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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 469/2012

ECLI:EU:C:2012:68
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CO0574_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione assicurata soltanto ai medicinali che contengono solamente il principio attivo protetto o protezione estesa ai medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo. [OSCURATO:PERSONA] articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenete il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0574_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione assicurata soltanto ai medicinali che contengono solamente il principio attivo protetto o protezione estesa ai medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo. [OSCURATO:PERSONA] articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenete il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 469/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris