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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 26359/2026

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rte di Appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata in data 15 dicembre 2025 con cui la Corte diAppello di Lecce ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena dianni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione ai reati diricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.2.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erroneaapplicazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. nonché mancanza dimotivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.3.

Il ricorso, proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. a seguito della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Occorre, in proposito, ribadire il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado,nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata, non è tenuto amotivare in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle causepreviste dall’art. 129 cod. proc. pen., poiché, in forza dell’effetto devolutivo checaratterizza il giudizio di impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello comportache la cognizione del giudice resti circoscritta ai soli motivi non rinunciati ovveroa quelli sui quali non sia intervenuto l’accordo tra le parti (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro,Rv. 272853 – 01; da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 23386 del 04/06/2026,Scuotto, non massimata).L’accordo delle parti previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. implica, infatti, larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità qualsiasi diversa censura,anche se concernente questioni rilevabili d’ufficio, fatta eccezione per la solaipotesi dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019,Leone, Rv. 277196 – 01; Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, nonmassimata).Ne consegue che, nel recepire l’accordo intervenuto tra le parti, il giudice diappello deve limitare il proprio sindacato ai soli motivi rimasti devoluti, essendoprecluso l’esame delle questioni oggetto di rinuncia.

Quest’ultima, infatti,determina una preclusione processuale che, nei limiti della legalità della penaconcordata, impedisce al giudice di conoscere di questioni non più devolute allasua cognizione, poiché definitivamente sottratte al thema decidendum.La rinuncia ai motivi di impugnazione, quale atto di natura abdicativa, non silimita, infatti, a circoscrivere l’oggetto del giudizio di secondo grado, ma produceeffetti preclusivi destinati a riflettersi anche sul successivo giudizio di legittimità.Essa determina, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata conriferimento ai capi interessati dalla rinuncia e comporta, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,l’inammissibilità dell’impugnazione proposta su questioni ormai definitivamenteprecluse (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01).Alla luce dei richiamati principi, deve concludersi che l’unico motivo di ricorso èmanifestamente infondato, oltre che formulato in termini del tutto generici, inquanto volto a prospettare una censura ormai preclusa per effetto della rinunciaai motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di Appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata in data 15 dicembre 2025 con cui la Corte diAppello di Lecce ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena dianni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa in relazione ai reati diricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erroneaapplicazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. nonché mancanza dimotivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. a seguito della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Occorre, in proposito, ribadire il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui, in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado,nell’accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata, non è tenuto amotivare in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle causepreviste dall’art. 129 cod. proc. pen., poiché, in forza dell’effetto devolutivo checaratterizza il giudizio di impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello comportache la cognizione del giudice resti circoscritta ai soli motivi non rinunciati ovveroa quelli sui quali non sia intervenuto l’accordo tra le parti (Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro,Rv. 272853 – 01; da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 23386 del 04/06/2026,Scuotto, non massimata).L’accordo delle parti previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. implica, infatti, larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità qualsiasi diversa censura,anche se concernente questioni rilevabili d’ufficio, fatta eccezione per la solaipotesi dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019,Leone, Rv. 277196 – 01; Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, nonmassimata).Ne consegue che, nel recepire l’accordo intervenuto tra le parti, il giudice diappello deve limitare il proprio sindacato ai soli motivi rimasti devoluti, essendoprecluso l’esame delle questioni oggetto di rinuncia. Quest’ultima, infatti,determina una preclusione processuale che, nei limiti della legalità della penaconcordata, impedisce al giudice di conoscere di questioni non più devolute allasua cognizione, poiché definitivamente sottratte al thema decidendum.La rinuncia ai motivi di impugnazione, quale atto di natura abdicativa, non silimita, infatti, a circoscrivere l’oggetto del giudizio di secondo grado, ma produceeffetti preclusivi destinati a riflettersi anche sul successivo giudizio di legittimità.Essa determina, infatti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata conriferimento ai capi interessati dalla rinuncia e comporta, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,l’inammissibilità dell’impugnazione proposta su questioni ormai definitivamenteprecluse (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01).Alla luce dei richiamati principi, deve concludersi che l’unico motivo di ricorso èmanifestamente infondato, oltre che formulato in termini del tutto generici, inquanto volto a prospettare una censura ormai preclusa per effetto della rinunciaai motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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