CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 dicembre 2021, ha confermato, in punto di responsabilità, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in data 11 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di concorso in rapina impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità dei fatti e alla non abitualità della condotta (e quindi, implicitamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), è generico e comunque manifestamente infondato, stante la preclusione del limite edittale della pena prevista per il reato; ritenuto che le doglianze difensive, con le quali, nel secondo motivo, si contestano la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., siano inammissibili, perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non essendo scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla integrazione del delitto di rapina impropria, in ragione della violenza esercitata al fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti e l'impunità nonché sulla non speciale tenuità del danno economico cagionato per il valore tutt'altro che irrisorio degli oggetti in oro e del denaro sottratti); osservato che anche l'ultima censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appare generica e manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha rimarcato la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, recidivo, le cui dichiarazioni non sono state affatto confessorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27