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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23580/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 11.05.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia, in data 13.06.2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza o erronea applicazione nonché vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.; II) inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed alla quantificazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

I motivi sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

In particolare, i giudici d'appello hanno ampiamente motivato circa il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, ritenendo non credibili le due versioni rese dall'imputato, contraddittorie ed inconciliabili nonché prive di ulteriori riscontri (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

In tal modo, la corte territoriale ha escluso la liceità della condotta derivante, secondo la tesi difensiva, dalla sussumibilità nel reato - già abrogato - di cui all'art. 647 c.p., conformandosi al consolidato orientamento di questa corte (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud. dep. 31/01/2020 - Rv. 278225) per il quale, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p., si ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza specifico riferimento alle argomentazioni della corte: il motivo non è specifico.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa l'esclusione della particolare tenuità (v. pag. 4 della sentenza impugnata, ove la corte ha escluso l'attenuante in ragione del valore intrinseco dello strumento di pagamento, utilizzabile per l'acquisto di beni non di prima necessità e per un importo di non esiguo valore, del danno patrimoniale concretamente cagionato all'esercizio commerciale presso cui ha speso l'assegno nonché valorizzando negativamente la personalità dell'imputato), nessun riferimento viene fatto a tali argomentazioni.

Con riguardo al lamentato vizio della motivazione, va rammentato che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. li, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Anche le censure del secondo motivo reiterano rilievi compiutamente scrutinati dalla corte territoriale che, correttamente applicando la legge penale, li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

Ed invero, la corte d'appello ha ritenuto di non poter disapplicare la contestata recidiva infraquinquennale non soltanto in ragione della concreta maggior pericolosità dell'imputato derivante dallo stato di recidivanza, ma anche richiamando gli ulteriori profili di disvalore posti a sostegno dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento oggetto di impugnazione).

Va rammentato, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della corte territoriale (v. pag. 5 della sentenza, ove si giustifica la non concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili, dei precedenti penali e della mancanza di condotte riparatorie o indicative di ripensamento) è esente da manifesta illogicità.

E, pertanto, la stessa è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 11.05.2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia, in data 13.06.2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza o erronea applicazione nonché vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.; II) inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali nonché vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed alla quantificazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno ampiamente motivato circa il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, ritenendo non credibili le due versioni rese dall'imputato, contraddittorie ed inconciliabili nonché prive di ulteriori riscontri (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). In tal modo, la corte territoriale ha escluso la liceità della condotta derivante, secondo la tesi difensiva, dalla sussumibilità nel reato - già abrogato - di cui all'art. 647 c.p., conformandosi al consolidato orientamento di questa corte (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud. dep. 31/01/2020 - Rv. 278225) per il quale, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p., si ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza specifico riferimento alle argomentazioni della corte: il motivo non è specifico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa l'esclusione della particolare tenuità (v. pag. 4 della sentenza impugnata, ove la corte ha escluso l'attenuante in ragione del valore intrinseco dello strumento di pagamento, utilizzabile per l'acquisto di beni non di prima necessità e per un importo di non esiguo valore, del danno patrimoniale concretamente cagionato all'esercizio commerciale presso cui ha speso l'assegno nonché valorizzando negativamente la personalità dell'imputato), nessun riferimento viene fatto a tali argomentazioni. Con riguardo al lamentato vizio della motivazione, va rammentato che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. li, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Anche le censure del secondo motivo reiterano rilievi compiutamente scrutinati dalla corte territoriale che, correttamente applicando la legge penale, li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. Ed invero, la corte d'appello ha ritenuto di non poter disapplicare la contestata recidiva infraquinquennale non soltanto in ragione della concreta maggior pericolosità dell'imputato derivante dallo stato di recidivanza, ma anche richiamando gli ulteriori profili di disvalore posti a sostegno dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento oggetto di impugnazione). Va rammentato, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della corte territoriale (v. pag. 5 della sentenza, ove si giustifica la non concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili, dei precedenti penali e della mancanza di condotte riparatorie o indicative di ripensamento) è esente da manifesta illogicità. E, pertanto, la stessa è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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