è delimitatodalla ripresa fiscale effettuata dall’Ufficio; ripresa che, nel caso di specie,trae origine dal disconoscimento della deducibilità dei contributiprevidenziali versati nell’interesse del Cucinotta, in base alla disciplinarecata dalla legge n. 233 del 1990, dalla titolare dell’impresa familiare alcui interno egli prestava attività di lavoro in qualità di collaboratore.1.4 Fermo quanto precede, dalla stessa lettura del ricorso si ricava chefin dal giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate aveva eccepito lamancanza di documentazione atta a comprovare la rivalsa operata dallatitolare dell’impresa nei confronti del contribuente ai sensi dell’art. 2,Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026comma 1, della citata legge.1.5 Orbene, il collegio giudicante ha esaminato le difese svoltedall’Amministrazione appellante e, dopo aver posto in rilievo che l’allegatadichiarazione congiunta di avvenuto rimborso della somma di 6.144,56euro sottoscritta dai diretti interessati doveva essere ritenuta priva divalore probatorio, si è premurato di chiarire che la dimostrazionedell’effettivo esercizio della rivalsa non era stata offerta in altro modo,nemmeno in via presuntiva (a tale ultimo proposito ha sottolineato che«[…] la certezza dell’avvenuto versamento del contributo [da parte dellatitolare dell’impresa] avrebbe potuto, poi, lasciare presumere che la[stessa…] avesse, infine, soddisfatto il proprio indubbio interesse adessere rimborsata, ella non potendo dedurre dal reddito dell’impresal’esborso previdenziale per il collaboratore […]»).1.6 Deve, pertanto, escludersi che i giudici di seconde cure abbianoposto a fondamento del decisum nuove questioni per la prima voltaintrodotte dalla parte pubblica in grado d’appello, essendosi gli stessilimitati a valutare le risultanze istruttorie acquisite al processo e adesprimere un giudizio finale di inidoneità delle prove addotte dalcontribuente.2. Con il secondo motivo sono lamentate, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10, comma 1, del t.u.i.r., dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 2, comma1, della legge n. 233 del 1990.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver a torto ritenutoche la summenzionata dichiarazione congiunta non costituisse documentoidoneo a dimostrare la rivalsa operata dalla titolare dell’impresa neiriguardi del contribuente.Viene, inoltre, dedotto che i giudici a quibus avrebbero erroneamentepreteso l’osservanza di modalità di assolvimento dell’onere della provaNumero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026non contemplate dal legislatore e comunque non necessarie in difetto dispecifiche contestazioni mosse sul punto dall’[OSCURATO:PERSONA].2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto, dietro l’apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira a sollecitare unnon consentito riesame dell’apprezzamento del materiale istruttoriocompiuto dai giudici di merito.2.3 Non vengono, infatti, individuate eventuali affermazioni in diritto,contenute nell’impugnata sentenza, che si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di questa Corte regolatrice o dalla prevalente dottrina(sull’argomento si vedano, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22086/2017, Cass.n. 17570/2020, Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 25907/2025), ma siimputa al collegio d’appello di non aver correttamente valutato lerisultanze istruttorie, attività tipicamente riservata al giudice di merito enon sindacabile in sede di legittimità.Peraltro, nessuna delle norme asseritamente violate o male applicateha attinenza con il tema trattato dal motivo in scrutinio, ovvero quellorelativo alle modalità con cui può essere assolto l’onere della provadell’avvenuto esercizio della rivalsa del titolare dell’impresa artigiana ocommerciale nei confronti del suo coadiuvante o coadiutore.3. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.4. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendol’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva nella presente fase dilegittimità.5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa a carico del ricorrentel’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 329/2025Numero sezionale 5289/2026Numero di raccolta generale 23067/2026Data pubblicazione 11/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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